- 06/10/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
Il Trentino ha di recente introdotto una legge provinciale finalizzata alla salvaguardia della panificazione locale. Un provvedimento che è utile annotare, senza strabiliarsi per la sua portata innovativa che in effetti sfugge.
La legge della provincia di Trento 22.9.17 n. 12 è dedicata alla ‘promozione e tutela del pane del Trentino’. L’attività di panificazione è al centro del provvedimento che ne regola l’esercizio. Dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) alla formazione, incautamente ammessa entro l’anno successivo all’apertura dell’attività.
Anche in Trentino – come già in Italia – il pane fresco va tenuto ben distinto, sui banchi vendita, rispetto a quello de-congelato o surgelato e successivamente riscaldato.
‘Il pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati (…) riportanti le indicazioni (…) seguenti:
a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” in caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.’ (DPR 502/98, articolo 1)
La normativa provinciale si caratterizza altresì per la previsione secondo cui tutte le attività di panificazione devono avere luogo in un unico stabilimento.
Ed è questo il presupposto per la certificazione e valorizzazione, anche attraverso contributi pubblici, dei pani locali. I quali si distinguono, tra l’altro, per l’impiego di farine poco raffinate.
Peccato invece che non venga previsto alcunché sull’informazione agli avventori dei locali pubblici, dalle malghe ai ristoranti. I quali potranno così omettere di precisare quando il pane sia fresco di forno o di congelatore.
Dario Dongo