Pane o prodotto dolciario? Risponde l’avvocato Dario Dongo

La precedente risposta a quesito sulla denominazione dell’alimentoriferita ai ‘Pangoccioli’ di Mulino Bianco – ha offerto spunto ad alcuni commenti e note critiche. (1) Vale perciò la pena approfondire l’argomento.

In primo luogo non bisogna perdere di vista, come le norme di settore facilmente inducono a fare, i criteri generali sulle pratiche leali d’informazione di cui all’articolo 7, reg. UE 1169/11.

Vendere come ‘pane’ un alimento che è diverso rispetto alla concezione di pane del consumatore medio costituisce una violazione dei criteri generali sopra richiamati, oltreché una possibile frode in commercio (art. 515 c.p.).

E in ogni caso, laddove pure si voglia tornare al dettaglio delle norme, il DPR 502/1998 all’articolo 3 prevede le seguenti aggiunte

  1. Nella produzione  del pane è consentito  l’impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall’articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, delle seguenti sostanze:
    a) farine di cereali maltati;
    b) estratti di malto;
    c) alfa e beta amilasi  ed  altri  enzimi  naturalmente  presenti negli sfarinati utilizzati;
    d)  paste  acide  essiccate, purché prodotte  esclusivamente con gli ingredienti  previsti dagli  articoli 14  e 21   della legge 4 luglio  1967, n. 580. In questo ultimo  caso le paste acide essiccate
possono essere  usate solo  per la  preparazione del  pane di  cui al citato articolo 21;
    e) farine pregelatinizzate di frumento;
    f) glutine;
    g) amidi alimentari;
    h) zuccheri.
  2. Gli estratti di malto e gli zuccheri sono impiegati in quantità inferiori a quelle previste dall’articolo 4.’ (DPR 502/1998, articolo 3).

Si noti bene che la predetta norma riferisce agli zuccheri ma non anche, ad esempio, alle uova. Né all’ampia novero di ingredienti riferiti in apposito elenco del prodotto da cui questo dibattito è scaturito.

Il DPR 502/1998, al successivo articolo 4, ammette pure l’impiego di ‘ingredienti particolari’ non meglio precisati. Esprimendo così un approccio normativo antitetico rispetto a quello espresso nella normativa originaria. (2) Un approccio che tuttavia non vale a travisare il significato autentico della stessa, né ad alterare la percezione del consumatore medio sul prodotto designato come ‘pane’.

Alla luce di quanto sopra, l’impiego di una denominazione non consona alla natura dell’alimento espone al grave rischio di contestazioni da parte delle Autorità preposte. Le quali devono anzitutto occuparsi, da un punto di vista generale, della tutela degli interessi dei consumatori e della salute pubblica.

In particolare ove si consideri l’ingannevolezza della designazione come ‘pane’ di un prodotto dolciario. Proprio perché il ‘concept’ o ‘halo’ che dir si voglia, vale a dire l’aura di salubrità attribuita all’alimento non corrisponde alla sua natura. Trattandosi invece di cibo che ha un diverso ruolo nella nutrizione umana, ed è perciò collocato in una diversa area della ‘piramide alimentare’, nelle linee guida nutrizionali.

Tale approccio è dunque censurabile in sede di IAP, AGCM, ICQRF, Tribunale penale. (3)

Dario Dongo

Note
(1) Commenti visibili sul post all’articolo richiamato, nella pagina LinkedIn dello scrivente. Su https://www.linkedin.com/in/dariodongo/
(2) Cfr. legge 580/1967
(3) La frode in commercio corrisponde infatti all’equivalente civilistico della vendita di ‘aliud pro alio



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