- 10/05/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
Le regole europee su produzione e vendita di MOCA, Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti, sono finalmente soggette a sanzioni anche in Italia.
Il d.lgs. 29/2017 reca ‘disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti‘. (1) Meglio tardi che mai, con una dozzina d’anni di ritardo, si aggiunge così uno dei tasselli mancanti al puzzle della sicurezza alimentare in Italia.
Il provvedimento si articola in quattro parti, ciascuna delle quali afferisce a un’area della disciplina europea dei MOCA, noti anche come FCM (Food Contact Materials):
– Titolo I, sanzioni per la violazione dei doveri generali di cui ai reg. CE 1935/2004 (2) e 2023/2006, (3)
– Titolo II, disciplina sanzionatoria per le violazioni di norme specifiche, relative ai vari MOCA,
– Titolo III, violazioni di lieve entità e autorità competenti,
– Titolo IV, disposizioni finali e finanziarie.
L’ABC delle sanzioni amministrative pecuniarie, ‘salvo che il fatto non costituisca reato‘: (4)
A) difetto di registrazione dello stabilimento alla ASL, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, (5) 1.500-9.000 euro di penalità,
B) produzione, immissione sul mercato o utilizzo ‘in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione‘, di ‘materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da‘:
– comportare pericolo per la salute umana, 10-80.000 euro,
– violare i limiti di migrazione dei materiali o, in loro assenza, delle GMP applicabili, 7.500-60.000€,
– trasferire ai prodotti alimentari di ‘componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche non conformi ai requisiti di sicurezza‘, 5-27.000 euro,
C) etichettatura, presentazione e pubblicità di MOCA ‘con modalità idonee a indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare‘, 1.500-25.000€. Altre carenze di etichettatura, (6) ivi compreso il difetto d’impiego della lingua italiana, sono soggette al pagamento di una somma da 1.500 a 15.000 euro.
‘Il richiedente o l’operatore economico che impiega la sostanza autorizzata o i materiali o gli oggetti che la contengono‘ e non ‘comunica immediatamente alla Commissione ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana‘ (7) è punibile con sanzione da 10 a 30.000€.
La rintracciabilità, gestione del rischio e collaborazione con le Autorità competenti è soggetta – nei casi di inefficienza – a sanzioni amministrative pecuniarie variabili tra i 3 e i 60mila euro. (8)
La mancata predisposizione, aggiornamento o adeguatezza di un sistema di qualità a presidio delle buone prassi di lavorazione (9) – e tenuta dei relativi registri – comporta l’applicazione di pene dai 2.500 ai 40.000 €. (10) Le linee guida di riferimento riguardano la quasi totalità dei materiali trattati (alluminio, carta e cartone, imballaggi flessibili, legno, materie plastiche, metalli e loro leghe, sughero, vetro). Considerando i parametri da controllare e gestire nelle varie fasi, dalla produzione alla distribuzione dei MOCA.
La violazione dei requisiti specifici su materiali e oggetti attivi e intelligenti (ex reg. CE 1935/04, articolo 4) e delle misure di cui al reg. CE 450/2009 è soggetta a penalità da 1.500 a 60.000€, a seconda dei casi. (11)
Sanzioni di pari entità per i MOCA realizzati in plastica, in violazione delle misure specifiche di cui al reg. UE 10/2011. (12) Con riguardo sia ai requisiti di documentazione (dichiarazione di idoneità al contatto con gli alimenti delle materie prime utilizzate), sia a quelli analitico (prove di migrazione globale e specifica).
Circa i MOCA di plastica riciclata, la violazione delle misure specifiche di cui al reg. CE 282/2008 è punita con multe che variano dai 3.000 ai 60.000 euro, oltre a sanzioni accessorie quali la sospensione o revoca autorizzazione all’esercizio dell’attività. (13)
L’impiego di alcuni derivati epossidici nei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, al di fuori delle restrizioni stabilite dal reg. CE 1895/2005 comporta l’applicazione di pene dai 5.000 ai 60.000 € (articolo 10).
È prevista l’ipotesi di diffida del trasgressore a regolarizzare la situazione e mitigare i danni o pericoli, entro un dato limite temporale, ‘in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo‘, a norma del d.lgs. 689/81, articolo 14 (articolo 11).
Quanto all’autorità competente a irrogare le sanzioni, il decreto riferisce alla trasmissione dei rapporti di accertamento agli enti previsti dalle leggi regionali (articolo 12). Le quali altresì dispongono la devoluzione dei ‘proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni‘ (articolo 15). Come d’uso, senza ‘nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica’. (14)
Dario Dongo
Note
(1) In GURI 18.3.17, Serie Generale, n. 65, su http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17G00040&elenco30giorni=false. In vigore dal 2.4.17
(2) Il provvedimento-quadro sulla sicurezza di materiali oggetti e sostanze destinati a venire a contatto con gli alimenti. Il reg. CE 1935/04, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è di fatto speculare al General Food Law, reg. CE 178/02
(3) Il reg. CE 2023/06 costituisce il primo caso, nella legislazione europea, di incorporazione di norme volontarie – le GMP, Good Manufacturing Practices – nell’ambito di una disciplina cogente
(4) D.lgs. 29/17, articolo 2 (Violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004)
(5) L’obbligo di registrazione si applica a tutti gli operatori della filiera, esclusa la sola fase distribuzione al consumatore finale. Vedasi d. lgs. 29/17, articolo 6
(6) Ci si riferisce alle prescrizioni di cui al reg. CE 1935/04, articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8 (decreto sanzioni, art. 4)
(7) Come invece prescritto dal reg. CE 1935/04, art. 11.5. Cfr. d.lgs. 29/17, articolo 3
(8) V. decreto sanzioni, articolo 5. Lo strumento attualmente più utilizzato dalle aziende è un codice (codice a barre), univoco per ogni lotto di MOCA immesso sul mercato. Per consentire l’immediata rintracciabilità ‘a valle’, nelle aree di commercializzazione
(9) Nell’inevitabile assenza di una regola uniforme per l’elaborazione di un sistema GMP idoneo a ogni realtà aziendale, ci si può riferire alle preziose linee guida sviluppate dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità), nell’ambito del progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia)
(10) D.lgs. 29/17, articolo 6
(11) Decreto citato, articolo 7
(12) V. successivo articolo 8
(13) Art. 9
(14) E come sarà mai possibile provvedere le competenti autorità della formazione necessaria ad applicare tali complesse regole tecniche? Ad maiora…