Val da Ossa o Val d’Aosta? Via libera alle tumulazioni incontrollate di carcasse animali

Val da Ossa è il nuovo nome cui ambisce la regione a statuto speciale a Nord Ovest della penisola, già nota come ‘di Aosta’. Grazie all’ennesimo azzardo di una giunta che dà il via libera alle tumulazioni incontrollate di carcasse animali.

Si è già scritto della pulp legislation aostana. La legge regionale n. 16/2016, che ha autorizzato i valligiani alla macellazione domiciliare in spregio al buon senso, oltreché alle regole europee che presiedono a sicurezza alimentare e benessere animale. Ma non è tutto. La delibera della giunta regionale n. 344/17, nell’applicare la sciagurata legge di cui sopra, (1) autorizza il libero interramento di carcasse animali (2) in qualsivoglia terreno agricolo di tutti i 74 comuni della Valle d’Aosta.

Il Ministero della Salute – tramite il direttore generale per la sicurezza alimentare Dr. Giuseppe Ruocco (3) – aveva a suo tempo chiarito al Veterinario regionale che l’interramento di animali può avvenire solo ed esclusivamente in zone isolate. Vale a dire in ‘realtà territoriali che per motivi logistici o per tipologia di allevamento, presentino una oggettiva difficoltà per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse‘. Trattandosi di una deroga a un regolamento europeo, (4) il Ministero aveva altresì richiesto l’elenco delle zone ritenute isolate, le motivazioni e un resoconto sulla gestione sanitaria di tali carcasse.

E invece, la delibera regionale estende il concetto di ‘zone isolate‘ a ‘tutti gli alpeggi della Regione, […] i comuni della valle centrale‘ e ‘tutti i comuni delle valli laterali‘. Cioè dappertutto. L’isolamento non è riferito a situazioni catastrofiche legate a neve o valanghe ma al contrario, per l’intero periodo della monticazione. (5). Cioè dalla primavera all’autunno. In tali situazioni, anziché conferire gli ‘animali morti ad un impianto di gestione dei SOA, è autorizzata l’eliminazione mediante sotterramento delle carcasse degli animali‘. Col solo limite di una distanza minima di 50 metri dalle case e 20 metri dai corsi d’acqua (!).

Un falso giuridico paradossale. Se si considerano di fatto tutti i terreni agricoli della Regione autonoma quali ‘zone isolate‘, come farebbero gli automezzi a raggiungere gli allevamenti per la movimentazione del bestiame e il carico giornaliero, del latte e dei suoi prodotti? Delle due l’una, o una zona è isolata sempre o non lo è mai, al di fuori delle condizioni eccezionali che seguono a calamità naturali.

Un grave pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Secondo le stime, l’interramento degli animali può riguardare circa 1800 capi bovini ogni anno, per un peso stimato in 350/360 tonnellate. Anche un non addetto ai lavori è in grado di intuire che ciò rappresenta un concreto rischio di inquinamento ambientale, oltreché di possibile trasmissione di malattie infettive agli animali e all’uomo.

Dalla Val d’Ossa a Bruxelles, passando per Roma, v’è solo da sperare che tale scempio venga arginato prima di provocare danni.

DD
Note
(1) DGR n. 344/17, articolo 6. La delibera contiene un’altra norma ‘curiosa’ – un eufemismo – sulla caseificazione ai fini della vendita diretta (o abusiva?)
(2) In gergo tecnico, Sottoprodotti di Origine Animale di Categoria 1 (SOA di Cat. 1)
(3) Nota Min. Sal. P016356 del 23.4.15
(4) Deroga al – anzi, violazione del – reg. CE 1069/09, articoli 12, 13, 14, 21
(5) monticazione, ‘esercizio del pascolo del bestiame in montagna, sinon. di alpeggio; trasferimento di un armento nei pascoli in quota, dove rimane dalla primavera all’autunno‘ (dizionario Treccani)



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