- 21/11/2016
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Il regolamento (UE) n. 1169/11 ha introdotto l’obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale sulla quasi totalità delle etichette alimentari, con alcune deroghe (stabilite in Allegato V).
L’esenzione di maggior rilievo riguarda i prodotti realizzati dalle micro-imprese (meno di 10 dipendenti e di 2 milioni di fatturato), allorché commercializzati ‘a livello locale’ .
Altre deroghe attengono a specifiche categorie di alimenti, tra i quali le acque (pur se gassate e/o aromatizzate), piante aromatiche e spezie quand’anche in miscela, additivi aromi ed enzimi, sale, etc.
Tra i prodotti esentati dalla tabella nutrizionale obbligatoria figurano pure “i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti” (reg. UE 1169/11, All. V, punto 1). E dunque:
– le verdure e la frutta di per sé risultano composte, rispettivamente, da una sola categoria di ingredienti. Perciò, quando esse vengano confezionate senza previa trasformazione (come nei casi di sacchetti di patate o di mele, vaschette di kiwi o cachi, etc.), sono sicuramente escluse dall’obbligo di tabella nutrizionale in etichetta,
– viceversa, la pulizia delle verdure (comprensiva di lavaggio e rimozione delle parti non edibili), così come la sbucciatura e il taglio della frutta, potrebbe a prima vista apparire come attività di trasformazione,
– pur tuttavia, il regolamento (CE) n. 852/04, c.d. “Igiene 1“, definisce i “prodotti non trasformati” come “prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati“(1).
Accedendo a tale lettura, i prodotti di IV e V gamma – e così, le verdure surgelate – dovrebbero intendersi come non soggetti all’obbligo di dichiarazione nutrizionale, a condizione che le loro confezioni non contengano ingredienti di categoria diversa (come può essere il caso di noci o bacche di goji in una quarta gamma, o ancora del kit di condimento con olio, aceto e sale all’interno del pacco di insalata).
Certo, affinché la certezza del diritto non sia solo utopia, sarebbero vieppiù utili illustrazioni e chiarimenti ufficiali da parte della Commissione europea e/o del governo italiano.
Dario Dongo
Note:
(1) Cfr. reg. (CE) n. 852/04, art. 2.1.n. Di pari significato il testo originale in lingua inglese, “unprocessed products” means foodstuffs that have not undergone processing, and includes products that have been divided, parted, severed, sliced, boned, minced, skinned, ground, cut, cleaned, trimmed, husked, milled, chilled, frozen, deep-frozen or thawed“