Oliva Taggiasca DOP, il TAR Lazio rema contro

Il TAR Lazio, sezione II ter, con sentenza 2.4.19 n. 4333, respinge l’istanza per il riconoscimento della DOP ‘Taggiasca’per la tradizionalità del nome e l’utilizzo della denominazione Taggiasca come varietà vegetale. Un’amara sentenza, che lascia ancora una volta spazio all’imitazione delle olive liguri.

Taggiasca, il valore cruciale della registrazione DOP

Il Comitato promotore ‘Oliva taggiasca DOP’ si batte da oltre 11 anni per ottenere il riconoscimento dell’oliva Taggiasca DOP (Denominazione di Origine Protetta). Le qualità organolettiche peculiari dell’autentica oliva taggiasca autentica – legate al cultivar e al territorio, sia per motivi pedoclimatici che per le professionalità degli olivicoltori del territorio di origine – ha garantito al prodotto in salamoia un successo straordinario, in Italia e all’estero. Il maggior valore riconosciuto a questa drupa rispetto alla media ha tuttavia stimolato la sua contraffazione e imitazione, in Italia e Francia – suoi primi estimatori – come altrove. Lasciando i produttori senza nessuno strumento di difesa.

Il mercato della taggiasca, come è ovvio, non può resistere a una sovrapproduzione indifferenziata su territori diversi rispetto a quelli originari. L’aumento dell’offerta farà calare il prezzo e a patirne le conseguenze saranno proprio i produttori locali autentici, gli unici a non poter realizzare economie di scala proprio in ragione dei limiti imposti dal territorio e dalla storicità degli impianti, che non si prestano alla raccolta meccanizzata. I consumatori globali si troveranno viceversa ad acquistare prodotti più economici ma ben diversi rispetto a quelli genuinamente realizzati nella Riviera dei Fiori.

Solo la tutela garantita alle DOP può consentire di limitare l’uso del termine ‘taggiasca’ alle olive prodotte nel territorio di origine della Liguria di Ponente. Come doveroso, considerato che la stessa denominazione prende il nome da Taggia, comune della provincia di Imperia, e che a tale zona deve le sue peculiari caratteristiche.

#TaggiascaDOP, la drupa della discordia

La richiesta del Consorzio risulta però ancora oggi vana. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha infatti negato la registrazione, in quanto l’oliva taggiasca è il nome di una varietà vegetale e in quanto tale, a dire dei funzionari di Roma, non sarebbe registrabile come DOP ai sensi dell’art. 6.2 del reg. UE 1151/2012.

Il reg. UE 1151/12, a ben vedere, ha innovato la precedente disciplina ponendo due condizioni affinché un nome non possa essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica. La registrazione non è ammessa:

– se ‘sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e qualora’ nonché, al contempo, 

– ‘possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto’.

Non è questo il caso dell’oliva taggiascaLa registrazione della DOP, con un disciplinare di produzione che correttamente va a delineare il territorio di origine del prodotto, non induce certo il consumatore in errore in merito alla sua origine. Al contrario, tale denominazione evita che il consumatore possa essere tratto in inganno dall’uso evocativo del nome da parte di prodotti che provengano da altre aree e Paesi.

Taggiasca DOP, la sentenza del TAR Lazio

Il Consorzio si è rivolto al TAR Lazio nella speranza di veder riconosciuti i propri diritti. Il Tribunale amministrativo ha però respinto il ricorso con una lettura che, a modesto avviso di chi scrive, è superficiale e inesatta nell’interpretazione del diritto europeo. Laddove si afferma che ‘il ricorrente non ha superato la preclusione derivante dall’art. 6 comma 2 Reg. UE n. 2012/1151 in relazione alla possibilità di induzione in errore del consumatore in conseguenza del fatto che la DOP richiesta ha ad oggetto una denominazione presente nel Registro Nazionale delle Varietà’.

L’induzione in errore è dal TAR erroneamente riferita non all’origine del prodotto, ma all’omonimia rispetto alla varietà vegetale. Ostacolo che, tra l’altro, potrebbe a sua volta essere facilmente superato, se l’amministrazione avesse dato risposta alla richiesta del Consorzio di tutela di sostituire il nome ‘Taggiasca’ nel Registro delle Varietà con uno suo sinonimo.

Lo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con circolare 25.11.02, sottolineava l’opportunità di evitare il riferimento inappropriato a nomi geografici nelle denominazioni delle sementi e/o nei marchi di natura privatistica delle varietà vegetali.

Considerato che la produzione sementiera non è vincolata, diversamente dai prodotti tipici, ad un determinato ambito geografico – salvo specifiche e ben precise eccezioni legate ad ecotipi e varietà tradizionali – l’eventuale indicazione geografica che compone o che è contenuta in una denominazione varietale, potrebbe ragionevolmente indurre in errore circa l’origine o la zona di produzione del prodotto sementiero commercializzato, determinando così un illecito ed ingiustificato vantaggio ovvero, in una situazione estrema, creare difficoltà anche di ordine legale al prodotto collegato’. (Circolare MIPAAF 25.11.2002)

La sostituzione del nome Taggiasca nel Registro delle Varietà è dunque operazione non solo legittima ma anche doverosa. D’altra parte, la medesima strada è già stata percorsa per garantire la protezione di denominazioni varietali, a tutela di prodotti vitivinicoli nazionali.

Varietà vs. denominazioni protette, il caso dei vini

I requisiti per la registrazione di DOP e IGP nei prodotti vitivinicoli sono diversi rispetto a quelli previsti per altri alimenti. Per i vini, il riferimento al nome geografico è requisito essenziale al riconoscimento di DOP o IGP. (1) I prodotti non vitivinicoli, viceversa, possono venire registrati come DOP anche in difetto di riferimento geografico (es. FETA). Alcuni Consorzi di tutela di area vinicola sono perciò giunti a individuare o rinominare frazioni di Comuni a cui riferire la denominazione.

La registrazione della DOP ‘Prosecco è stata così possibile grazie all’esistenza di una piccola frazione di Trieste chiamata Prosecco. Dopo aver modificato il nome del vitigno da ‘Prosecco’ a ‘Glera’ (con D.M. 21.07.09), al fine di distinguere tra vino e vitigno, si è perciò proceduto al riconoscimento della DOC vini ‘Prosecco’ (con decreto 17.11.09).

Nel caso del ‘Pignoletto, non esisteva invece un’area geografica omonima al vitigno. Ed è stato il Comune di Valsamoggia a perimetrare una sua area, denominandola ‘Pignoletto’. Da denominazione varietale a denominazione geografica, è così seguita la domanda di protezione della DOP. Nonostante il ‘Pignoletto Bolognese’ resti il nome varietale iscritto all’apposito registro e il disciplinare della DOP riferisca al suo sinonimo ‘Grechetto gentile’

Non c’è dubbio, dunque. Laddove vi sia volontà politica e istituzionale all’adempimento degli oneri necessari alla tutela della specialità agroalimentare legata a tradizione umana e territorio, ogni apparente ostacolo tecnico può venire facilmente superato.

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) Cfr. reg. UE 1151/12, art. 5 (prodotti non vitivinicoli). V. anche reg. UE 1308/2013, art. 93.1 (definizione di ‘denominazione di origine’ dei prodotti vitivinicoli)



Translate »