Ortofrutta, origine e altre informazioni obbligatorie

Vengono spesso sollevati dubbi in merito all’etichettatura, e alle informazioni che devono venire rese al consumatore, in relazione alla vendita di frutta e verdura. I requisiti sono infatti ulteriori rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 1169/11 per la generalità degli alimenti. È sempre doverosa l’indicazione d’origine, e non solo.

Le notizie obbligatorie sui prodotti ortofrutticoli preimballati, a seguire:

– Origine (obbligo di indicare il Paese, facoltà di precisare la Regione),

– Categoria (la quale varia a seconda del frutto o tubero, come da disciplina specifica),

– Calibro (sulla base delle norme specifiche),

– Varietà e Specie (es. Pesca gialla, Mela golden, etc.),

– Peso – Tara (va indicato il peso all’origine, o la tara dell’imballaggio),

– Imballatore e/o speditore (nome e indirizzo)

– Lotto (di produzione e/o confezionamento, secondo i criteri prescelti dal singolo operatore, da apporsi mediante codice alfanumerico preceduto dalla lettera L).

L’ortofrutta messa in vendita sfusa, viceversa, deve venire accompagnata dalle seguenti notizie:

– Prezzo (al kg),

– Origine (come sopra),

– Categoria (idem c.s.),

– Calibro (come sopra),

– Varietà e Specie (idem c.s.).

I riferimenti normativi si individuano nel regolamento (UE) n. 543/11 e i relativi altri di esecuzione, a ricercarsi sul sito www.politicheagricole.it

Dario Dongo



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