- 20/01/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie

Campo di applicazione. Il decreto si applica sia al latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina ‘e di altra origine animale’, fresco e a lunga conservazione), sia ai prodotti lattiero-caseari di cui in apposita lista.
L’origine del latte è prescritta sulle etichette dei seguenti prodotti alimentari:
– latte e creme di latte (concentrate e non, con o senza aggiunta di zucchero e/o edulcoranti),
– latticello, latte e crema coagulata, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o cacao,
– siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o altri edulcoranti,
– prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove,
– burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili,
– formaggi, latticini e cagliate.
Le norme si applicano ai soli prodotti realizzati in Italia e destinati alla vendita sul mercato italiano, nel rispetto della libera circolazione delle merci realizzate in altri Stati membri (oltreché nello Spazio Economico Europeo e in Turchia) in conformità alle regole comuni. Con l’esclusione degli alimenti registrati come DOP, IGP, STG (2) e di quelli biologici (3), i quali sono, almeno in parte, già soggetti a oneri d’informazione sulla provenienza delle materie prime.
Origine della materia prima. L’origine del latte (e/o dell’ingrediente lattiero di base) deve venire indicata in etichetta con la duplice menzione dei Paesi di mungitura e di condizionamento (4) o trasformazione. Qualora le predette operazioni abbiano avuto luogo nei territori di diverse nazioni, si potrà impiegare la dicitura ‘miscela di latte di Paesi UE’ (o ‘non UE’) o ‘latte condizionato o trasformato in Paesi UE’ (o ‘non UE). In alternativa, ove le località di produzione primaria e trasformazione coincidano, può venire citata la ‘origine del latte’, seguita dal nome del Paese.
Etichettatura degli alimenti. Le indicazioni relative all’origine del latte devono essere ‘indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire‘.
Periodo transitorio e sanzioni. I prodotti ‘portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati’ prima dell’entrata in vigore (90 giorni da oggi) potranno venire commercializzati fino a esaurimento scorte, entro il termine ultimo dei 180 giorni successivi alla vigenza del decreto. Le violazioni dovrebbero venire punite, in linea teorica, con le sanzioni previste in una precedente legge, (5) la cui applicabilità non è peraltro del tutto scontata (6).
Linee guida ministeriali sono attese, entro breve tempo si spera, onde dirimere al più presto una serie di puntuali quesiti posti dalle associazioni di categoria al fine di applicare correttamente le nuove norme.
(2) Cfr. reg. UE 1151/12
(3) Cfr. reg. CE 834/07
(4) NB: il c.d. ‘condizionamento‘, così impropriamente tradotto dal (corrispondente decreto) francese, riguarda il solo latte UHT
(5) Lo schema di decreto richiama le sanzioni di cui alla legge 3.2.11 n. 4 (‘Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita’ dei prodotti alimentari‘), articolo 4, comma 10
(6) Il principio di stretta legalità, sintetizzato nel brocardo nulla poena sine legem, impedisce l’applicazione di sanzioni penali o amministrative in assenza di una legge dello Stato (o atto avente forza di legge, quale a esempio un decreto legislativo) che le abbia in precedenza specificamente previste. Nel caso di specie, la disposizione sanzionatoria è contenuta in una legge (v. precedente nota 5):
– su cui la Commissione europea ha espresso rilievi (EU-PILOT 5938/13/SNCO) che a tutt’oggi è dubbio siano effettivamente stati risolti,
– nella quale è fatto richiamo a successivi decreti interministeriali – come quello in esame – per la definizione dei precetti da seguire. Si tratta perciò di una norma sanzionatoria ‘in bianco’ la cui legittimità costituzionale non è del tutto scontata.