- 23/03/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie

I ricchi hanno una quantità superflua di cose di cui non hanno bisogno, e che perciò sono trascurate e sciupate, mentre milioni d’individui muoiono di fame per mancanza di sostentamento. Se ciascuno possedesse soltanto quello che gli occorre, nessuno sarebbe nel bisogno e tutti vivrebbero soddisfatti. Così come stanno le cose, i ricchi sono insoddisfatti non meno dei poveri. Il povero vorrebbe diventare milionario, e il milionario multimilionario.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per solidarietà sociale e per limitazione degli sprechi
Nella seduta del 17 marzo 2016 la Camera ha approvato il testo unificato di sette proposte di legge1 recanti “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”. Il provvedimento è stato trasmesso il 18 marzo al Senato (AS 2290) e ivi annunciato il 22.
La legge si compone di tre capi e diciotto articoli.
Il Capo I reca finalità (articolo 1) e definizioni (articolo 2).
Art. 1: Finalità.
Sono dichiarate le finalità del provvedimento: ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell’utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promovendo il riuso e il riciclo con l’obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti2 e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare3 previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.
Art. 2: Definizioni.
Sono esplicitate le definizioni contenute nel provvedimento: gli operatori del settore alimentare (i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse a una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti); i soggetti (gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e anche attraverso forme di mutualità); le eccedenze alimentari (i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che a titolo non esaustivo sono prodotti invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita giacché non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove d’immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione); lo spreco alimentare (l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti); donazione (qualificata come cessione a titolo gratuito); termine minimo di conservazione (la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione). Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti garantendo l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione; la data di scadenza (la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati).
Il Capo II reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale (articoli da 3 a 12).
Art. 3: Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale.
Sono dettate modalità di cessione, a titolo gratuito, delle eccedenze alimentari, idonee al consumo umano, dai soggetti donatari ai cessionari del settore alimentare e da questi ultimi destinate prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione all’auto-compostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano e animale ai soggetti donatari.
Art. 4: Modalità di cessione delle eccedenze alimentari.
Si prevede che la cessione è consentita quando sono garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti d’igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.
Art. 5: Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita.
Al riguardo sono dettate norme per gli operatori del settore alimentare, che effettuano cessioni gratuite, i quali sono tenuti a corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità alla normativa europea4 e nazionale5. Gli stessi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dalla quale si applicano le disposizioni previste dalla legge. Ai fini della cessione gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti. E adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi.
Art. 6: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 5716.
Si novella l’articolo 15 del DPR 571/1982 con l’introduzione di un comma del seguente tenore: ”Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l’autorità (…) ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”.
Art. 7: Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Si modifica l’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147. “Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4607”.
Art. 8: Tavolo di coordinamento8.
Sono precisate le funzioni del “Tavolo”: formulazione di proposte e pareri concernenti la gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi; formulazione di proposte per lo sviluppo d’iniziative d’informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali; formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti riguardanti specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi; svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari; promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all’impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti; formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l’aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale. Quindi si prevede la composizione (pletorica) del Tavolo. Vi fanno parte, tra gli altri, quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione; tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell’industria agroalimentare; due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva; due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all’ingrosso; un rappresentante della cooperazione agricola. Si garantisce la pubblicità delle sedute.
Art. 9: Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi.
Si dispongono misure in materia di promozione, formazione e prevenzione per limitare gli sprechi. Nell’esecuzione del contratto di servizio, il Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure per ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere. Si prevede altresì la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, oltre a campagne informative per incoraggiare la prevenzione nella formazione dei rifiuti e la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all’educazione alimentare, a una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipulazione di accordi o di protocolli d’intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l’asporto dei propri avanzi.
Art. 10: Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.
L’articolo 10 prevede l’emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di linee d’indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità per prevenire e ridurre Io spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
Art. 11: Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze.
Si rifinanzia con due milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Contestualmente s’istituisce nello stato di previsione del MiPAAF un Fondo, con dotazione di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione d’imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio sanitario.
Art. 12: Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari.
Si ampliano le finalità del Fondo per la promozione d’interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l’utilizzo da parte degli operatori nel settore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l’asporto degli avanzi di cibo. Riguardo a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Il Capo III negli articoli da 13 a 18 reca altre misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociali.
