- 20/02/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie
Il Consiglio dei Ministri, il 27 gennaio 2017, ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela dei consumatori:
- Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; e
- Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
Del primo provvedimento ci si è occupati nello scritto pubblicato il 10 febbraio 2017.
In questa sede l’attenzione sarà rivolta al secondo dei due provvedimenti, con il quale, stando alla sintesi redatta dall’Ufficio stampa di Palazzo Chigi, si stabilisce che le sanzioni saranno applicate al responsabile dell’etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi. Saranno previste sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claims e dell’etichettatura facoltativa in genere. Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi.
Saranno poi previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi.
Il decreto legislativo è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Iter parlamentare dello schema di decreto concernente i mangimi
Il 28 ottobre 2016 il Governo trasmetteva alla Camera e al Senato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
In entrambi i Consessi l’8 novembre se ne dava annuncio all’Assemblea.
Al Senato il provvedimento era assegnato alla Commissione Igiene e Sanità, previe osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Industria e Politiche dell’Unione europea.
La Commissione di merito esprimeva il proprio avviso il 14 dicembre: parere favorevole.
Alla Camera lo schema era assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali e alla Commissione Politiche dell’Unione europea, previo parere della Commissione Bilancio per i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni riunite il 20 dicembre esprimevano parere favorevole con condizione. In pari data la Commissione Bilancio esprimeva parere favorevole. Parimenti favorevole il parere della Commissione Politiche dell’Unione europea espresso il 13 dicembre.
Commercializzazione dei mangimi: le regole dell’Unione europea
La disciplina è contenuta nel Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.
Sul sito web della Commissione europea è reperibile una sintesi dell’atto, che si propone pressoché pedissequamente.
Il Regolamento fissa le norme che si riferiscono all’immissione sul mercato e all’uso dei mangimi per animali e animali da compagnia destinati alla produzione di alimenti e stabilisce inoltre i requisiti legati all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.
Il Regolamento copre tutte le sostanze o i prodotti, inclusi gli additivi, siano essi lavorati, parzialmente lavorati o non lavorati, destinati all’alimentazione degli animali per via orale. Si applica indipendentemente dalle altre normative dell’Unione europea (UE) vigenti in materia di alimentazione animale e senza avere alcun effetto su di esse. Il regolamento contempla: mangimi medicati; sostanze indesiderabili; encefalopatie spongiformi trasmissibili; sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; alimenti e mangimi geneticamente modificati; la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati; additivi; la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici.
I mangimi devono soddisfare le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. In particolare, essi devono essere: sicuri; privi di effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali; sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; etichettati, imballati e presentati conformemente alla legislazione applicabile. Non devono contenere materiali la cui immissione sul mercato sia soggetta a restrizioni o vietata.
Deve essere possibile tracciare i mangimi in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della distribuzione. Gli operatori del settore dei mangimi devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro: mangimi; animali destinati alla produzione di alimenti; sostanze destinate o possibilmente destinate a essere aggiunte ai mangimi. I mangimi destinati o possibilmente destinati all’immissione sul mercato dell’UE devono essere etichettati o identificati in maniera tale da poter essere tracciati.
Il Regolamento stabilisce le disposizioni generali relative all’etichettatura e alla presentazione di tutti i mangimi, come ad esempio l’obbligo di indicare: il tipo di mangime; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi; il numero di riferimento della partita o del lotto; le quantità nette; l’elenco degli additivi usati; il tenore di umidità. L’etichettatura e la presentazione devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Non devono indurre l’utilizzatore in errore per quanto concerne l’uso previsto o le caratteristiche dei mangimi. La Commissione europea ha pubblicato ulteriori consigli per aiutare le aziende in questo senso, come: le linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari; il codice di buona pratica in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia.
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti devono essere immessi sul mercato all’interno d’imballaggi o recipienti sigillati. Tuttavia, alcuni mangimi possono essere commercializzati sciolti o in imballaggi o recipienti non sigillati. Questi includono: materie prime per mangimi; miscele di grani e frutti interi; consegne di mangimi composti tra produttori; mangimi sotto forma di blocchi o rulli da leccare.
Il Regolamento è entrato in vigore il 21 settembre 2009.
