Rintracciabilità interna, rispondono l’avv. Dario Dongo e il dr. Alfredo Rossi

Buongiorno,

sono un allevatore e utilizzo il mio latte per produrre formaggi nel mio caseificio con punto vendita diretta al consumatore. A seguito di una verifica da parte di una autorità di controllo mi è stata contestata una sanzione per mancanza di rintracciabilità in quanto i formaggi stagionati nel deposito annesso non recavano alcuna etichetta con il lotto di produzione.

Tale contestazione è da ritenersi fondata, visto che tengo un registro delle lavorazioni e i prodotti confezionati presenti nel mio punto vendita sono regolarmente etichettati?

Paolo


Rispondono l’avv. Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo, e il dott. Alfredo Rossi, veterinario dirigente ASL ed esperto di sicurezza e legislazione alimentare (professore a contratto presso l’Università di Napoli Federico II)

Gentilissimo,

il reg. CE n. 178/2002, c.d. General Food Law, all’art. 18 definisce in termini generali il dovere, per tutti gli operatori della filiera alimentare, ivi compresi quelli della ristorazione, di garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, oltreché dei loro ingredienti. (1)

La regola in esame, introdotta a seguito degli scandali che afflissero l’Europa a fine anni ‘90, (2) rafforza ed estende le prescrizioni già contenute nella c.d. Direttiva Igiene. (3) Al preciso scopo di consentire alle autorità di controllo la mappatura completa delle filiere, l’identificazione di tutti gli operatori coinvolti e la ricostruzione dei flussi delle merci. 

Obiettivo della norma, che ha finalità prettamente sanitaria (come lo stesso reg. CE 178/02), è garantire l’efficacia delle azioni correttive prescritte dal successivo articolo 19 in caso di notizia o fondato timore di rischi per la sicurezza alimentare (4) su prodotti già sfuggiti al controllo diretto dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare). Vale a dire, ritiro commerciale dei prodotti, notifica alle autorità sanitarie competenti, informazione ai consumatori, eventuale richiamo pubblico. (5) 

L’articolo 18 del reg. CE 178/02 definisce gli obiettivi della rintracciabilità, senza definire i mezzi che a tal uopo devono venire approntati. Ciascun operatore deve perciò essere in grado di fornire alle autorità che ne facciano richiesta le notizie su chi ha fornito le materie prime e/o gli alimenti ricevuti e sul soggetto a cui sono stati consegnati i propri prodotti. (6) 

L’OSA ha perciò l’obbligo di fornire alle Autorità di controllo le informazioni relative sia ai fornitori di materie prime e alimenti (es. latte, caglio e sale, per un caseificio), sia agli operatori commerciali a cui sono stati consegnati i propri prodotti.

Il reg. UE 931/2011 ha precisato i requisiti di rintracciabilità sui prodotti di origine animale, prescrivendo la registrazione di notizie di dettaglio in relazione a ogni approvvigionamento e consegna. (7) Senza tuttavia introdurre requisiti di rintracciabilità interna, né prescrivere l’apposizione di codici di lotto sui prodotti prima del loro confezionamento.

Il Ministero della Salute ha chiarito quanto sopra in merito alla non necessità di attribuire codici di lotto in fasi anteriori al confezionamento. (8) La Conferenza Stato-Regioni a sua volta ha chiarito che «il regolamento non obbliga gli operatori ad istituire un collegamento (la cosiddetta rintracciabilità interna) tra i prodotti in entrata e quelli in uscita». (9) Come del resto già indicato nelle apposite Linee guida della Commissione europea. (10)

Without prejudice to sector specific rules, the Regulation does not expressly compel operators to establish a link (so called internal traceability) between incoming and outgoing products. Nor is there any requirement for records to be kept identifying how batches are split and combined within a business to create particular products or new batches.

Nel caso di specie, gli obblighi stabiliti dal reg. CE 178/02 all’articolo 18 risultano correttamente adempiuti mediante identificazione della materia prima in entrata nelle schede di lavorazione (trattandosi di latte di produzione propria), e registrazione dei quantitativi di prodotto realizzato, oltreché delle eventuali consegne a operatori commerciali. (11) È viceversa escluso alcun obbligo di etichettare i formaggi detenuti in deposito. Sulla base delle notizie ricevute non si intravede perciò alcuna violazione delle norme in vigore.

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Dario e Alfredo

Note

(1) Una regola di identico tenore è stata poi introdotta in relazione ai materiali, oggetti e sostanze destinate a venire a contatto con gli alimenti (cfr. reg. CE 1935/04, articolo 17)

(2) Ci si riferisce alle crisi BSE e diossine, che indussero la Commissione europea a rivedere l’intero insieme delle regole, secondo il programma definito nel ‘Libro Bianco per la Sicurezza Alimentare’ (12.2.2000) 

(3) Dir. 1993/43/CEE, recepita in Italia con d.lgs. 155/1997. Direttiva poi abrogata con dir. 2004/41/CE, in vista della riforma sistematica introdotta dal Pacchetto Igiene (reg. CE 852/04 e successivi)

(4) Il reg. CE 178/02, si ricorda, ha altresì esteso la definizione di ‘alimenti a rischio’ (reg. citato, articolo 14). Considerando sia i rischi di medio, lungo e lunghissimo termine (nei confronti dei discendenti), sia le informazioni che accompagnano l’alimento (di peculiare rilievo per quanto attiene alle notizie sulla presenza di allergeni)

(5) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 19. Le azioni correttive ricadono sotto la primaria responsabilità dell’operatore responsabile, sotto la vigilanza dell’autorità di controllo che è tenuta a intervenire in caso di omissioni o inadeguatezza del privato

(6) La prescrizione generale segue perciò un sistema di rintracciabilità ‘a catena’ (da ogni anello della catena al successivo, e viceversa) che si distingue rispetto a quello della ‘rintracciabilità a passaporto’ (laddove invece ogni passaggio è registrato su documenti che accompagnano il prodotto). Quest’ultimo criterio è invece stabilito, ad esempio, nella filiera zootecnica dei bovini da carne (cfr. reg. CE 1760, 1825/00)

(7) Descrizione dettagliata e quantità degli alimenti, nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; lotto o partita, ‘se necessario’; data di spedizione (reg. UE 931/2011, articolo 3.1)

(8) Si veda la nota nota Ministero Salute, DGSAN, 23733-P del 3.7.12

(9) Si veda l’Accordo Stato-Regioni 28.7.05, articolo 5.2

(10) Cfr. Linee guida CE, adottate dallo Standing Committee for the Food Chain and Animal Health il 26.1.10, paragrafo III.3.2, su https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_en.pdf

(11) L’obbligo di registrazione delle consegne non si applica invero alla vendita al consumatore finale, per ovvie esigenze di tutela della privacy



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