Revisione della Costituzione. La sicurezza alimentare torna allo Stato

Sicurezza alimentare, export, concorrenza. Sono solo alcuni dei temi di interesse per il settore agro alimentare per i quali si profilano novità, nell’ambito del disegno di legge costituzionale di revisione del Titolo V della Costituzione.

Il 20 gennaio di quest’anno l’Assemblea del Senato ha approvato in seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale n. 1429-D, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione.

L’iter parlamentare è stato sin qui il seguente.

  • Approvato in prima deliberazione dal Senato (S.1429) l’8 agosto 2014.

  • Approvato, con modificazioni, dalla Camera (C. 2613) in sede di prima deliberazione il 10 marzo 2015.

  • Approvato, con modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione, dal Senato (S.1429-B) il 13 ottobre 2015.

  • Approvato, senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (C2613-B), l’11 gennaio 2016.

  • Approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, dal Senato (S.1429-D) il 20 gennaio 2016.

  • Assegnato il 25 gennaio 2016 alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera (C. 2613-D) il 25 gennaio 2016: non ancora iniziato l’esame.

Quanto al seguito dell’iter parlamentare, in base all’art. 138 della Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nella seconda votazione.

È da presumere, con ragionevole fondamento, che la Camera entro il primo trimestre di quest’anno approverà in via definitiva il provvedimento di riforma costituzionale.

Occorre, tuttavia, considerare che le leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Rebus sic stantibus, l’indizione del referendum appare scontata.

Il testo approvato afferma, in via preliminare e di principio, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Quindi, oltre al superamento dell’attuale sistema bicamerale, si prevede, tra l’altro, la riforma del riparto delle competenze tra Stato e Regioni e la soppressione della Province. Le quali ultime andavano soppresse quarantacinque anni fa, con l’istituzione delle Regioni a statuto ordinario avvenuta nel 1970.

È profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni, oggetto dell’attuale articolo 117 della Costituzione. È, in particolare e significativamente, soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza regionale. L’interpretazione in sede applicativa della competenza concorrente aveva determinato nel corso degli anni conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, come attestano più sentenze emesse in merito dalla Corte costituzionale. Norma, pertanto, diretta a eliminare sovrapposizioni, incertezze e conflittualità, tra i diversi livelli di legislazione dell’ordinamento.

Lo Stato avrà legislazione esclusiva, che viene ad ampliarsi rispetto allo status quo, in materie tassativamente indicate, tra le quali rilevano per quel che interessa in questa sede: tutela, cui si affianca la promozione, della concorrenza; le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e la sicurezza alimentare (attualmente iscritta alla legislazione concorrente); commercio con l’estero; ambiente ed ecosistema; disposizioni generali e comuni sul governo del territorio. Com’è dato osservare nell’ambito della competenza dello Stato sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l’intervento del legislatore statale è tuttavia circoscritto ad ambiti determinati, come si evince dalla clausola “disposizioni generali e comuni”, che sta per disposizioni di principio.

Quanto alle competenze delle Regioni è finalmente superato il principio della legislazione concorrente. Spetterà, infatti, alle Regioni la potestà legislativa in una serie di materie delle quali vanno evidenziate: pianificazione del territorio regionale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale.

Va peraltro evidenziato che la materia agricoltura è assente nella novella scrittura dell’articolo 117 della Costituzione. Ne consegue il mantenimento dell’agricoltura fra le materie che residuano alla competenza regionale.

Non è stato, peraltro accolto il suggerimento, espresso in sede di dibattito parlamentare, di introdurre nella Costituzione un riferimento anche alla materia della nuova PAC (politica agricola comune europea), di recente oggetto di riforma, che affida ai singoli Stati membri un rilevante margine decisionale nell’ambito della fase attuativa e integrativa.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso d’inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.

Di rilievo è l’introduzione di una “clausola di supremazia”, che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

Le modifiche all’articolo 117 non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all’applicazione dell’art. 116 della Costituzione, che disciplina il cosiddetto regionalismo differenziato, significante o che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi o che le stesse, di fatto, si differenzino, utilizzando diversamente, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo l’autonomia a esse garantita. Sia detto en passant, si è alla presenza dell’ennesimo rinvio per una nuova scrittura degli statuti speciali regionali, alcuni dei quali sono decisamente anacronistici.

Bruno Nobile



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