Art. 13: Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 1559.
L’articolo 13 reca modifiche alla legge n 155/2003. L’articolo 1 è sostituito10 e ne viene modificata la rubrica in “Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti fini di solidarietà sociale”. Ne consegue l’ampliamento della platea dei soggetti autorizzati a eseguire le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali.
Art. 14: Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale.
Sono considerate cessioni a titolo gratuito laddove tali articoli e accessori siano conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. Altrimenti, i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei a un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti dì cui al decreto legislativo n. 152/200611.
Art. 15: Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 21912, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali.
Con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l’utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Sono altresì definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È ovviamente vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione.
Art. 16: Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
Come sintetizza la relazione al provvedimento in esame detto articolo reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell’amministrazione finanziaria riguardo alle cessioni menzionate e adeguando alle nuove disposizioni quelle in vigore in tema d’imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. Si specifica inoltre la cessione dei prodotti alimentari trasformati, qualificata come operazione permutativa esente IVA per le finalità previste dalla legge in esame.
Art. 17: Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti.
Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Art. 18: Disposizioni finali.
Le donazioni di cui alla presente legge non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile13.
Legge del buon samaritano.
Nel corso del dibattito parlamentare sulla riduzione degli sprechi alimentari è stata reiteratamente evocata la legge n. 155/2003 (la cosiddetta Legge del buon samaritano) che ha equiparato al consumatore finale, con riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (food safety), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONG) che fanno, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.
Rientrano nel campo di applicazione della legge 155/2003 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la “beneficenza”, così come stabilito dall’art.10 del Decreto legislativo n. 460/1997. L’equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della “responsabilità di percorso”, in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l’utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.
In seguito, la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 236-237, legge 147/2013) ha operato una distinzione, all’interno dei donatori, fra gli operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e le ONLUS che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli OSA, prevedendo che le ONLUS che forniscono alimenti agli indigenti e gli OSA che donano gli alimenti alle ONLUS devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte di propria competenza. Tale obiettivo, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, è raggiunto anche attraverso specifici manuali di corretta prassi operativa, validati dal Ministero della salute, e predisposti in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004.
Le audizioni informali svoltesi presso la Commissione Affari sociali della Camera.
La Commissione Affari sociali della Camera, nel corso dell’esame delle proposte di legge A.C. 3057, A.C. 3167, A.C. 3196, A.C. 3237, A.C. 3248, A.C. 3274, recanti norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, ha proceduto ad audizioni di una serie di soggetti, di seguito indicati in ordine cronologico.
-
Rappresentanti del Tavolo permanente di coordinamento del fondo nazionale indigenti;
-
Rappresentanti di Coldiretti, di Confagricoltura, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI), della Federazione italiana dell’industria alimentare (FEDERALIMENTARE) e di Last minute market;
-
Rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), della Federazione italiana esercenti specialisti dell’alimentazione (FIESA/Confesercenti), della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) e di Coldiretti Lombardia;
-
Professor Agostino Macrì, docente di Ispezione degli alimenti presso il Campus Bio-Medico di Roma e responsabile del settore “Sicurezza alimentare” dell’Unione nazionale consumatori;
-
Dottor Jean Louis Aillon, presidente del Movimento per la decrescita felice;
-
Consorzio nazionale abiti usati (CONAU), Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
-
Rappresentanti di Lex alimentaria;
-
Rappresentati del Consiglio dell’ordine nazionale dei tecnologi alimentari;
-
Rappresentanti di WWF, Legambiente e Associazione Green Accord;
-
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina;
-
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti.
Il disegno di legge AC 2613-D e le competenze legislative costituzionalmente definite.
Il testo unificato approvato dalla Camera interviene su una serie di materie di cui al vigente articolo 117 della Costituzione.
Il tema della riduzione e della prevenzione della formazione dei rifiuti rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ex comma 2, lettera s) (tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). Lo stesso comma afferma tale competenza esclusiva alla lettera l): giurisdizione, e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa.
Tra le materie di legislazione concorrente, di cui al comma 3: tutela della salute; alimentazione.
Da ultimo spetta, ex comma 4, alle Regioni (competenza residuale) ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, come le politiche sociali.
