Origine carni bovine al ristorante, lo schema di decreto legge del Consorzio L’Italia Zootecnica. Analisi di dettaglio

Il Consorzio Italia Zootecnica ha presentato a Padova il 26 maggio 2017 uno schema di decreto legge volto a garantire l’informazione al consumatore sull’origine delle carni bovine al ristorante. A seguire un esame del progetto normativo, che lo scrivente ha elaborato in una sua prima bozza su incarico del Consorzio stesso.

Rintracciabilità dell’origine delle carni bovine nella ristorazione e informazione al consumatore‘ è il titolo dello schema di decreto. Il cui   fondamento giuridico risiede infatti nei regolamenti (CE) n. 1760/00, 1825/00 e loro successive modifiche, che recano misure specifiche per l’identificazione e tracciabilità delle carni bovine.

Premesse

Il Parlamento europeo ha adottato ad ampia maggioranza, negli ultimi anni, ben quattro risoluzioni. Volte a sollecitare l’esecutivo di Bruxelles a proporre un regolamento sull’indicazione d’origine obbligatoria delle carni utilizzate come ingredienti di altri alimenti. (1)

Ma la Commissione europea si ostina a fare ‘orecchie da mercante’. Nel senso letterale del termine, che esprime politiche commerciali neoliberiste, orientate verso accordi internazionali di libero scambio come il TTIP e il CETA. (2) Politiche del tutto irrispettose delle esigenze della filiera agricola europea, e così della sovranità alimentare. Oltreché della sicurezza degli alimenti e perciò della salute pubblica. (3)

La Francia ha saputo reagire per tempo all’inedia neoliberista di Bruxelles. Nel 2002 il legislatore d’Oltralpe aveva già introdotto un decreto che prescrive l’obbligo di comunicare l’origine delle carni servite nella ristorazione pubblica. (4) Nel 2016 ha previsto l’indicazione obbligatoria d’origine in etichetta – non solo per il latte, come poi anche in Italia – ma anche per le carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti.

La fiducia dei consumatori nei confronti delle carni bovine è drasticamente calata a causa di frodi internazionali, quali lo Horsegate e il recentissimo scandalo sulle carni bovine brasiliane. Ed è urgente l’esigenza di ripristinare la fiducia nei confronti della filiera zootecnica italiana, a maggior ragione in quanto essa è risultata indenne dai predetti scandali grazie alla responsabilità e al pieno rispetto delle regole da parte dei suoi operatori.

I consumatori in Italia devono perciò conoscere le informazioni sulla rintracciabilità dell’origine delle carni bovine. Non solo in fase di acquisto ma anche di somministrazione dei prodotti che le contengano. A maggior ragione in quanto i pasti fuori casa esprimono una crescente quota dei consumi alimentari.

Il testo della proposta di decreto-legge

1) Campo di applicazione

Il decreto ‘stabilisce norme riguardanti la rintracciabilità e l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza sulle carni bovine anche macinate e delle preparazioni che le contengano, impiegate negli alimenti oggetto di somministrazione e vendita in Italia da parte delle collettività‘ (articolo 1).

2) Definizioni

Le definizioni richiamate provengono, come è logico, dalla legislazione europea di riferimento:

– «carni bovine» e «carni macinate», ai sensi del reg. CE 1760/00, come modificato dal reg. UE 653/2014, art. 12,
– «rintracciabilità dell’origine» di cui al reg. CE 1825/00, articolo 1,
– «collettività», ex reg. UE 1169/2011, articolo 2.1.d

3) Rintracciabilità dell’origine

Le collettività devono estendere la rintracciabilità alle carni bovine – anche quelle macinate, o le loro preparazioni – utilizzate per la preparazione di ciascun alimento.

Al preciso scopo di garantire la correlazione tra la ciascun alimento e l’origine o provenienza delle carni bovine o loro preparazioni utilizzate quali ingredienti, ai fini della corretta informazione agli avventori.

4) Informazione al consumatore

Le collettività che in Italia ‘somministrano o altrimenti vendono ai fini dell’asporto carni bovine anche macinate e preparazioni che le contengano, quand’anche addizionate di altri ingredienti’, devono informare gli avventori come segue:

– il menù o altri supporti devono esporre in modo visibile la provenienza delle carni bovine impiegate in ciascun alimento deve venire. Non è perciò ammessa la sola comunicazione verbale,

– i Paesi di nascita, allevamento e macellazione del bovino devono venire citati, secondo lo schema classico. O in alternativa, quando le località coincidano, «Origine (nome del Paese)»,

– i caratteri utilizzati per indicare la provenienza devono avere altezza non inferiore a quelli utilizzati per identificare ciascun piatto,

– ulteriori notizie possono venire aggiunte, su base volontaria, per una più precisa identificazione delle filiere e dei prodotti (es. disciplinare certificato). A condizione come è ovvio di obiettività e verificabilità da parte delle autorità competenti. Oltreché chiarezza per i consumatori.

5) Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato – riferendosi implicitamente al delitto di frode in commercio (5) – la violazione degli obblighi stabiliti nel decreto è punita con sanzioni amministrative pecuniarie. Che variano, a seconda dei casi, tra i 200 e i 3.000 euro.

Con sospensione della licenza da tre a dieci giorni in caso di recidiva, con provvedimento immediatamente esecutivo da pubblicarsi sui quotidiani locali a spese del contravventore.

I proventi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero affluire in quota 50% all’entrata del bilancio della Regione o Provincia autonoma di appartenenza dell’ente irrogatore. E venire destinate alla formazione del personale ispettivo sui temi legati a sicurezza alimentare e informazione al consumatore.

DD

Note

(1) L’Assemblea di Strasburgo, in una visione più ampia, ha chiesto alla Commissione di proporre l’indicazione d’origine obbligatoria sulle etichette di un ampio novero di alimenti. Come i prodotti mono-ingrediente e quelli che contengano un ingrediente significativo (>50%). Oltre al latte, sia venduto tal quale sia impiegato nei prodotti lattiero-caseari. Senza mai tuttavia ricevere alcun utile riscontro
(2) Per la filiera europea di produzione delle carni bovine, un ulteriore e grave pericolo è rappresentato dai negoziati in corso con il Mercosur, cui appartengono Argentina e Brasile
(3) Si richiamano le considerazioni su sicurezza alimentare e rischi emergenti già espresse in relazione al TTIP
(4) Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration
(5) La giurisprudenza sul reato di cui all’articolo 515 c.p. è tra l’altro già ampia, per quanto attiene alle indicazioni offerte sui menù della ristorazione



Translate »