Il decreto legislativo in corso di pubblicazione
Il provvedimento di che trattasi si compone di ventuno articoli.
Articolo 1: Campo di applicazione. Lo schema di decreto legislativo in esame – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 1541 – reca al primo articolo l’apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 767/2009. A tali fini si applicano le definizioni dell’articolo 32 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento. In merito le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera hanno espresso parere favorevole a condizione che all’articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: “relativamente alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti”. Dello stesso tenore i rilievi mossi al provvedimento dalla Conferenza Stato-Regioni, ad avviso della quale quanto richiesto si rende necessario poiché il campo di applicazione del Regolamento 767, relativo ai mangimi in generale, sarebbe limitato alle materie prime e ai mangimi composti in tutto il testo del decreto, mentre di fatto sarebbe limitato solo in alcuni articoli del Regolamento 767/2009. Le sanzioni di cui all’art 3, 4 e 11 sono ad esempio, sanzioni di disciplina generale, che possono essere applicate a tutte le tipologie di mangimi.
Articolo 2: Autorità competenti. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni provvedono le strutture competenti dei Ministeri della Salute, del MIPAAF, MSE, delle Regioni, delle Province autonome, delle ASL, secondo gli àmbiti di rispettiva competenza. Si fa, inoltre, rinvio alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n.6893, e successive modificazioni in quanto compatibili.
Articolo 3: Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione. Salvo il fatto costituisca reato (clausola reiterata passim) l’operatore che violi le disposizioni in materia di sicurezza e commercializzazione incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione contenute nell’articolo 4, del Regolamento, di cui al § 14: da 1.500 a 15.000 euro; di cui al § 2: da 1.000 a 6.000 euro; di cui al § 3, in relazione all’allegato l, paragrafi 1, 2, 4 e 5: da 150 1.000 euro; di cui al § 3, in relazione all’allegato I, paragrafo 3 da 500 a 2.000 euro.
Articolo 4: Violazioni riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi. Il soggetto responsabile dell’etichettatura del mangime che non fornisca alle autorità competenti le informazioni, concernenti la composizione o le proprietà dichiarate, ai sensi dell’articolo 5, § 2, è soggetta alla sanzione da 1.000 a 6.000 euro5.
Articolo 5: Violazioni riguardanti restrizioni e divieti. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro per l’operatore che, violando l’articolo 6, § 1 del Regolamento6, immetta sul mercato o impieghi, ai fini dell’alimentazione animale, mangimi contenenti materiali soggetti a restrizioni o vietati e individuati nell’allegato III del citato regolamento (CE) n. 767/2009, e successive modificazioni.
Articolo 6: Violazioni riguardanti il tenore di additivi. L’operatore che viola le disposizioni di cui all’articolo 8, § 1 in merito alla concentrazione massima di additivi coccidiostatici e istomonostatici7 ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, è soggetto alla sanzione di 1.000 euro fino a 10.000 pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 a euro 10.000. Superando il tenore massimo di additivi ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, la sanzione del pagamento va da 1.000 a 6.000 euro.
Articolo 7: Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. È soggetto a sanzione pecuniaria (da 500 a 3.000 euro) l’operatore dei mangimi che viola le disposizioni dell’articolo 9 del Regolamento8, in base al quale I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti altrove definiti e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.
Articolo 8: Violazioni riguardanti i principi per l’etichettatura e la presentazione Le disposizioni contenute in quest’articolo fanno riferimento all’articolo 11 del Regolamento9, che detta principi per l’etichettatura e la presentazione. Si contemplano quattro casi di violazioni di norme: 1) l’etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre in errore, segnatamente riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche. La sanzione è da 3.000 a 12.000 euro. 2) – 4). Le altre tre fattispecie sono indicate in nota e attengono all’articolo11, §§ 2 e 3; al paragrafo 5 e nell’allegato IV, parte B. Queste le rispettive sanzioni: da 1.000 a 6.000 euro; da 500 a 3.000 euro; da 1.000 a 6.000 euro.
