- 09/05/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
Le schede tecniche dei semilavorati per prodotti da forno risultano spesso carenti nella informazione B2B. (1) È meglio voltare pagina, per il buon nome dell’industria molitoria e la prevenzione dei rischi. (2)
Il regolamento UE 1169/11 dispone che le informazioni previste come obbligatorie in etichetta vengano trasmesse anche nelle fasi anteriori alla cessione al consumatore finale. (3) Come è logico, poiché in difetto delle notizie ‘a monte’, l’operatore ‘a valle’ della filiera non potrebbe compilare le etichette con le notizie necessarie.
L’industria molitoria che proponga un semilavorato per la produzione di pane non può dunque esimersi, ad esempio, dall’indicare il QUID (4) relativo agli ingredienti caratterizzanti. Vale a dire, la quantità degli ingredienti ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore italiano nella preparazione del pane. (5) Altrettanto dicasi per quanto attiene alla dichiarazione nutrizionale.
Attenzione va altresì dedicata ai ‘suggerimenti’ sulle informazioni da riportare al consumatore finale. Nella scheda tecnica portata a esempio – un preparato che il mulino propone come ‘Mix ai cereali con farina di segale’ – il prodotto finale non potrà certo venire denominato ‘pane di semola di grano duro’, come suggerito dal fornitore. (6) Dovendosi invece aggiungere i riferimenti agli ingredienti caratterizzanti (semi di girasole, lino e sesamo; granella di soia; fiocchi d’avena e d’orzo), specificandone le quantità rispetto al totale.
La nostra squadra è a disposizione delle imprese molitorie che intendano rivedere le proprie schede tecniche. Per trasformare i rischi di contestazioni in opportunità di fidelizzare i clienti panificatori, offrendo loro notizie in grado di valorizzare i diversi prodotti nel rispetto delle norme vigenti. Per informazioni e preventivi, scrivere a info@fare.email.
Dario Dongo
Note
(1) Business to Business
(2) La carenza di informazione comporta non solo il rischio di sanzioni a carico del fornitore di semilavorati, ma anche quello di un’azione di responsabilità da parte del cliente che subisca sanzioni a causa sua
(3) ‘Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi‘ di informazione in etichetta (reg. UE 1169/11, articolo 8.8)
(4) Quantity of Ingredients Declaration
(5) Vedasi DPR 502/1998, articoli 2, 3, 4. Vedasi anche legge 580/1967 e successive modifiche
(6) Cfr. legge 580/67, articolo 17