Solfiti nei gamberi, risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno,

come sempre approfitto della sua disponibilità, e Le pongo un primo quesito.

La fattispecie è la seguente, un operatore del settore alimentare, venuto a conoscenza in autocontrollo del superamento della presenza di solfiti in una partita di gambero rosa origine Sicilia, non attiva le procedure previste ai sensi dell’art. 19 del reg. CE 178/02.

In occasione di una successiva verifica sul medesimo fornitore, il valore riscontrato di solfiti supera ancora i limiti consentiti e anche in questo caso non attiva le procedure previste. L’operatore è stato sanzionato ai sensi del D.lgs. 190/06.

Vorrei una Sua opinione sulla necessità di procedere a un’informativa alla Procura.

Ringrazio per la disponibilità

Annamaria

Veterinario pubblico ufficiale


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Annamaria,

ancora una volta sono io a ringraziare Lei, per l’opportunità offerta di condividere alcune riflessioni giuridiche su un caso emblematico di violazione di diverse norme a presidio della sicurezza alimentare.

Vale la pena anzitutto ricordare che i solfiti rappresentano un ingrediente allergenico, (1) gli unici tra l’altro ad essere soggetti a una soglia di tolleranza (pari a 10 mg/kg sul prodotto finito, in caso di alimenti solidi. 10 mg/l per i liquidi). (2)

Il difetto di comunicazione al consumatore – in etichetta o sul cartello di vendita dei prodotti venduti sfusi – della presenza di solfiti in quantità superiore alla soglia testè citata induce a qualificare l’alimento come pericoloso. (3)

L’operatore che rilevi la pericolosità dell’alimento da esso gestito – sia pure, limitatamente alla fase di distribuzione – deve attivare le azioni correttive previste dal regolamento CE 178/02 all’articolo 19. In difetto, l’Autorità sanitaria competente è tenuta a provvedere in sua supplenza a tali attività.

L’Autorità sanitaria è quindi tenuta a disporre il sequestro sanitario delle merci a rischio, laddove esse siano ancora disponibili nei locali di vendita. (4) Oltre all’informazione al consumatore sul ritiro e/o richiamo dei prodotti eventualmente già immessi in commercio. (5) E all’irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 190/06.

La comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica da parte del pubblico ufficiale risulta altresì necessaria, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale. (6) Potendosi configurare, nella fattispecie in esame, l’integrazione del reato procedibile d’ufficio di cui all’articolo 444 del codice penale, Commercio di sostanze alimentari nocive. (7)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 9.1.c, 22, 44.1.a
(2) V. reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 12
(3) Ai sensi del reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, articolo 14. Laddove, ai fini della valutazione di sicurezza dell’alimento, devono considerarsi sia le informazioni che lo accompagnano in fase di vendita e somministrazione, sia le esigenze di tutela della salute delle categorie vulnerabili di consumatori, ivi compresi i soggetti allergici
(4) Cfr. legge 283/62, articolo 1
(5) Con l’accortezza di garantire che l’informazione sia sufficientemente estesa, in modo da raggiungere tutti i consumatori potenzialmente entrati in contatto con gli alimenti a rischio. E altresì puntuale, nel precisare i motivi del ritiro e/o richiamo
(6) Cfr. articoli 331, 332 c.p.p.
(7) Si noti bene che il delitto di cui all’articolo 444 codice penale è punibile anche a titolo colposo, ai sensi del successivo articolo 452 codice penale. In entrambe le ipotesi, secondo giurisprudenza consolidata, il delitto contro la salute pubblica assorbe il reato contravvenzionale di cui all’articolo 5 della legge 283/1962



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