Pangoccioli, denominazione alimento. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile Avvocato Dongo,
Ho letto alcuni suoi articoli sulla denominazione degli alimenti, Le chiedo se ci sono limiti di legge all’utilizzo del nome “pane” su prodotti della panificazione con una ricetta complessa, come nel caso delle “Pangoccioli” di Mulino Bianco.

Grazie

Ludovica


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Ludovica,

i prodotti della panificazione sono disciplinati, in Italia, dalla legge 580/1967 e dal successivo DPR 187/2001. Oltre ad essere soggetti alle prescrizioni generali di cui al reg. UE 1169/11. Le predette normative nazionali contemplano la possibilità di denominare il pane riferendo alla farina utilizzata – es. ‘pane di tipo 0’, 00, ’pane integrale’ – o in alternativa, utilizzando la dicitura ‘Pane speciale con…‘.

Nel caso di utilizzo di ingredienti ulteriori e/o diversi rispetto a quelli di base – farina, acqua lievito e sale (1) – la denominazione dell’alimento va integrata mediante citazione dell’ingrediente caratterizzante (es. ‘pane al latte‘, ’pane all’olio’).

La quantità dell’ingrediente caratterizzante va inoltre specificata, nella lista ingredienti – o in alternativa, accanto al suo nome in denominazione dell’alimento – sulla etichetta del pane preimballato. (2) Bisogna altresì specificare le eventuali peculiarità della composizione che distinguono il prodotto rispetto alla ricetta di base (es. ‘pane di tipo 0 senza sale’, o ‘senza lievito’). Oltre a doversi indicare in denominazione l’utilizzo di sfarinati diversi (es. ‘pane al farro’, avena, etc.).

Un prodotto dolciario da forno – a umile avviso dello scrivente – può venire designato come ‘pane’ solo a condizione del sostanziale rispetto della formula di base (acqua, farina, sale, lievito). Vale a dire che l’eventuale aggiunta di un numero limitato di ingredienti ulteriori non può snaturare le caratteristiche proprie del ’pane’. Altrimenti si deve ricorrere a una denominazione descrittiva, quale appunto ‘prodotto dolciario da forno’. (3)

pangoccioli-confezione

L’etichetta dei ‘Pangoccioli’ di Mulino Bianco risulta perciò problematica. Atteso che il ‘pane’ viene richiamato sia nel nome commerciale, sia nella denominazione (‘pane di tipo 0 con gocce di cioccolato, uova, olio di semi di girasole e zucchero’). La varietà e quantità degli ingredienti utilizzati, tuttavia, non possono evidentemente conciliare con il nome impiegato.

‘Pangoccioli’ – Pane di tipo “0” con gocce di cioccolato, uova, olio di semi di girasole e zucchero
Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, cioccolato 13,2% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, aroma, emulsionante: lecitina di girasole), uova fresche 8,9%, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio di semi di girasole 5,8%, zucchero 4,5%, lievito madre 2,5% (acqua, farina di frumento fermentata), glutine di frumento, aromi, emulsionanti mono- e digliceridi degli acidi grassi, lievito, sale.

La legge 580/1967 fa espresso divieto di ‘impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite con la presente legge’. Vietando altresì di ‘aggiungere ingredienti estranei’. (4) Mentre ‘l’impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l’agricoltura e foreste e per l’industria, il commercio e per l’artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l’impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.’ (5)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. legge 580/1967, articolo 14
(2) V. reg. UE 1169/11, art. 22. Tale regola non si applica nel caso di pane preincartato, ai sensi del DPR 502/1998. Se pure raccomandabile, in ottica di trasparenza e di pratiche leali d’informazione
(3) Quando non sia invece applicabile una denominazione usuale, come ‘pan brioche’ o ‘pan di Spagna’
(4) V. legge 580/67, articoli 12, 18
(5) Non risulta tuttavia siano stati autorizzati ulteriori nuovi ingredienti rispetto a quelli già pacificamente ammessi



Translate »