- 15/01/2016
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

Da parecchi anni chi scrive si occupa, tra le varie cose, di informazione al consumatore relativa agli ingredienti allergenici. Le regole europee, che hanno preso il via con la direttiva 2003/89/CE, sono state rafforzate e integrate nel regolamento ‘Food Information to Consumers’ (1). Ma la disinformazione regna sovrana, come si evidenzia in questa breve rassegna delle violazioni più frequenti sulle etichette alimentari.
Esempi di etichettatura degli alimenti non conforme al reg. UE 1169/2011. La gran parte degli operatori ha provveduto, come prescritto, a evidenziare graficamente gli allergeni rispetto ad altri ingredienti. Trascurando però diversi aspetti cruciali per un informazione coerente alla normativa europea. Alcuni esempi:
– ‘farina tipo 00’, ‘farina integrale’. Tali diciture esprimono il grado di raffinazione, ma non anche il cereale o il legume di provenienza che deve invece venire precisato, con evidenza se allergenico (v. punto successivo, senza dimenticare la soia),
– ‘contiene glutine’, ‘può contenere (cereali contenenti) glutine’. La presenza di glutine è comune a diversi cereali, i quali tuttavia devono venire citati individualmente (grano o frumento, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena), poichè a ciascuno di essi può ricollegarsi un’allergia specifica (2). E ciò vale anche nel caso di presenza involontaria,
– ‘contiene / può contenere frutta secca con guscio’. Il regolamento 1169 riferisce l’obbligo di evidenziare la presenza di ‘frutta secca con guscio, vale a dire (…)’ (3). Poiché peraltro la frutta con guscio non figura tra gli ingredienti che possono venire designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica (4), deve sempre venire specificata ed evidenziata la presenza di ciascuno dei singoli ingredienti. Che si tratti di noci, mandorle, nocciole, pistacchi, arachidi, noci di acagiù (o anacardi), noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, il riferimento dev’essere rigorosamente puntuale e mai generico,
– ‘margarina’, ‘fiocchi (o fecola) di patate’, ‘cioccolato al latte’, ‘aceto balsamico’. Questi e tanti ingredienti composti sono spesso citati senza precisare, come doveroso, i loro singoli componenti. I quali ultimi vanno riportati tra parentesi, in ordine decrescente, con evidenza grafica di quelli allergenici. Fatte sole salve alcune rare ipotesi (5),
– ‘prodotto in uno stabilimento ove si lavora anche …’. Il responsabile delle informazioni in etichetta (6) deve garantire una notizia completa ed esatta sull’effettivo contenuto dell’alimento, nell’ambito della lista degli ingredienti. Diciture riferite all’impianto di produzione e ai suoi processi (7), poiché non contemplate dal regolamento sono da intendersi come illegittime (8),
– ‘può contenere tracce di …’. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) ha recentemente confermato l’impossibilità di stabilire una soglia di contaminazione da ingredienti allergenici al di sotto della quale sia possibile escludere il rischio di reazioni immuni (9). Riportare ‘tracce di … (ingredienti allergenici)‘ è una comunicazione perciò inidonea a rappresentare la presenza di sostanze nocive ai consumatori vulnerabili,
– ‘Allergeni: (…)’. Il regolamento non prevede tale dicitura, il cui utilizzo può indurre il consumatore a credere che il successivo elenco comprenda non solo gli ingredienti di cui in Allegato II (10), ma il più ampio novero di alimenti oggetto di specifiche sensibilità (es. kiwi, ananas, fragole, fave, lievito, nickel, noce moscata e altre spezie, etc.).
La squadra di FARE (‘Food & Agriculture Requirements’) é a disposizione delle imprese e delle loro associazioni, delle autorità e degli enti, per attività di formazione e audit, progettazione e revisione etichette, consulenza. Per informazioni e preventivi, scrivere a info@fare.email.
Dario Dongo
Note:
(1) Regolamento UE 1169/11, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=IT
(2) ‘Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola‘ (Cfr. Reg. UE 1169/11, All. II, paragrafo 1). Si veda anche http://www.ilfattoalimentare.it/nocciole-allergene-font.html,
(3) ‘Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.’ (Reg. UE 1169/11, All. II, punto 8),
(4) ‘Ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica’ (Reg. UE 1169/11, All. VII, Parte B, titolo),
(5) ‘L’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio’ nei soli casi che seguono:
- quando la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);
- per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d); oppure
- quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione.’ (Reg. UE 1169/11, All. VI, Parte E),
(6) il titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato, si ricorda, deve indicare in etichetta il proprio nome o ragione sociale e sede ed è il primo responsabile – nei confronti del pubblico e delle autorità – per quanto attiene alla veridicità e alla completezza delle notizie riportate in etichetta (reg. UE 1169/2011, articolo 8),
(7) Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
- informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
- informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori (…)‘ (reg. UE 1169/11, articolo 4, ‘Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti.‘ Evidenza in grassetto a cura dell’autore dell’articolo),
(8) ‘Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.’ (Reg. UE 1169/11, articolo 6, ‘Requisito di base’),
(9) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3894.htm,
(10) Il regolamento 1169 riferisce infatti a ‘Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’ (Allegato II, titolo).