- 27/11/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario,
Sono entusiasmato dall’innovazione realizzata con il prodotto Reolì, che si propone come un’alternativa a burro e margarina basata su olio extravergine di oliva.
Ho però alcuni dubbi sulle informazioni nutrizionali e salutistiche offerte sul sito di Reolì, Tu cosa ne pensi?
Grazie,
Raffaele
Risponde l’avvocato Dario Dongo, PhD in diritto alimentare europeo
Caro Raffaele,
grazie a Te per la segnalazione di questo prodotto che risulta davvero interessante, quale alternativa senza olio di palma alle margarine tradizionali.
L’informazione commerciale relativa al Reolì, in effetti, merita di venire corretta alla luce di quanto previsto dai regolamenti Nutrition and Health Claims (1) e Food Information to Consumers. (2)
L’indicazione ‘pochi grassi saturi’, anzitutto, si qualifica come un’indicazione nutrizionale ed è perciò soggetta ai requisiti di cui in Allegato al regolamento CE 1924/06.
‘L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell’apporto energetico’ (reg. CE 1924/06, Allegato)
La dichiarazione nutrizionale del Reolì extravergine tuttavia indica un tenore di grassi saturi pari a 21 g/100 g. Evidentemente non compatibile con i requisiti di cui sopra, per riferire a un ‘basso contenuto di acidi grassi saturi’ o altre simili indicazioni.
La ‘naturale assenza di lattosio e colesterolo’, a sua volta, non può venire reclamata per due semplici ragioni:
– l’assenza di lattosio è comune a ogni margarina vegetale in quanto priva, ça va sans dire, di ingredienti derivati dal latte, (3)
– ogni riferimento al tenore di colesterolo negli alimenti è tassativamente vietato dal regolamento UE 1169/11, che ha escluso tale voce dal nucleo delle informazioni ammesse nella dichiarazione nutrizionale.
Le altre ‘riconosciute caratteristiche benefiche’ dell’olio extravergine di oliva, quali ‘la ricchezza di polifenoli e di sostanze antiossidanti’, inoltre, devono venire sostanziate con riguardo allo specifico prodotto. (4) Il quale contiene olio extravergine di oliva, in misura del 60% secondo quanto dichiarato, ed è tuttavia un alimento diverso.
Ogni paragone col burro, infine, dev’essere rigorosamente escluso. Proprio in quanto si tratta di alimenti che appartengono a categorie diverse, realizzati con materie prime differenti, non si può ammettere alcun confronto né evocazione. Dopo avere affrontato i casi di ‘cheese sounding’ e ‘milk sounding’, non sembra proprio il caso di aprire il capitolo ‘butter sounding’ (!).
Un caro saluto
Dario
Note
(1) Cfr. reg. CE 1924/06 e successive modifiche
(2) V. reg. UE 1169/11
(3) In violazione del reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c
(4) Il reg. UE 432/12 condiziona l’impiego di riferimenti alle proprietà antiossidanti dei polifenoli contenuti nell’olio d’oliva alla presenza, in 20 g dello stesso, di almeno 5 mg di idrotissirosolo e suoi derivati. ‘L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 20 g di olio d’oliva’