- 07/09/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Buonasera avvocato,
Le sottopongo il caso di istituti comprensivi statali che svolgono attività di mensa, e sono stati sanzionati per mancata notifica all’autorità competente ai sensi del reg. CE n.
852/04.
La sanzione è stata elevata ai Dirigenti scolastici in qualità di rappresentanti legali.
Le strutture sono di proprietà del Comune, il quale con relativa gara di appalto ha assegnato la fornitura dei pasti. E in vista deIl’anno scolastico 2017/2018, ha inserito in gara d’appalto la clausola secondo cui l’aggiudicatario dovrà effettuare le notifiche all’autorità competente (SCIA) per i singoli Istituti.
Nell’attesa le porgo cordiali saluti.
(lettera firmata)
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Gentilissimo,
il regolamento Igiene 1 (reg. CE 852/04) ha introdotto l’obbligo di registrare presso le Autorità sanitarie competenti ogni stabilimento ed esercizio a qualsiasi titolo coinvolto nella produzione e somministrazione di alimenti, ‘from the farm to the fork‘.
L’obbligo di registrazione si applica indistintamente a ogni operatore della filiera, e deve considerarsi esteso a chi gestisce impianti e strutture – anche mobili – presso le quali siano esercitate attività di produzione e/o distribuzione e/o somministrazione di alimenti.
Nei casi delle mense – ospedaliere, scolastiche e aziendali – il gestore della struttura è tenuto a registrare la stessa presso l’Autorità sanitaria, quand’anche le mense siano gestite da soggetti terzi. (1) La registrazione della struttura risponde infatti ad alcune esigenze fondamentali, la cui ratio si evince dalla disciplina europea a garanzia della sicurezza di alimenti e bevande: (2)
– consentire alla ASL competente il censimento di ogni esercizio sul territorio ove siano svolte attività relative agli alimenti (ivi compresi magazzini e unità logistiche), anche ai fini della rintracciabilità,
– su tale base, permettere alle autorità di controllo la verifica e il monitoraggio della idoneità di infrastrutture e impianti a ospitare attività aventi a oggetto gli alimenti. Di peculiare importanza nel caso di preparazione dei cibi. (3)
La registrazione deve venire aggiornata, tra l’altro, ogni qualvolta intervengano variazioni non solo nelle attività ma anche nella struttura dei locali. I dettagli operativi – se pure definiti con modalità variabili da Regione a Regione (4) – raramente prescindono da una planimetria dei locali. (5)
Gli obblighi in esame esprimono le responsabilità di tutti coloro che ad alcun titolo partecipano alla filiera, nei confronti della collettività, per quanto attiene alla garanzia della sicurezza alimentare. Responsabilità che non possono venire delegate a terzi, né mediante atti normativi di rango inferiore ai regolamenti europei, (6) né attraverso atti amministrativi o contratti di sorta. (7)
Dario Dongo
Note
(1) I gestori della mensa a loro volta devono registrare la propria attività, sempre ai sensi del regolamento CE 852/04
(2) Reg. CE 178/02, c.d. General Food Law, nonché regolamenti CE 852, 853, 854/04 e seguenti (c.d. Pacchetto Igiene)
(3) La prevenzione dei rischi di contaminazione fisica, chimica e microbiologica degli alimenti si basa infatti in primo luogo sull’idoneità dei locali agli scopi prefissati
(4) In virtù della legislazione concorrente attribuita alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in tema di sicurezza alimentare (art. 117 Costituzione italiana)
(5) si veda anche la voce n. 73 di cui a http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-3-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/31-altre-attivita-di-somministrazione/
(6) NB: secondo giurisprudenza della Consulta, i regolamenti europei si collocano, nella gerarchia delle fonti di diritto, al di sopra delle stesse leggi costituzionali
(7) Ivi compresi i contratti di appalto. La cui nullità è rilevabile d’ufficio, laddove essi risultino contrari a norme imperative di legge come quelle citate