- 27/05/2019
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

La GDO sta ampliando sempre più la vendita di alimenti bio, anche sfusi e preincartati, i quali sono a loro volta soggetti a controlli degli Organismi di certificazione.
Come predisporre le etichette del preincarto laddove nei reg. CE 834/07 e reg. CE 889/08 si riferisce all’etichettatura senza entrare nello specifico delle indicazioni obbligatorie e non (come invece nel reg. UE 1169/11)?
Un esempio su tutti, l’apposizione del logo europeo e delle informazioni previste dai regolamenti europei sul biologico (es. sigla Organismo di Controllo e origine materie prime) risulta difficoltosa sull’etichetta dei preincarti.
È sufficiente esporre il logo e le notizie su un cartello nell’area di vendita ove viene esposto il prodotto preincartato?
Grazie
Sara
Risponde il dr. Roberto Pinton, segretario generale di Assobio
Distribuzione di alimenti bio, il regime di controllo
Il regolamento CE 834/07 prevede che ‘in certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall’esenzione gli operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.’ (considerando 32).
Il regolamento stesso prevede quindi che ‘Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi’ (articolo 28.2).
Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha deciso di avvalersi di tale facoltà con il DM 27.11.09 n. 18354. ‘Ai sensi dell’articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.’ (Art. 9.2, Adesione al sistema di controllo ex art. 28 del reg. CE 834/07, 2.4)
Il dettagliante – dal piccolo esercizio di prossimità al grande ipermercato – è quindi esonerato dal sistema di controllo alla duplice
condizione di:
– offrire al pubblico prodotti preimballati all’origine, il cui contenuto non possa venire alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio,
– non avere affidato a un co-packer la realizzazione di prodotto a proprio marchio, né averlo importato direttamente da un Paese extra UE (in tali due casi deve essere assoggettato al sistema di controllo, negli altri casi è sufficiente il controllo effettuato sui fornitori del prodotto sigillato).
Ai fini della vendita di prodotti biologici sfusi (es. ortofrutta) o ‘porzionati’ (es. formaggi al banco della vendita assistita, ovvero anche preincartati nel punto vendita per il self service), il dettagliante deve invece operare in sistema di controllo.
Vendita di alimenti sfusi e preincarti bio, etichettatura
I requisiti di informazione obbligatoria previsti dal reg. UE 834/07 si applicano ai ’prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato’ (art. 2.j), come definiti dalla direttiva 2000/13/CE (art. 1.3.b). Vale a dire ‘l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l’imballaggio sia aperto o alterato’.
Il successivo reg. UE 1169/11, che ha abrogato la dir. 2000/13/CE, esclude espressamente dalla nozione di ‘alimento preimballato’ gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o ‘preimballati per la vendita diretta’. Gli alimenti cioè che nel previgente regime erano definiti ‘preincartati’ (ai sensi del d.lgs.109/92).
Gli alimenti (ex-) ‘preincartati’ non si qualificano quindi come ‘alimenti preimballati’, a seguito dell’entrata in vigore del reg. UE 1169/11. E sono di conseguenza esclusi dagli obblighi di etichettatura stabiliti dal reg. 834/2007 (art. 24). Né si applicano, a tali prodotti, le norme previste dai successivi decreti ministeriali (che rimangono obbligatorie per i prodotti preimballati).
Gli obblighi di riportare il logo UE e di indicare l’origine delle materie prime, oltre ai codici di certificazione, si applicano pertanto ai soli alimenti preconfezionati. E non anche agli alimenti pre-incartati (ossia quelli preconfezionati negli esercizi di vendita ai fini della vendita immediata, su richiesta dell’acquirente o originariamente preconfezionati ma venduti previo frazionamento). A conferma di ciò si richiama il considerando 24 del reg. CE 834/07, che concede la facoltà – e non l’obbligo – di utilizzare il logo su alimenti ‘non preconfezionati’.
La soluzione proposta – applicare il logo UE e le informazioni complementari sul cartello di vendita applicato al comparto – è in linea con quanto già previsto dall’articolo 16 (‘prodotti sfusi’) dell’ormai desueto d.lgs.109/92 (ripreso dal d.lgs. 231/17, articolo 19) si può ritenere appropriata, in quanto utile a fornire al consumatore un’informazione trasparente e corretta.
L’operatore della distribuzione, ovviamente, deve essere sottoposto a sistema di controllo. Anche in ipotesi di vendita a distanza ed ecommerce).
In Allegato a seguire, estratti delle normative applicabili con i relativi approfondimenti.
Cordialmente
Roberto
Allegato
Reg. CE 834/2007
Articolo 2 – Definizioni
‘Si intende per:
i) «preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico’.
Articolo 23 – Uso di termini riferiti alla produzione biologica
‘(…) I termini elencati nell’allegato, i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, nella Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni del regolamento.
Negli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini:
a) nella denominazione di vendita se:
i) gli alimenti sono conformi all’articolo 19;
ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola è biologico’.
