- 20/01/2019
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

La recente ordinanza del Tribunale di Roma – che ha riconosciuto l’illegittimità del decreto legislativo 145/17 sull’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari ‘Made in Italy’ – apre la strada a possibili azioni di risarcimento danni da parte delle imprese nei confronti dello Stato. Brevi cenni a seguire.
Tribunale civile di Roma, ordinanza 3.1.19
Il Tribunale civile di Roma, con ordinanza 3.1.19, ha rigettato il ricorso cautelare d’urgenza presentato da Andrea Olivero – anche nella qualità di ex viceministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’allora Governo Gentiloni – nei confronti dello scrivente e della società Wiise S.r.l., titolare del marchio e del sito internet GIFT. Il ricorrente aveva chiesto al giudice di ordinare la rimozione, o in subordine la modifica, dell’articolo ‘Sede stabilimento, l’inganno prosegue. Nessun obbligo‘, pubblicato su GIFT l’8.5.18.
L’ex viceministro reclamava il ‘contenuto gravemente diffamatorio e contenente espressioni lesive dell’immagine e del decoro dello stesso’. Adducendo che il d.lgs. 145/17 avrebbe introdotto l’obbligo di indicare, nelle etichette dei prodotti alimentari prodotti e/o confezionati in Italia, nonché ivi commercializzati, la sede dello stabilimento di produzione (o, se diverso, di confezionamento). Invocandone la piena vigenza ed efficacia, in quanto formalmente in vigore a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 7.10.17.
Chi scrive, viceversa, ha evidenziato la illegittimità sostanziale del d.lgs. 145/17, per manifesta violazione delle regole che vigono in Europa fin dal lontano 1983, in tema di notifica obbligatoria dei progetti di norme tecniche nazionali che incidano su produzione e commercializzazione delle merci (nonché sulla fornitura di servizi, entro certi limiti). L’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento rappresenta perciò una notizia utile, all’insegna della trasparenza nei confronti del consumatore, ma non è obbligatoria. come sopra delineato. Ciò a causa della carenza di vigenza ed inefficacia del D.lgs 145/2017.
Il giudice adito ha riconosciuto la correttezza dell’interpretazione offerta dallo scrivente. Il vizio di notifica del decreto legislativo 145/2017 comporta infatti, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE, il suo difetto di cogenza. È perciò insussistente l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento nelle etichette alimentari.
‘Pertanto, nel caso in esame, il contenuto dell’articolo per cui è causa, pur con le espressioni colorite e veementi tipiche del mezzo espressivo utilizzato e comprensibili tenuto conto del profilo personale e professionale dell’autore, che è un esperto appassionato di diritto alimentare che ha scritto, fra gli altri, quattro libri in tema di etichettature di alimenti (…), non riveste carattere diffamatorio e offensivo, stante l’interesse pubblico della informazione e la sostanziale verità dell’informazione propalata, considerato il difetto dell’iter procedurale del D.lgs 145/2017, per la mancata notifica, con le conseguenze indicate dal punto di vista operativo, che ne minano l’obbligatorietà. Ne consegue il rigetto del ricorso (…)’. (1)
Sede dello stabilimento, decreto legislativo illegittimo
Il Tribunale di Roma ha ricordato il dovere degli Stati membri – ai sensi della direttiva 98/34/CE, sostituita dalla direttiva 2015/1535/UE – di notificare preventivamente alla Commissione europea ogni schema di norma tecnica nazionale. Con ulteriore dovere di sospendere l’iter legis per un periodo minimo di tre mesi (c.d. standstill period), che la Commissione europea può decidere di estendere. (2)
La violazione dell’obbligo di notifica di una regola tecnica costituisce un vizio procedurale insanabile che ne determina, secondo costante giurisprudenza europea, l’inefficacia e l’inapplicabilità della stessa. Oltreché, di conseguenza, la non-opponibilità agli amministrati. Ciò comporta l’obbligo – per il giudice nazionale e i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio – di disapplicare la norma non notificata, se pure solo formalmente in vigore.