A futura memoria va tenuto presente che al Parlamento è in corso la riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Il Senato nella seduta del 20 gennaio di quest’anno ha approvato, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, il disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, ulteriormente modificato dal Senato e approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati. Se la Camera approverà tal quale il testo come trasmesso dal Senato, la riforma diventerà legge costituzionale della Repubblica, qualora riceva il consenso della volontà popolare quando – come appare estremamente probabile – la riforma sarà sottoposta a referendum (Vedi: AS 1429-D, ora AC 2613-D, assegnato il 25 gennaio 2016 e non ancora iniziato l’esame; probabilmente a maggio prossimo). Nella rivisitazione dell’articolo 117 scompare la legislazione concorrente.
Gli ordini del giorno
Ecco gli ordini del giorno presentati e conclusi alla Camera in sede di discussione del testo unificato delle proposte di legge 1716-3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274: “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/001 – presentato da FONTANA GREGORIO – Accolto dal Governo:
impegna il Governo a valutare l’opportunità di fare quanto di propria competenza perché, nell’affrontare la piaga sociale dello spreco alimentare, ci sia un costante confronto con la Conferenza unificata, soprattutto allo scopo di acquisire nuovi dati ed elementi di valutazione, anche in vista di eventuali aggiornamenti legislativi dell’attuale normativa che disciplina la materia.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/005 – presentato da GIULIETTI GIAMPIERO – Accolto dal Governo:
impegna il Governo a valutare l’opportunità che nella predisposizione di linee d’indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, si tenga in particolare considerazione della qualità dei cibi serviti nelle mense (soprattutto quelle scolastiche) prevedendo, laddove possibile, l’utilizzo di materie prime derivante dalla filiera corta del territorio. Tutto ciò al fine di unire educazione all’eliminazione degli sprechi con educazione all’utilizzo di prodotti di qualità e a evitare sprechi nelle produzioni agroalimentari territoriali.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/006 – presentato da FAENZI MONICA – Accolto dal Governo:
impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere, a seguito dell’entrata in vigore del presente provvedimento, un intervento normativo ad hoc, volto a incrementare il livello dei controlli, al fine di verificare che l’impatto delle disposizioni indicate nella premessa, concernenti lo spostamento dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare e ritenuti idonei al consumo umano, avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e giungano direttamente ai soggetti indigenti.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/007 – presentato da NASTRI GAETANO – Accolto dal Governo:
impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere norme sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale, nei confronti degli operatori del settore alimentare, in caso d’inosservanza delle disposizioni previste dal presente provvedimento, a seguito di un monitoraggio effettivo dell’impatto normativo previsto, in termini di applicazione delle misure destinate in favore degli indigenti.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/008 – presentato da GALLO RICCARDO – Accolto dal Governo:
a valutare l’opportunità di prevedere, a seguito dell’entrata in vigore del presente provvedimento, l’impatto effettivo delle disposizioni contenute, introducendo un intervento normativo ad hoc, in favore della regione Sicilia, volto a stabilire prioritariamente le quantità di prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare, ancora commestibili e destinati al consumo umano, in favore degli indigenti residenti nell’isola, nonché degli stessi immigrati clandestini ospiti all’interno dei centri di accoglienza valutando a tal fine, la situazione complessiva esistente a livello nazionale, legata al fenomeno degli sprechi alimentari e le esigenze d’intervento.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/011 – presentato MARZANO MICHELA
premesso che l’articolo 16 della presente proposta di legge prevede, tra le disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, un obbligo di comunicazione preventiva agli uffici dell’amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e che questa comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese,
impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a esonerare dall’obbligo della comunicazione preventiva agli uffici dell’amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti qualora la cessione gratuita delle eccedenze alimentari concerna beni alimentari facilmente deperibili.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/012 – presentato da SCUVERA CHIARA – Accolto dal Governo:
Impegna il Governo a valutare l’opportunità, nell’ambito degli interventi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge in discussione, anche in una logica di sussidiarietà e d’impiego delle eccedenze alimentari, di promuovere azioni per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del servizio di mensa scolastica, evitando in ogni caso l’esclusione del minore dal servizio stesso.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/013 – presentato da VARGIU PIERPAOLO – Accolto dal Governo:
