- 02/02/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Buonasera,
mi occupo di controllo qualità in una piccola azienda che produce prodotti da forno. Il mio interrogativo è il seguente: rispetto alle disposizioni del D.lgs. 145/17 sull’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento, se il prodotto viene commercializzato all’estero, come bisogna comportarsi?
Si può tenere in considerazione l’articolo della clausola di mutuo riconoscimento, secondo cui ‘Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)’?
Grazie mille
Daniela
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Daniela buonasera,
il campo di applicazione del decreto legislativo 145/2017, mediante il quale è stato introdotto l’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento – di produzione o, se diverso, di confezionamento – è delimitato:
– ai soli alimenti prodotti e/o confezionati in Italia (non anche perciò a quelli di provenienza UE e SEE), nonché alla condizione
– che i prodotti siano destinati al commercio sul territorio nazionale.
Il decreto non può, viceversa, trovare applicazione sui prodotti venduti all’estero. Poiché la giurisdizione italiana in materia commerciale non può estendersi al di fuori dei propri confini.
In termini più generali, ogni qualvolta si intenda esportare un prodotto, alimentare e non, è necessario verificare le norme vigenti nei Paesi di destino. Le quali – anche nello stesso c.d. Mercato interno (UE) – possono distinguersi per prescrizioni supplementari (1) rispetto a quelle comuni. Oltreché per gli appositi requisiti linguistici, e le variabili sensibilità delle autorità di controllo competenti. (2)
In caso di possibile utilità, la nostra squadra offre servizi di costruzione e revisione etichette per ogni Paese del mondo.
Grazie e a presto
Dario
Note
(1) Un esempio su tutti, i warning sulle bevande alcoliche, obbligatori nella vicina Francia. Oltreché in Irlanda (e in Germania, limitatamente a bevande non tradizionali come gli alco-pops e gli spirit cooler)
(2) Sui prodotti da forno è nota ad esempio la peculiare sensibilità delle autorità germaniche verso i residui di alcol