- 04/04/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario,
un nostro lettore ci ha segnalato questa etichetta, nella quale si riferisce ‘senza latte aggiunto’ salvo poi dichiarare in lista ingredienti ‘può contenere latte’.
Si direbbe che l’operatore voglia appigliarsi al fatto che l’allergene non è ‘aggiunto’ a livello intenzionale, quando lo stesso potrebbe risultare come contaminante nel prodotto.
Un tentativo forse di prevenire eventuali denunce in caso di reazioni allergiche.
Ritieni che ciò sia ammissibile?
Grazie
Marcia Podestà
Food Allergy Italia, presidente
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Marcia,
il tema è senza dubbio delicato, ed è essenziale condividere con Associazioni come la Vostra le modalità più idonee a esprimere la comunicazione in oggetto.
Abbiamo già affrontato l’argomento – per certi aspetti simile – di alimenti presentati come ‘vegani’ che tuttavia possono contenere ingredienti allergenici, i quali devono sempre e comunque venire indicati nella lista ingredienti.
Diciture quali ‘Senza (Ingrediente Allergenico, IA, es. uova, latte)’, ‘Senza (IA)’, ‘Libero da (IA)’ appaiono di per sé idonee a indurre il consumatore allergico in errore sulla idoneità del consumo dell’alimento da parte sua. Quand’anche la lista ingredienti precisi la possibilità di contaminazione accidentale con il medesimo ingrediente, preceduta dalla dicitura ‘può contenere...’.
L’operatore che intenda comunicare di non avere volontariamente inserito un determinato ingrediente in un prodotto alimentare – nel rispetto delle scelte individuali (legate ad esempio alla scelta di una dieta vegana, o a intolleranze alimentari non gravi) – dovrebbe viceversa, a mio umile avviso, precisare che la ricetta ne è priva. Fermo restando il dovere di specificare che il prodotto ‘può contenere’ uno o più allergeni, da indicare con precisione.
La dicitura da utilizzare in questi casi dovrebbe quindi essere ‘ricetta senza…’, o ‘ricetta libera da…’, soluzione che è infatti già stata adottata da alcuni operatori. In modo da chiarire che non è il prodotto di per sé a essere ‘privo di’ uno o più ingredienti, ma più semplicemente la ricetta (vale a dire, l’insieme degli ingredienti volontariamente immessi nella formula del prodotto) a non contemplarne l’utilizzo. Fatto salvo il rischio – da comunicare in modo appropriato, a margine della lista ingredienti – della sua possibile presenza, sia pure in forma residuale, a causa di contaminazione accidentale nelle fasi di lavorazione.
In ogni caso è doveroso richiamare l’attenzione dei consumatori allergici e/o intolleranti a determinate sostanze sul valore cruciale dell’elenco degli ingredienti, al preciso scopo di verificare l’effettiva idoneità del consumo dell’alimento da parte loro.
È altrettanto doveroso, da parte degli operatori responsabili, offrire notizie chiare e inequivoche su ingredienti allergenici che sono o possono essere presenti – sia pure in forma trasformata, o in residui – in ogni singolo alimento. Con le modalità previste dal reg. UE 1169/11 e ribadite dalla Commissione europea nelle apposite Linee guida.
L’etichetta in esame presenta una non-conformità grave e insanabile, la citazione della categoria ‘frutta a guscio‘, in luogo dei singoli ingredienti che vi appartengono (es. noci, mandorle, nocciole). E una non-conformità lieve, se pur degna di nota, rappresentata dalla dicitura ‘gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni allergiche (…)‘.
Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni, essenziali anche ai fini della valutazione della sicurezza dell’alimento, espone gli operatori a responsabilità penale e amministrativa, come evidenziato nel nostro eBook ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente
Dario