Ritornelli Barilla, mandorle armelline? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno avvocato,

su una confezione di biscotti Mulino Bianco Barilla (Ritornelli con Cacao e Mandorle) viene raffigurato a CARATTERI CUBITALI il messaggio della presenza di :”MANDORLE DOLCI PELATE” facendo intendere che la ricetta le contenga in toto . 

Di fatto non è cosi e nella indicazione degli ingredienti viene riportato solo 1,3 % dell’ingrediente più PREGIATO (Mandorle) rispetto al 3.9 % di granella di biscotto alle mandorle Armelline e 0.4 % di Mandorle Armelline . 

Mi sembra una comunicazione ingannevole. Vorrei sapere Lei cosa ne pensa.

Cordiali saluti

Giorgio


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Giorgio,

grazie anzitutto per la segnalazione. Il caso appare emblematico di una ‘legalità (solo) apparente’.

Dal punto di vista formale infatti, l’operatore indica in etichetta la quantità degli ingredienti evidenziati. Nel rispetto della c.d. regola del QUID (Quantity of Ingredients Declaration).

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la pratica commerciale posta in essere da Barilla è senza dubbio biasimevole. Considerato che:

il nome del prodotto riferisce in via esplicita alla presenza di ‘mandorle’,

l’ingrediente ‘mandorle dolci pelate’ viene enfatizzato, mediante parole e immagini, con peculiare evidenza nella presentazione complessiva dell’alimento,

l’eloquente fotografia, in particolare, raffigura le mandorle in una proporzione significativa rispetto al biscotto che le contiene. A fronte di una quota invece minimale di mandorle, come citata in lista ingredienti,

– Il consumatore viene poi tratto in inganno dalla parola ‘mandorle’ che viene accostata alle ‘armelline’. Le quali ultime non hanno proprio nulla a che fare con il pregiato frutto a guscio, essendo invece ricavate dal seme delle albicocche. 

Si evidenzia perciò, ad avviso dello scrivente, la violazione dei criteri di lealtà delle pratiche commerciali di cui al reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36. L’impropria designazione dell’ingrediente ‘mandorle’ è a sua volta degna di sanzione, ai sensi del d.lgs. 231/17, articolo 9.

Rimane da vedere se l’ICQRF o altre Autorità decideranno di fare il proprio lavoro. Dalla Repressione Frodi ancor si attende la censura del ‘latte alpino di pianura’, per citare un recente caso clamoroso.

L’Amministrazione sanitaria, a sua volta, avrebbe potuto e dovuto reprimere i claim comparativi fuorilegge mantenuti da Barilla per parecchi mesi su oltre 40 etichette. Invece silenzio. Forti coi deboli e deboli coi forti?

Per approfondire il tema, si fa rinvio all’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food

Cordialmente

Dario Dongo



Translate »