- 23/11/2018
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Caro Dario buongiorno,
Mi trovo di fronte a un prodotto alimentare preimballato che riporta le seguenti indicazioni:
– bollo CE tedesco
– marchio (appartenente alla società A, con sede in Italia)
– indicazione ‘distribuito da: società B, via… comune… (nome dell’importatore).
Come identificare correttamente l’operatore responsabile delle informazioni in etichetta?
La questione è nebulosa, perché la società A (un grande gruppo che fattura €1 mld) riporta sulla confezione soltanto il suo marchio registrato, mentre l’indirizzo citato in etichetta è quello della società importatrice B.
Grazie mille per l’ennesimo aiuto
Lorenzo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Lorenzo buongiorno,
il regolamento UE 1169/11 ha riformato drasticamente la disciplina previgente nella parte che attiene all’operatore responsabile dell’informazione al consumatore.
La responsabilità primaria sulla correttezza e completezza delle notizie offerte in etichetta e pubblicità ricade ora infatti sul soggetto che si presenta al consumatore come ‘il garante’ del prodotto. (1)
Le autorità di controllo devono perciò riferirsi, in primo luogo, al soggetto che ha la titolarità o comunque gestisce il marchio con cui l’alimento viene commercializzato. Ovvero all’importatore da Paesi terzi, qualora il titolare del marchio non abbia sede nel territorio UE.
In tutti i casi di marchio registrato (Trademark) – a livello nazionale, UE o internazionale (Accordo di Madrid) – come pure in ipotesi di ‘brand name’ non registrato, si può risalire al suo titolare o gestore mediante ispezione e richiesta di informazioni ai suoi utilizzatori. La titolarità dei marchi registrati può anche venire verificata mediante accesso a banche dati online quali TM View.
Nel caso di specie, la società A è responsabile di ogni informazione offerta in etichetta e deve venire sottoposta a sanzione amministrativa pecuniaria per avere omesso di indicare la propria ragione sociale e indirizzo, come invece prescritto dal ‘Food Information Regulation’. (2)
La società B è a sua volta responsabile – e deve venire sanzionata, con separato verbale – per avere immesso in vendita prodotti alimentari che avrebbe dovuto sapere, nella propria qualità di professionista, non essere conformi alle regole vigenti. (3)
Un vademecum alle sanzioni in tema di etichettatura e informazione al consumatore relativa agli alimenti, con tavola sinottica, è disponibile a titolo gratuito nell’ebook ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food
Dario Dongo
Note
(1) V. regolamento (UE) n. 1169/11, articolo 8, comma 1-2
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 9.1.h
(3) V. reg. UE 1169/11, articolo 8.3. In merito alle responsabilità del distributore, si vedano gli articoli
https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/le-responsabilità-della-gdo , https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/responsabilità-del-distributore-approfondimenti, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/alimenti-sfusi-e-preincarti-collettività, https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/responsabilità-amministrativa-d-impresa-nella-filiera-alimentare