- 11/08/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Può contenere tracce di… allergeni. Non è bastato scrivere in ogni dove – fin dai tempi della direttiva allergeni che risale al lontano 2003 (1) – che le notizie sulla presenza anche solo accidentale di ingredienti allergenici deve venire fornita in modo chiaro e inequivoco. (2) Poiché ancora gli scaffali sono pieni di notizie non idonee a informare i consumatori allergici e celiaci come è invece doveroso.
Ci siamo prodigati nell’evidenziare gli errori più frequenti, ma forse non si è chiarito abbastanza che l’indicazione ‘Può contenere tracce di…’ è illegittima, nonché priva di alcun significato.
Le fatidiche ‘tracce di’ ingredienti allergenici non sono mai state contemplate dalla legislazione europea, la quale semplicemente prescrive di evidenziare in etichetta i soli allergeni di cui in apposito elenco, (3) allorché presenti nel prodotto finale. A prescindere da ogni analisi quantitativa, (4) se l’allergene è presente va sempre e comunque indicato.
Le associazioni e i ricercatori che a livello internazionale si occupano di allergie alimentari sono impegnati da decenni nell’identificazione di ‘tracce’ al di sotto delle quali gli allergeni non siano in grado di scatenare reazioni avverse nelle diverse categorie vulnerabili di consumatori. A tutt’oggi non è stato possibile raggiungere un consenso scientifico in tal senso, sebbene la ricerca prosegua con tale obiettivo.
Ne deriva che – quand’anche, a seguito della corretta applicazione delle buone prassi igieniche di settore e dell’autocontrollo, l’operatore non sia in grado di escludere il rischio di contaminazione accidentale dell’alimento con ingredienti allergenici – è tassativo l’obbligo di indicare in etichetta (5) la loro presenza.
‘Può contenere’ è l’indicazione da utilizzarsi in tal caso, seguita dal nome specifico dell’ingrediente allergenico in questione.
L’informazione veritiera e corretta sull’etichetta dei prodotti alimentari è un dovere civico, primo segno di rispetto verso il prossimo. Ma anche una primaria responsabilità – civile, amministrativa e penale – degli operatori che appongano il loro marchio sui cibi in offerta, ovvero comunque li distribuiscano o li somministrino.
Dario Dongo
Note
(1) Dir. 2003/89/CE e successive modifiche, poi abrogata dal Food Information Regulation di cui in successiva Nota 2
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, art. 21
(3) Reg. citato, Allegato II
(4) Al di fuori dei soli solfiti, la cui presenza nel prodotto finito in concentrazione inferiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non è soggetta a obbligo d’informazione specifica (v. Nota 3)
(5) O sul cartello di vendita relativo allo specifico alimento, quando esso sia venduto sfuso. O sul menù di ristoranti, mense, catering etc.