La Commissione europea, nel caso di specie, aveva notificato all’ex governo italiano un parere circostanziato 3.7.2017 che ha escluso in modo categorico la compatibilità dello schema di decreto con il reg.UE 1169/11 (noto come FIR, ‘Food Information Regulation’). L’istituzione di Bruxelles ha dunque affermato la natura tassativa ed esaustiva dell’elenco di informazioni obbligatorie in etichetta stabilite all’articolo 9 del regolamento FIR.
Paolo Gentiloni, Carlo Calenda e Maurizio Martina hanno però tenuto nascosto il parere circostanziato della Commissione e adottato il d.lgs. 145/17 durante lo standstill period. Notificandolo alla Commissione europea, il 28.9.2017, non più ai sensi della direttiva 2015/1535/UE bensì dell’art. 114 del TFUE, come se la normativa fosse previgente anziché in via di applicazione. Il 28.1.18 il Commissario Vytenis Andiukaitis ha dunque notificato al ministro Angelino Alfano l’irricevibilità della notifica.
Sede stabilimento e decreti origine, possibili azioni di risarcimento danni
Il Tribunale di Roma – per la prima volta e in assenza di precedenti specifici sul d.lgs. 145/17 – ha affermato l’inapplicabilità del decreto legislativo145/17. Se pure nell’ambito di un procedimento d’urgenza. Dopo avere verificato il vizio insanabile di notifica alla Commissione europea, da parte del governo italiano, dello schema normativo recante prescrizioni tecniche sulle merci.
Questo precedente giudiziario vale anche a confermare l’illegittimità, mutatis mutandis, dei decreti ministeriali mediante i quali il governo Gentiloni – senza procedere alle doverose notifiche – ha introdotto gli obblighi di citare l’origine di grano e semola in etichetta della pasta, pomodoro nelle conserve, riso. Ed è altresì dubbia, un eufemismo, la legittimità del DM 7.5.18. Mediante il quale Gentiloni e Calenda hanno maldestramente tentato di rinnovare l’efficacia temporale degli anzidetti decreti, oltreché di quello relativo all’origine del latte nei latticini.
Gli operatori della filiera agroalimentare hanno perciò pieno titolo di impugnare eventuali provvedimenti sanzionatori basati sul decreto legislativo 145/17 e i ridetti decreti ministeriali sull’origine. E soprattutto, per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della pretesa nei loro confronti di applicare norme illegittime poiché contrarie al diritto europeo. Agricoltori, imprese di trasformazione e distributori che si siano trovati costretti ad affrontare oneri e spese di adattamento delle etichette dei propri prodotti alle prescrizioni contenute nei decreti su sede stabilimento e origine materie prime in etichette di pasta, riso, conserve di pomodoro possono pretendere il risarcimento di:
– costi sostenuti per rivedere i layout delle etichette, ottenere i nuovi progetti grafici e i materiali di confezionamento (ivi compresi i costi delle proprie risorse umane a ciò dedicate),
– danni causati dalla distruzione di etichette considerate non più conformi, allo scadere dei periodi transitori previsti dai suddetti decreti,
– danni legati al pregiudizio al principio della libera circolazione delle merci nel Mercato unico ed eventuali ritenute necessità di realizzare appositi imballi esclusivamente dedicati al territorio italiano.
Il diritto al risarcimento del danno deriva dalle colpevoli violazioni del diritto europeo, da parte dei citati ministri a tutt’oggi impuniti e delle amministrazioni da essi guidate, che senza dubbio configura un’ipotesi di responsabilità civile dello Stato per i danni causati ai singoli amministrati. La nostra squadra è come sempre a disposizione di tutti coloro che vorranno pretendere giustizia, in questo caso mediante azioni di risarcimento danni.
Dario Dongo e Francesca Agostini
Note
(1) Estratto da ordinanza 3.1.19 Tribunale civile di Roma, sez. XVIII, Giudice Angela Salvio, R.G.N. 41840/2018
(2) Come infatti accadde in relazione al progetto normativo in esame, datato 30.3.17 e notificato alla Commissione europea, la quale prorogò lo standstill period fino al 2.10.17. Si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-dello-stabilimento-in-etichetta-bruxelles-prende-tempo