Omega 3 sul suino calabro di Montagna? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avv. Dongo,

ho visto su internet la pubblicità di salsicce “con proprietà nutrizionali speciali”. Il concetto non mi è chiaro, rivolgo a Lei una valutazione. L’industria si chiama Montagna.

Tante grazie

Ruggero 


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

Caro Ruggero buongiorno,

l’informazione commerciale in esame presenta in effetti alcune gravi criticità, in particolare per quanto attiene alla vantata presenza di ‘grassi buoni’ nelle carni suine così declamate.

Omega 3. Il claim nutrizionale  ‘Ricco di acidi grassi Omega 3’ è consentito, dal regolamento CE 1924/06, alla sola condizione che il prodotto contenga‘almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal‘(oppure, ‘almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal’).

Il prodotto in esame tuttavia non rispetta le condizioni richieste per il legittimo utilizzo del predetto claim. La dichiarazione nutrizionale in etichetta – secondo quanto riportato sul sito di Montagna SpA – riferisce invero al  ‘tenore in Omega 3 (ALA): 0,6g/100 g’. Tale quantità, allorché riferita a 100 kcal di carne, è pari a 0,232 g. Vale a dire, un terzo del tenore richiesto. 

Omega 6. L’etichetta vanta ‘l’alto contenuto di … Omega 6’, designando la carne come ‘RICCA DI OMEGA 3 E OMEGA 6’. Tale indicazione è palesemente illegittima poiché l’Allegato al regolamento ‘Nutrition & Health Claims’ – che riporta un elenco tassativo delle sole indicazioni nutrizionali ammesse in Europa – non contiene alcun riferimento agli Omega 6.

È fuorilegge, di conseguenza, la dichiarazione generica ‘con proprietà nutrizionali speciali’.  Atteso che questo tipo di vanti pubblicitari devono venire sostenuti da indicazioni specifiche conformi alla normativa in esame. (1) Laddove invece le indicazioni sul prodotto in esame risultano non conformi  alle citare regole, per difetto di Omega 3 e illegittimo richiamo agli Omega 6.

Valore medio di produzione giornaliera. Può inoltre venire dubitata la legittimità del ‘disclaimer’ inserito a margine della dichiarazione nutrizionale. ‘I valori nutrizionali si intendono calcolati su un valore medio di produzione giornaliera’. O meglio, tale locuzione potrebbe venire considerata inidonea, da parte delle Autorità di controllo, a giustificare la carenza di Omega 3 rispetto ai requisiti di legge.

La tolleranza in difetto sulle indicazioni nutrizionali non è invero ammessa, allorché esse costituiscano oggetto di indicazioni nutrizionali o salutistiche. (2) E se un pur minimo margine di tolleranza potrebbe comunque ipotizzarsi sui vari tagli di carni fresche, maggiore rigore andrebbe preteso sulla effettiva presenza di ALA nel tenore prescritto su prodotti composti come le salsicce. 

La dichiarazione nutrizionale, infine, riporta un valore dell’energia inferiore a quello che deriva dalla somma del valore energetico dei nutrienti dichiarati:

– energia dichiarata 1057 kJ / 255 kcal,

– energia calcolata 1069 kJ / 258 kcal

Si sottolinea al proposito che l’energia dichiarata deve corrispondere al calcolo che deriva dal computo dei nutrienti dichiarati e non è prevista tolleranza al riguardo. (3)

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 10.3

(2) V. Linee Guida della Commissione europea sull’applicazione del reg. CE 1924/06

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, All. XIV

 



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