Monoporzioni e mini-vasetti, quali etichette? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

ho visto un set di 6 monoporzioni di Nutella da 15 g ciascuna, dove le notizie in etichetta sono frammentate tra i vari singoli imballi. Allego fotografia. È possibile confezionare i prodotti in questo modo?

Grazie

Gilberto


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Gilberto buongiorno,

Le notizie obbligatorie in etichetta – ai sensi del ‘Food Information Regulation’ (reg. UE 1169/11, articoli 9 e 10) – devono venire riportate, inderogabilmente, su ciascuna unità di vendita. La quale può anche venire composta da una pluralità di imballi, come nel caso in esame piuttosto che in quelli di caramelle in busta, formaggini e numerosi altri.

Il dovere di ripetere le informazioni su ogni singolo imballo che appartenga a una confezione multipla, in linea di principio, è limitato alla sola data di scadenza (non anche al termine minimo di conservazione, si noti bene). (1)

Diverso è il caso in cui le singole monoporzioni o mini-vasetti siano destinati alle collettività. Vale a dire a pubblici esercenti (e/o fornitori di ospitalità, bed & breakfast inclusi) i quali, dopo avere acquistato la confezione multipla, distribuiscano i suoi singoli componenti ai loro avventori (e/o ospiti). Al ricorrere di tale ipotesi, tutte le informazioni previste come obbligatorie in etichetta devono venire riportate su ciascun singolo imballo all’interno della confezione multipla. (2)

Each of the individual portions  of honey presented in the form of portion-cups closed by an aluminium seal and packed in cartons supplied to mass caterers constitutes a ‘pre-packaged foodstuff’ where the mass caterers sell those portions separately or offer them for sale to the ultimate consumer as part of pre-prepared meals for an all-inclusive price’ (Corte di Giustizia UE, causa C-113/15, sentenza 22.9.16)

La Corte di Giustizia UE ha dunque chiarito che le monoporzioni debbano qualificarsi come ‘alimenti preimballati’ – ‘l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività’, (3) perciò soggetta a ogni onere di etichettatura – ogni qualvolta esse siano destinate alle collettività. (4) Ciò comporta, per l’operatore responsabile dell’informazione al consumatore (vale a dire, il titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato), l’obbligo di predisporre etichette complete su ogni monoporzione imballata, allorché essa si presti a venire utilizzata singolarmente.

Nel caso in esame, la ‘spalmatura’ delle notizie sulle 6 micro-confezioni è dunque ammissibile, quale alternativa ‘creativa’ a una singola etichetta che vale per un’unità di vendita evidentemente destinata ai soli consumatori finali.

Cordialmente

Dario

Note

(1) ‘La data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata.’ Cfr.  reg. UE 1169/11, Allegato X.2.d
(2) fatte salve le parziali deroghe previste a favore di micro- e nano-confezioni
(3) V. reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e
(4) Cfr. Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, causa C-113/15, sentenza 22.9.16,



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