Articolo 19 – Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati
‘(a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola (al netto di acqua e sale aggiunti);
(b) additivi + coadiuvanti espressamente autorizzati (allegato VIII + VIII bis);
(c) aromi naturali, acqua, sale, preparazioni a base di microrganismi e enzimi, micronutrienti e nutrienti destinati a un’alimentazione particolare;
(d) ingredienti di origine agricola non biologica solo se espressamente autorizzati (allegato IX: ghiande, pepe del Peru, alghe…);
(e) no a un ingrediente in versione biologica + in conversione e/o convenzionale;
(f) solo un ingrediente di origine agricola negli alimenti prodotti a partire da colture in conversione.’
Si noti bene che l’articolo 23 riserva l’uso di termini riferiti alla produzione biologica, negli alimenti trasformati,
‘b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d)’.
Vale a dire che si applicano tutte le condizioni che valgono per usare il termine‘biologico’ in denominazione dell’alimento, con eccezione di
‘(c) ingredienti di origine agricola non biologica solo se espressamente autorizzati (allegato IX: ghiande, pepe del Peru, alghe…)’.
Di conseguenza, è possibile realizzare una macedonia di frutta in cui solo qualche frutto sia di produzione biologica. In tal caso, se l’azienda è sottoposta al sistema di controllo , gli ingredienti biologici possono venire designati in quanto tali nel solo elenco ingredienti, con precisazione della loro quantità (QUID) rispetto al totale degli ingredienti di origine agricola. Utilizzando caratteri identici per tipo, colore e dimensioni rispetto a quelli impiegati per gli ingredienti non ‘bio’. Senza fare riferimento al termine ‘biologico’ in altre parti dell’etichetta, né in denominazione né in altra dicitura, né fare uso del marchio europeo.
Il riferimento al metodo di produzione biologico può venire collocato ‘nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, se:
i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
iii) gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
(es. ‘tonno in olio extravergine d’oliva biologico’, ‘acciughe in olio di semi di girasole biologico’).
Art. 24 – Indicazioni obbligatorie
Se in un alimento preconfezionato sono usati termini che fanno riferimento al metodo biologico
• compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;
• compare sulla confezione anche il logo comunitario (facoltativo per prodotti importati da paesi terzi).
Nel campo visivo del logo comunitario va anche l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole:
• «Agricoltura UE»
• «Agricoltura non UE»
• «Agricoltura UE/non UE»
L’indicazione può essere sostituita o integrata dall’indicazione del Paese in cui sia state coltivato almeno il 98% delle materie prime agricole.
La quota del 2% degli ingredienti di origine non nazionale per poter indicare in etichetta «Agricoltura ITALIA» deve venire calcolata sul peso totale delle materie prime di origine agricola e non sul peso totale degli ingredienti di origine agricola.
D.M. 6793/2018
Art. 7- Etichettatura
1) Il numero di codice dell’Organismo di controllo che compare in etichetta è attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento dell’autorizzazione.
È composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF» (al 18.07.2018 manca la T)
Per permettere la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione (art. 27, par 13, regolamento CE n. 834/2007), gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.
Sui prodotti biologici preconfezionati deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. …».
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFT: IT BIO XXX
Operatore controllato n. XXXX
(nel campo visivo del logo biologico UE)
NB: non è obbligatorio indicare il nome né apporre il marchio dell’Organismo di Controllo (OdC).
DG PQAI – PQAI 01 – n. 26452 10/04/2018
Nell’etichetta di un prodotto a marchio del distributore che affidi a terzi l’etichettatura dello stesso deve comparire il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’attività di etichettatura.
Contrasta con l’articolo 24 del reg. CE n. 834/2007 inserire il solo codice dell’Odc del distributore a marchio.
Nell’etichetta di un prodotto a marchio del distributore che affidi a terzi l’etichettatura dello stesso deve comparire il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’attività di etichettatura.
Nota RIPAC 2012-01 rivista
Nel caso in cui il prodotto, già imballato e etichettato, è commercializzato da un operatore diverso dal responsabile dell’etichettatura, non è possibile sostituire il numero di codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’ultima fase di preparazione (l’etichettatura) con quello dell’organismo di controllo dell’operatore che vende il prodotto sul mercato.
Indipendentemente dalla proprietà legale del prodotto durante il processo di etichettatura, sull’etichetta del prodotto deve comparire il numero di codice dell’organismo di controllo che esegue il controllo della fase finale della preparazione (etichettatura o modifica di quest’ultima).
Commissione europea, DG AGRI (Ares 730141 – 07/02/2018)
La Commissione ribadisce la posizione contenuta nella nota RIPAC n. 2012-01: utilizzare il numero di codice dell’organismo di controllo di un distributore sui propri prodotti a marchio nel caso in cui abbia affidato l’attività di etichettatura ad altri operatori non è in linea con l’art. 24, par. 1 del regolamento (CE) n. 834/2007
DG PQAI – PQAI 01 – n. 35583 04/05/201
È obbligatorio il riferimento all’organismo di controllo del fornitore che ha effettuato fisicamente l’operazione di etichettatura, anche nel caso in cui detto fornitore operi in uno Stato diverso da quello del distributore.
Reg. CE 889/208
Articolo 31 – Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri
Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:
– il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
– il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
– il nome e/o il numero di codice dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore e
se del caso, l’identificazione del lotto (sistema di marcatura approvato a livello nazionale o dall’organismo di controllo, ai fini della tracciabilità.
Tali informazioni possono anche figurare in un documento di accompagnamento che corrisponda inequivocabilmente all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto.
Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.