‘Mix farina mille usi’ senza glutine, quale denominazione? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Avvocato buongiorno,

La disturbo per una domanda su una specie di farina senza glutine che ho voluto provare, più per curiosità che altro. Quando ho messo la spesa in dispensa mi è caduto l’occhio sulla lista degli ingredienti e mi sono un po’ persa. Lei che ne pensa?

Grazie

Loredana


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in sicurezza alimentare

Cara Loredana,

farina-fronteL’etichetta in questione in effetti presenta alcune criticità.

Il nome ‘mix farina’, cui viene dato risalto anche sul fronte etichetta, induce il consumatore medio a credere di trovarsi di fronte a una miscela di farine da cereali privi di glutine. O de-gluteinizzati, considerato il richiamo alla formulazione specifica per celiaci.

La lista ingredienti tuttavia rivela la presenza di una sola farina – quella di riso – di cui non viene neppure esposto il QUID (Quantity of Ingredients Declaration). Vale a dire, la sua quantità rispetto al totale degli ingredienti impiegati in ricetta. (1) Un’indicazione in questo caso doverosa, vieppiù in quanto il prodotto contiene altri ingredienti, come la fecola di patate (oltre allo zucchero), il cui valore percepito è senz’altro inferiore.

La denominazione dell’alimento è di conseguenza irregolare, se non assente. Si riscontra infatti una dicotomia tra il nome ‘mix farina’ – che di per sé mal si attaglia alla sua formula – e il riferimento, sia pur indiretto, a un ‘preparato’. Leggiamo infatti ‘ingredienti del preparato’. In difetto di una denominazione legale o usuale, dovrebbe perciò venire offerta una denominazione descrittiva che tuttavia manca.

L’indicazione ‘prodotto in uno stabilimento in cui si utilizza anche soia’ è a sua voltafarina-grande inammissibile. Poiché inidonea a fornire la doverosa notizia del c.d. ‘may contain’. (2) La locuzione corretta per esprimere il potenziale rischio di contaminazione accidentale da ingredienti allergenici è infatti ‘Può contenere’, seguita dalla precisazione dei singoli allergeni senza riferire a ‘tracce’.

L’immagine sul fronte etichetta, infine, può indurre il consumatore in errore circa l’eventuale presenza di uova. Poiché ben tre di esse sono raffigurate in secondo piano.

Dario Dongo

 

Note

(1) L’indicazione della quantità dell’ingrediente è invece in questo caso doverosa, ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 22. Non ricorrendo le deroghe di cui in Allegato VIII

(2) O PAL (Precautionary Allergen Labelling)

 



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