impegna il Governo a valutare l’opportunità di implementare, nell’ambito del programma operativo italiano a valere sul FEAD14 per il periodo 2014-2020, l’intervento rivolto espressamente all’emergenza alimentare, onde evitare il rischio di una riduzione della virtuosa filiera di aiuti e del rischio di gravi ricadute sulle fasce più fragili della popolazione, specie di quella residente nelle aree tradizionalmente più povere del Paese;
a valutare l’opportunità di monitorare la concreta attuazione del predetto programma, affinché l’accesso alla rete della grande distribuzione alimentare sia garantito in modo equo a tutti gli enti caritativi di carattere nazionale, regionale e locale.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/014 – presentato da VAZIO FRANCO – Accolto dal Governo – Testo modificato in corso di seduta:
impegna il Governo a valutare l’opportunità di predisporre, anche nella prossima Legge di Stabilità, idonei strumenti volti a reperire ulteriori finanziamenti tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per incrementare le risorse previste dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/015 – presentato da MARCON GIULIO Accolto dal Governo – Testo modificato nel corso di seduta:
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere misure di favore per le ONLS e gli enti donatori al fine di sostenere l’importante attività di distribuzione di questi soggetti, con particolare riguardo alla concessione di contributi o incentivi fiscali per l’acquisto di beni strumentali strettamente necessari alle finalità previste dalla legge in esame.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/017 – presentato da NICCHI MARISA – Non accolto dal Governo – Respinto:
impegna il Governo a prevedere, in accordo con gli enti territoriali, l’istituzione di un prelievo alle utenze dalla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, non superiore a 0,50 centesimi l’anno, al fine di finanziarie misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
ODG – IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/018 – presentato da DALLAI LUIGI – Accolto dal Governo – Testo modificato nel corso di seduta:
impegna il Governo: a valutare la possibilità di: inserire nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado l’insegnamento dell’Educazione alimentare con l’obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell’alimentazione e di contrasto a ogni tipologia di spreco e di modelli virtuosi di recupero e riutilizzo delle eccedenze;
aggiornare i contenuti e le modalità di attuazione delle “Linee d’indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” recependo le indicazioni e le raccomandazioni degli organismi internazionali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, croniche e degenerative, al fine di assicurare agli studenti un cibo gradevole, ricco di nutrienti essenziali, moderatamente calorico in grado di prevenire l’insorgenza delle patologie legate a una scorretta alimentazione.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/021 – presentato da BRIGNONE BEATRICE – Accolto dal Governo:
premesso che il provvedimento approvato persegue utili finalità volte a promuovere la piena utilizzazione dei prodotti da parte dei consumatori con azioni mirate a prevenire gli sprechi, in particolare alimentari, con l’obiettivo di promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale,
impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi della disposizione in oggetto al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative tese a garantire, in caso di richiesta di clienti ai gestori di esercizi commerciali in cui si somministrano al pubblico cibi e bevande per consumo sul posto, il confezionamento degli alimenti non consumati all’interno del locale stesso, per il fine del consumo umano e del sostegno vitale di animali.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/023 – presentato da ARTINI MASSIMO – Accolto dal Governo:
impegna il Governo ad adottare eventuali iniziative volte a introdurre ulteriori forme di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all’impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/024 – presentato da SEGONI SAMUELE – Accolto dal Governo:
impegna il Governo ad adottare eventuali iniziative volte a predisporre norme di contenimento ulteriore degli sprechi alimentari nel caso in cui gli operatori del settore alimentare non cedano per i fini previsti nel testo le eccedenze oltre il termine minimo di conservazione, e non destinino correttamente tali eccedenze stesse al sistema per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento in discarica.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/025 – presentato da BECHIS ELEONORA – Accolto dal Governo:
impegna il Governo ad adottare eventuali iniziative volte ad avviare campagne informative e percorsi educativi all’interno delle scuole al fine di contrastare lo spreco di beni alimentari, a insegnare modi di recupero di sostanze alimentari ancora idonee al consumo umano e promuovere un sano regime alimentare e un consumo critico.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/026 – presentato da TURCO TANCREDI – accolto dal Governo:
impegna il Governo ad adottare eventuali iniziative normative volte a chiarire la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/027 – presentato da SANTERINI MILENA –Accolto dal Governo – Testo modificato nel corso della seduta:
