‘Senza glutine’ su prodotti che in genere non lo contengono, risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno,

ho appena terminato di leggere il Suo articolo sulla dieta senza glutine sulle mode alimentari che, ormai purtroppo, sembrano aver oscurato i pochi neuroni rimasti alla nostra specie.
In merito al “senza glutine”, voglio annotare che anche le caramelle, i succhi di frutta, i chewing gum, possono contenere glutine sotto forma di conservanti, aromi o coloranti. Alcuni latticini, formaggi cremosi, yogurt alla frutta idem. Così per i salumi, escluso il prosciutto crudo.
Il prontuario dell’AIC, Associazione Italiana Celiachia dedica moltissime pagine per questi prodotti. Il glutine sotto questa forma, probabilmente, è il più pericoloso proprio perché è impensabile pensare che possa essere anche lì!
Trovo perciò che sia comunque un grandissimo successo poter finalmente fare la spesa senza scartabellare il prontuario o guardare il cellulare sembrando la drogata di turno che “nemmeno mentre fa la spesa si riesce a staccare”.
Un caro saluto e buone feste
Francesca


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Francesca buonasera,
Grazie anzitutto per questa Tua, e per la condivisione.

Le imprese che impiegano coadiuvanti e additivi contenenti glutine su alimenti che di regola non lo contengono sono obbligate a darne precisa indicazione. Incorrendo altrimenti in una responsabilità anche penale. (1)

I celiaci – così come i soggetti allergici ai singoli cereali che pure contengano glutine – hanno perciò il pieno diritto di poter acquistare e consumare nei pubblici esercizi alimenti per loro sicuri, senza bisogno di consultare i manuali predisposti dalle Associazioni dei consumatori celiaci o allergici. Proprio perché la precisa comunicazione della presenza di tali sostanze nei cibi offerti in vendita e somministrati è rigorosamente obbligatoria, da diversi anni ormai. (2)

Di conseguenza, oggi non sono i molti che non aggiungono fonti di glutine ad alimenti generalmente privi di esso a dover scrivere ‘gluten-free’, (3) bensì i pochi che inseriscono fonti di glutine su tali prodotti a dover inserire la dicitura ‘contiene glutine’.

In pratica, deve venire comunicata l’eccezione (di alimenti che contengono fonti di glutine, pur appartenendo a categorie di esso generalmente prive) a dover venire comunicata (mediante citazione, in lista ingredienti, del singolo cereale che contenga glutine). Anziché doversi indicare l’adesione alla regola (vale a dire, l’assenza di glutine in alimenti che ne sono generalmente privi).

Cordialmente

Dario

Note

(1) Con particolare riguardo ai delitti di somministrazione di sostanze nocive (articolo 444 codice penale). Nonché, in caso di danni alla salute di singoli consumatori celiaci a seguito del consumo di alimenti privi delle doverose informazioni sulla presenza di cereali contenenti glutine, lesioni colpose o financo volontarie (laddove sia accertata la consapevole accettazione del rischio, e perciò l’esistenza del c.d. dolo eventuale)
(2) Sebbene, come si è più volte denunciato, i controlli pubblici ufficiali siano purtroppo a tutt’oggi carenti. In particolare nei pubblici esercizi, ove ancora quasi dappertutto ci si imbatte in ‘cartelli unici degli ingredienti’ che non offrono informazioni specifiche – come invece doveroso – in relazione ai singoli prodotti offerti in vendita e somministrati. Tali omissioni peraltro saranno a breve punite con sanzioni pecuniarie amministrative di non poco conto, come indicate nell’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/reg-ue-116911-adeguamento-norme-nazionali
(3) L’evidenza, in etichetta e pubblicità di un alimento, di caratteristiche comuni ai prodotti che appartengono alla stessa categoria costituisce infatti una violazione del reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c. A breve soggetta ad apposita sanzione amministrativa. Si veda l’articolo sul tema



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