- 31/10/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Avvocato Dongo buonasera,
Le chiedo di risolvere una diatriba con un collega sulla denominazione di un prodotto vegano. C’è un marchio, Verys, che commercializza un prodotto vegano chiamato “Chicca Cheddar”. La denominazione di vendita è “preparato alimentare a base vegetale con riso integrale germogliato”. Inoltre tra gli ingredienti compare “…con aroma di cheddar”. Le chiedo allora se si puó chiamare così un prodotto vegano, dopo la pronuncia della Corte di giustizia europea sul cheese sounding.
Attendo una sua risposta, grazie
Marilena
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in sicurezza alimentare
Cara Marilena,
il Cheddar è un formaggio, tra l’altro oggetto di una frode in commercio recentemente denunciata su Great Italian Food Trade. La sua notorietà in Inghilterra è paragonabile a quella del Parmigiano Reggiano o della mozzarella in Italia. E la sua evocazione in un prodotto di diversa natura, a base vegetale, costituisce senza dubbio una frode.
La Corte di Giustizia UE ha infatti chiarito in via definitiva, con sentenza 14 giugno 2017, quanto già risultava evidente nella c.d. OCM unica. (1) Vale a dire che la denominazione dell’alimento deve corrispondere alla sua effettiva natura, a maggior ragione in quanto si tratti – come nel caso dei latticini – di denominazione legale.
È dunque illecito richiamare il nome di un formaggio – come il Cheddar, nel caso in esame – in etichetta o pubblicità di un alimento con cui esso non ha nulla a che fare. Il riferimento alla natura vegana del prodotto – lungi dal giustificare un ipotetico riferimento ‘all’aroma di…’ – aggiunge invece confusione nel consumatore medio che si accinga a comprendere la natura del cibo proposto. A fronte dell’antinomia tra la dieta vegana e un prodotto lattiero-caseario.
L’ingrediente ‘aroma di Cheddar’ a sua volta esprime un’intrinseca contraddizione. Il riferimento all’aroma naturale di un alimento presuppone infatti che esso sia stato ottenuto dal prodotto designato. (2) Ma se così fosse, il prodotto finale non potrebbe venire qualificato come vegano. (3) E se così non fosse, di quale aroma si tratterebbe? (4)
‘Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento’ (reg. CE 1334/08, articolo 16.4)
Di questo caso – come di altre frodi relative ai formaggi, c.d. Cheese Scam – dovrebbero perciò occuparsi le autorità deputate al controllo pubblico ufficiale.
Dario
Note
(1) V. reg. UE 1308/13, articolo 78 e Allegato VII, Parte III
(2) Cfr. reg. CE 1334/08, articolo 16
(3) Forse neppure come vegetariano, qualora il formaggio d’origine sia realizzato con caglio animale. V. http://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/il-formaggio-è-vegetariano-nì-ecco-come-riconoscerlo-dall’etichetta
(4) Si veda anche il precedente articolo su un ipotetico ‘aroma vegano’,