Origine, quale grano nella pasta? Il MIPAAF al lavoro su nuovo schema normativo

Secondo ultime notizie, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sta lavorando a un progetto normativo volto a introdurre l’obbligo di indicare l’origine del grano nei prodotti da esso derivati tra i quali, segnatamente, la pasta. A seguire i dettagli.

Il regolamento (UE) 1169/11 prevede la possibilità per gli Stati membri di “introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza” (articolo 39, comma 2). Il governo italiano si è già attivato, al proposito, con uno schema normativo atto a imporre l’indicazione dell’origine del latte sulle etichette dei prodotti lattiero-caseari preimballati.

I recenti quanto accesi dibattiti in Italia sulla c.d. “battaglia del grano” hanno indotto il Mi.P.A.A.F. ad andare oltre, per iniziare a lavorare sull’origine di uno degli alimenti simbolo del “Made in Italy” nel mondo, la pasta. Dal punto di vista del diritto europeo l’iniziativa è destinata a incontrare un ostacolo ulteriore rispetto alle condizioni citate nel precedente paragrafo. L’ingrediente primario della pasta é infatti la semola, che viene generalmente realizzata in Italia a partire da grano duro di varia provenienza. E poiché la molitura del frumento rappresenta una trasformazione sostanziale della materia prima agricola, é proprio il luogo ove essa avviene a determinarne l’origine.

Nondimeno, lo schema di provvedimento preparato dal dicastero agricolo prevede quanto segue:

Art.2 (Indicazioni da riportare sull’etichetta della pasta).
1. Sull’etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:
a) “origine del grano:” nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
b) “origine della semola”: nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola;
2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 avvengano interamente  nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “grano duro e semola 100%”: nome del paese.

Art.3 (Indicazioni da riportare sull’etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in più paesi).
1.    Qualora le operazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), avvengano nei territori di più paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, può essere utilizzata la seguente dicitura: “Paesi UE e non UE”.

Il testo del Mi.P.A.A.F. risulta assai più rigoroso rispetto a quello a suo tempo proposto dal Mi.S.E., che  prevedeva invece l’impiego delle diciture:

a)    “100% grano italiano”: per la pasta alimentare prodotta esclusivamente con semole italiane provenienti da grano duro interamente italiano;

b)   “selezione di semole italiane provenienti da grani duri nazionali ed esteri”: per la pasta alimentare prodotta con semole italiane provenienti da grani duri di origine nazionale e di Paesi dell’Unione o di Paesi non dell’Unione.

Di fatto, la proposta del Ministero per lo Sviluppo Economico restringeva il campo di applicazione del provvedimento alle sole paste realizzate a partire da semola “Made in Italy”, consentendo di valorizzare non solo il “100% grano italiano” ma anche le miscele di frumento estero e nazionale, senza peraltro prevedere una quota minima di materia prima italiana qualificante.

Attendiamo gli sviluppi del dibattito interministeriale, che vedrà inevitabilmente contrapposte le posizioni della filiera agricola primaria con quella della trasformazione industriale, in vista del successivo vaglio della Commissione europea.

Dario Dongo




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