- 22/12/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario buongiorno,
a seguito di verifica ispettiva abbiamo accettato che un Osa ha intenzionalmente aggiunto solfiti alla carne macinata fresca, in violazione dell’art. 5 lettera g legge 283/62.
Vorrei conoscere la Tua opinione sull’opportunità di contestare anche l’art. 516 del cp.
Il dubbio mi è sorto perché in questo caso vi è la chiara intenzione nel commettere la violazione, non trattandosi del solo superamento accidentale di un valore.
Buona giornata e grazie
Annamaria
Veterinario pubblico ufficiale
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Annamaria buongiorno,
La fattispecie in esame integra, a mio modesto avviso, entrambi i reati di cui all’articolo 5 della legge 283/62 e all’articolo 516 codice penale.
‘Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro’ (Codice penale, art. 516).
Il delitto di cui all’articolo 516 c.p., secondo giurisprudenza consolidata, ‘contempla e punisce la semplice messa in commercio di sostanze alimentari adulterate, mutate nelle loro componenti naturali ed artificiosamente modificate o alterate nella loro essenza primaria ovvero commiste a sostanze estranee e depauperate degli elementi nutritivi propri e caratteristici.’ (1)
Il concetto di genuinità, oltretutto, ‘non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare.’ (2)
Si aggiunga una considerazione, i solfiti sono ingredienti allergenici (3) e il difetto di informazione specifica sulla loro presenza negli alimenti (4) espone i consumatori allergici a rischi potenzialmente gravi per la salute.
Tanti cari auguri e alla prossima
Dario
Note
(1) Cassazione Penale, sentenza 6852/96
(2) Cass. Pen., sentenza n. 23276/2004
(3) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato II
(4) I solfiti, tra l’altro, sono gli unici allergeni per i quali è stabilita una soglia di tolleranza (pari a 10 mg/kg o 10 mg/l nel prodotto finito), al di sotto della quale l’indicazione specifica non è prescritta