- 18/03/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
La data di scadenza del latte fresco e il termine minimo di conservazione del latte a lunga conservazione rimangono vincolati in Italia ai termini fissati dalla legislazione nazionale, anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE 1169/11 e del d.lgs. 231/17 che ne reca attuazione e sanzioni? È opportuno fare chiarezza.
Latte sterilizzato e UHT a lunga conservazione
Il decreto legislativo 231/17, all’articolo 30 (Abrogazioni), sopprime le seguenti norme di cui alla legge 169/89: (1)
– articolo 5, comma 3, ultimo periodo (‘Il termine di consumazione’ – per il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, ndr – ‘non puo’ superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento’,
– articolo 6, comma 1, lettera a), relativo al ‘latte sterilizzato a lunga conservazione’, limitatamente alle parole «con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»,
– articolo 6, comma 1, lettera b), relativo al ‘latte UHT a lunga conservazione’, limitatamente alle parole «con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
Latte fresco pastorizzato
Il d.lgs. 231/17 non abroga invece la legge 204/04 (2) laddove, all’articolo 1 (Denominazioni di vendita nazionali) è previsto che ‘le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.’ Fatto salvo il mutuo riconoscimento del latte fresco pastorizzato in arrivo da altri Stati membri, che non può invece venire assoggettato a tale data di scadenza ex lege.
Conclusioni
A una prima lettura si direbbe che il decreto di attuazione del reg. UE 1169/11 abbia abrogato i termini dettati dalle preesistenti norme nazionali al TMC di latte sterilizzato e UHT a lunga conservazione, senza intaccare i limiti alle date di scadenza di latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Rimane peraltro dubbia – anzi da escludersi, ad avviso di chi scrive – la legittimità delle date di scadenza ex lege fissate dalla legge 204/04, in difetto di sua rituale notifica alla Commissione europea come invece prescritto in relazione a tutte le norme tecniche che incidano sulla produzione e commercializzazione delle merci. (3)
Dario Dongo
Note
(1) Cfr. legge 3.5.89, n. 169, Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino
(2) V. legge 3.8.04, n. 204, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca
(3) La Commissione europea, tra l’altro, a suo tempo intervenne nei confronti della Repubblica italiana imponendo al governo di allora di sospendere l’applicazione dell’articolo 1-bis della stessa legge 204/04 (che prevedeva l’indicazione obbligatoria dell’origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari). Per manifesta contrarietà al principio di libera circolazione delle merci di cui agli articoli 28-30 CE, ora articoli 34-36 TFUE