- 21/11/2016
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Vengono spesso sollevati dubbi in merito all’etichettatura, e alle informazioni che devono venire rese al consumatore, in relazione alla vendita di frutta e verdura. I requisiti sono infatti ulteriori rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 1169/11 per la generalità degli alimenti. È sempre doverosa l’indicazione d’origine, e non solo.
Le notizie obbligatorie sui prodotti ortofrutticoli preimballati, a seguire:
– Origine (obbligo di indicare il Paese, facoltà di precisare la Regione),
– Categoria (la quale varia a seconda del frutto o tubero, come da disciplina specifica),
– Calibro (sulla base delle norme specifiche),
– Varietà e Specie (es. Pesca gialla, Mela golden, etc.),
– Peso – Tara (va indicato il peso all’origine, o la tara dell’imballaggio),
– Imballatore e/o speditore (nome e indirizzo)
– Lotto (di produzione e/o confezionamento, secondo i criteri prescelti dal singolo operatore, da apporsi mediante codice alfanumerico preceduto dalla lettera L).
L’ortofrutta messa in vendita sfusa, viceversa, deve venire accompagnata dalle seguenti notizie:
– Prezzo (al kg),
– Origine (come sopra),
– Categoria (idem c.s.),
– Calibro (come sopra),
– Varietà e Specie (idem c.s.).
I riferimenti normativi si individuano nel regolamento (UE) n. 543/11 e i relativi altri di esecuzione, a ricercarsi sul sito www.politicheagricole.it
Dario Dongo