Sede dello stabilimento in etichetta, legge in vigore da ieri? Non è così, purtroppo

Divampa in rete la notizia della presunta entrata in vigore, da ieri, del rinnovato obbligo di indicare la sede dello stabilimento sulla etichetta dei prodotti alimentari italiani. La fonte è autorevole – il ministro Maurizio Martina in persona, con rilancio sulla sua pagina Facebook e il tripudio è generale, immediato grazie ai ‘social’. Peccato che la notizia sia falsa, vediamo perché.

La legge in vigore. Oggi, 16 settembre 2016, è entrata in vigore la legge 12 agosto 2016, n. 170, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – legge di delegazione europea 2015”. Mediante la quale, come abbiamo già riportato (si veda articolo), il Parlamento ha delegato il governo ad attuare una serie di misure prescritte dal legislatore comunitario.

La sede dello stabilimento. In occasione della suddetta delega legislativa, le due Camere hanno richiesto all’esecutivo, tra le varie cose di “prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento” (legge 170/2016, art. 5, comma 3).

I tempi e i modi. Entro dodici mesi dalla data odierna (di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015) il governo, “acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari”, è delegato ad adottare “uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (…)” (legge 170/2016, art. 5, comma 1).

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in effetti, ai primi di agosto aveva predisposto una bozza di decreto legislativo (v. allegato) che, in attuazione della legge-delega di cui sopra, varrebbe a ristabilire l’obbligo di citare in etichetta dei prodotti alimentari italiani la sede dello stabilimento di produzione “o, se diverso, di confezionamento”, fatti salvi i casi in cui esso coincida con la sede dell’operatore già citato in etichetta nonché quelli di prodotti che rechino il marchio sanitario.

Lo schema di decreto legislativo di cui sopra ha già raccolto il parere favorevole del Ministero della Salute, nonostante le competenze sui controlli – che in tema di informazione al consumatore spettano all’autorità sanitaria, ai sensi del reg. (CE) 882/04 – vengano attribuiti all’ICQRF. Ma altri dicasteri devono ancora pronunciarsi, prima delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Seguirà la procedura di notifica alla Commissione europea e, in caso di via libera, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Attendiamo perciò fiduciosi i tempi che verranno, senza farci illudere dai falsi cinguettii e i disturbi di rete. Attendiamo soprattutto una riforma organica della disciplina nazionale in tema di informazione al consumatore, “nutrition & health claims” (si veda articolo), controlli pubblici ufficiali e sanzioni. Affinché ciascuno possa svolgere il proprio lavoro con serenità e chiarezza.

Dario Dongo

BOZZA DECRETO Stabilimento di produzione



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