impegna il Governo: a valutare l’opportunità di: dare indirizzi per quanto di sua competenza affinché siano promossi accordi fra le mense scolastiche e le ONLUS per il recupero del cibo servito a scuola e la cessione del cibo stesso alle ONLUS;
promuovere campagne informative volte a evitare lo spreco di cibi pienamente commestibili che rimangono invenduti a causa di un aspetto meno attraente dal punto di vista commerciale;
costituire direttive per favorire l’accesso degli istituti alberghieri al cibo in scadenza ma ancora commestibile, per le loro esercitazioni.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/028 – presentato da RONDINI MARCO – Accolto dal Governo – Testo modificato nel corso della seduta:
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere e di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, nonché considerare la possibilità di sopprimere da questa legge le disposizioni in tema di farmaci.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/030 – presentato da IANNUZZI CRISTIAN – Accolto dal Governo – Testo modificato nel corso della seduta:
impegna il Governo a valutare le opportune iniziative volte a favorire un’educazione alimentare con un equilibrato consumo di alimenti di origine animale al fine di ottenere un calo dell’impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali tenuto conto degli effetti negativi su salute e ambiente a essi associati.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/031 – presentato da MANTERO MATTEO – Non accolto dal Governo – Respinto:
impegna il Governo ad attivarsi affinché sia resa obbligatoria l’indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo e la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva.
ODG IN ASSEMBLEA N° 9/01716-A/032 – presentato da GIORDANO SILVIA – Accolto dal Governo – Testo modificato nel corso della seduta:
impegna il Governo a valutare l’opportunità di attivarsi affinché sia inibita e vietata la pubblicità prevalentemente nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, di prodotti che siano dannosi per la salute e che inducono a una distorta alimentazione soprattutto per i minori, maggiormente esposti ai messaggi promozionali che arrivano dai media.
Bruno Nobile
Note
1 Queste le sei proposte di legge originarie: AC 3057, d’iniziativa di Gadda (PD) e altri; AC 3167, d’iniziativa di Mongiello (PD) e altri; AC 3196 d’iniziativa di Faenzi (Misto) e altri; AC 3237, d’iniziativa di Sberna (DS) e altri; AC 3274 (SEL) e altri; AC 3248, d’iniziativa di Mantero (M5S) e altri. L’esame è iniziato in Commissione Affari sociali della Camera l’11.06.2015 e si è terminato il 17.03.2016. Nel corso dell’esame la Commissione di merito ha proceduto ad audizioni informali (v. altrove). L’Assemblea ha cominciato la discussione il 14.03.2016 e ha concluso i lavori il 17.03.2016. È stata annessa in Aula alle precedenti la settima proposta di legge 1716 (Lenzi, PD, ed altri: “Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell’articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti”). Erano presenti in Aula al momento della votazione 383 deputati: 277 hanno detto sì; 106 si sono astenuti.
2 Con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Tale adozione è avvenuta nel rispetto della scadenza comunitaria prevista dalla Direttiva 2008/98/CE per il 12 dicembre 2013. La direttiva europea quadro sui rifiuti (la 2008/98/CE recepita dall’Italia nel dicembre 2010) introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. La direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il documento adottato è il risultato di un percorso di condivisione iniziato nel 2012 che, con modalità diverse, ha coinvolto i rappresentanti degli enti locali, del mondo della produzione, dell’associazionismo ambientale e della cittadinanza più ampia.
3 Il Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari (PIMPAS) è fortemente connesso al Programma di cui al precedente comma. Prevede misure volte a ridurre la quantità di prodotti alimentari per il consumo umano che finiscono tra i rifiuti, incluse le misure volte alla donazione. Il PINPAS fa proprie le premesse e gli obiettivi della Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2012 su “Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE”.
4 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
5 Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, comma 236: “Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute”.
6 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571: “Norme per l’attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale”.
7 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.” L’articolo 10 definisce queste organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
8 Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 17 dicembre 2012: “Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari”. L’articolo 7 prevede l’istituzione di un Tavolo permanente di coordinamento.
9 Legge 25 giugno 2003, n. 155: “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”.
10 Così il nuovo testo: “Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi”.
11 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”.
12 Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”.
13 Codice civile. Libro Secondo: Delle successioni – Titolo V: Delle donazioni
14 FEAD: Fund for european aid to the most deprived