- 29/05/2020
- Postato da: Marta
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Buongiorno avvocato,
ho notato che alcune confezioni di burro riportano il TMC mentre per altre compare la data di scadenza. Che io sappia la data di scadenza individua potenziali ambiti di rischio sanitario nel caso di consumo oltre il limite esplicitato sulla confezione.
Vorrei sapere se è il produttore a scegliere in proposito e sulla base di quali considerazioni.
Grazie
Vladimiro
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Vladimiro buongiorno,
Il burro – come ogni altro prodotto rapidamente deperibile dal punto di vista microbiologico – deve riportare in etichetta una data di scadenza, in prossimità alle modalità di conservazione.
La data di scadenza deve venire preceduta dalla dicitura ‘da consumare entro’, come espressamente indicata nel regolamento (UE) n. 1169/11. Senza possibilità di riferire locuzioni alternative – quali ‘data di scadenza’, ‘scadenza’, ‘scad.’ – le quali devono pertanto considerarsi illegittime.
Le modalità di conservazione, a loro volta, devono venire specificate. Con esatto riferimento al range di temperatura da rispettare, nel caso di prodotti soggetti alla c.d. catena del freddo (ovvero alla c.d. catena del gelo, per quanto attiene agli alimenti congelati e surgelati). Ad esempio, nel caso del burro, ‘conservare in frigorifero a temperatura compresa tra 0 e +4’C’.
La durabilità dei prodotti alimentari – in entrambi i casi di alimenti soggetti a data di scadenza (in quanto rapidamente deperibili) ovvero a termine minimo di conservazione (invece preceduto dalla dicitura ‘da consumare preferibilmente entro’) viene stabilita dall’operatore responsabile per l’informazione al consumatore, a esito di apposita valutazione da inserire nel piano di autocontrollo (HACCP).
L’operatore deve considerare la letteratura scientifica, le linee guida di settore e le buone prassi igieniche applicate nel proprio stabilimento. Su tali basi – tenuto conto delle condizioni prevedibili di logistica, distribuzione e conservazione del prodotto (anche in fase successiva all’acquisto) – l’operatore esegue le analisi microbiologiche utili a definire una shelf-life prudenziale. Con l’obiettivo di garantire la sicurezza microbiologica dell’alimento, nel rispetto delle condizioni di conservazione indicate, entro la data da esso definita.
La data di scadenza e il termine minimo di conservazione sono viceversa definiti ex lege da alcune normative verticali, in relazione a un esiguo numero di referenze. Si citano al riguardo gli esempi delle uova (la cui scadenza è definita da apposito regolamento europeo), del latte fresco pastorizzato (solo in Italia soggetto a una data di scadenza predefinita per legge, sulla base peraltro di una normativa nazionale illegittima in quanto non notificata, come invece doveroso, alla Commissione europea). E dell’olio extravergine di oliva.
Le indicazioni relative alla durabilità del prodotto e alle modalità di conservazione, in tutti i casi, hanno effettivamente un rilievo sanitario (v. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dell-amministrazione-sanitaria). Proprio perché la sicurezza dei prodotti alimentari – ai sensi del c.d. General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 14.3) – va valutata alla luce delle ‘condizioni d’uso normali dell’alimento da parte del consumatore’, tenuto anche conto delle ‘informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull’etichetta’.
Vale infine la pena di ricordare, per quanto attiene soprattutto gli alimenti con una durabilità estesa, la necessità di considerare anche le doverose prove di shelf-life a cui sottoporre anche gli imballaggi primari in cui gli alimenti sono contenuti. Si veda al proposito il precedente articolo.
Per approfondimenti, si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/tmc-e-data-di-scadenza.
Cordialmente
Dario