Private label e sede stabilimento, i criteri da seguire

Il regolamento UE 1169/11 prescrive di indicare nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile ai fini dell’etichettatura (articolo 9.1.h). Vale a dire, ‘l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione‘. (reg. UE 1169/11, articolo 8.1)

È indispensabile a tal uopo evitare di creare confusione nel consumatore e nelle autorità di controllo, citando al contempo il nome del produttore e del distributore senza fare alcun distinguo tra le due figure. (1)

Nel caso di private label, cioè di prodotto venduto a marchio del distributore, è quindi necessario indicarne il nome o la ragione sociale. Il nome o ragione sociale, si noti bene, e non invece il marchio.

La sede dello stabilimento, frattanto, verrà presto reintrodotta tra le notizie obbligatorie in etichetta degli alimenti trasformati e commercializzati in Italia. (2). Al di fuori dei casi in cui lo stabilimento sia già indicato mediante apposito bollo sanitario. L’indicazione del titolare dello stabilimento rimarrà invece facoltativa, non essendo stata prescritta nel decreto legislativo in fase di approvazione.

Dario Dongo

Note

(1) Vale a dire che, laddove entrambe le figure siano citate, deve venire attribuita preminenza – nell’ordine delle citazioni, e magari anche grafica – a quella del titolare del marchio che appare sul prodotto
(2) Presumibilmente, nei 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 15.9.17



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