Articolo 9: Violazioni riguardanti le responsabilità. Si prevedono due casi nei quali s’incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria. 1) violazione, da parte dell’operatore del settore dei mangimi responsabile delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura, delle norme intese a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto: da 1.000 a 6.000 euro; 2) violazione delle disposizioni per le quali, nell’àmbito delle aziende sotto il proprio controllo, gli operatori del settore sono tenuti a provvedere a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare: sanzione da 500 a 3.000 euro.
Articolo 10: Violazioni riguardanti le allegazioni. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le condizioni fissate dall’articolo 13 del Regolamento10. Due i casi previsti: non conformità al paragrafo 1, con sanzione da 1.000 a 6.000 euro; non conformità al paragrafo 3: sanzione da 2.000 a 12.000 euro.
Articolo 11: Violazioni riguardanti la presentazione delle indicazioni di etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che viola le disposizioni di cui all’articolo 14 del Regolamento11 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 a 3.000 euro. Due sono le prescrizioni: 1) le indicazioni obbligatorie di etichettatura vanno riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento in modo evidente, chiaramente leggibile e indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato; 2) le stesse indicazioni devono essere facilmente identificabili e non oscurate da altre informazioni. Devono essere altresì in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni. Una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.
Articolo 12. Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti, privi di una o più indicazioni obbligatorie di etichettatura o non rispondenti, è soggetto alla sanzione del pagamento della somma da 1.000 a 6.000 euro. Se lo stesso operatore immette sul mercato materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la durata minima di conservazione incorre nella sanzione da 250 a 2.500 euro.
Articolo 13: Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi. Il responsabile dell’etichettatura che immette sul mercato mangimi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle prescritte dal Regolamento, è soggetto alla sanzione da 8.000 a 30.000 euro.
Articolo 14: Violazioni riguardanti l’etichettatura facoltativa. Si applica la sanzione da 1.000 a 6.000 euro al responsabile dell’etichettatura che utilizza nell’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti una o più indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 del Regolamento12 sull’etichettatura facoltativa.
Articolo 15: Violazioni riguardanti il confezionamento. Si prevede una sanzione, da 1.000 a 6.000 euro, per i casi di mancato rispetto delle condizioni in base alle quali i mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati.
Articolo 16: Violazioni riguardanti il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Il responsabile dell’etichettatura che viola le condotte previste dal Regolamento utilizzando la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo senza che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni, è soggetto alla sanzione di euro 150 fino a 1.000. Se viola le disposizioni riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari è soggetto alla sanzione da 150 a 1.000 euro.
Articolo 17: Violazioni riguardanti i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura. Il responsabile dell’etichettatura che viola le disposizioni di cui all’articolo 25 del Regolamento, in tema di Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura, al paragrafo 413, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 300 a 1.500 euro.
Articolo 18: Sanzioni accessorie. Nel caso in cui siano violate norme in materia di sicurezza e di commercializzazione sui mangimi e dì indicazione di prescrizioni obbligatorie sull’etichetta, gli organi controllori possono proporre all’ Autorità competente l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività da tre giorni a tre mesi. A fronte di gravi violazioni nei casi richiamati l’Autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento.
Articolo 19: Abrogazioni. Saranno abrogati gli articoli 6, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 45 del 199714.
Articolo 20. Clausola d’invarianza finanziaria. Dal decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento delle attività previste le Amministrazioni soccorreranno le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 21: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate per le violazioni di cui agli articoli da 3 a 18 affluiscono all’entrata del bilancio statale. Quelli derivanti dalla riscossione di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17 sono versati ad apposito capitolo di entrata e, quindi, riassegnati in favore delle Amministrazioni menzionate all’articolo 2 del decreto, per migliorare le attività di controllo previste.
Articolo 22: Disposizioni finali. Le disposizioni contenute nel decreto e le eventuali successive modifiche saranno notificate alla Commissione.
Bruno Nobile
Note
1) Legge 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea): “1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative”.
2) Articolo 3: Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di <mangime>, <impresa nel settore dei mangimi>, e <immissione sul mercato> di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di <additivi per mangimi>, <premiscele>, <coadiuvanti tecnologici> e <razione giornaliera> di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003; e c) le definizioni di <stabilimento> e <autorità competente> di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) <operatore del settore dei mangimi>: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo; b) <alimentazione degli animali per via orale>: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani; c) <animale destinato alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità; d) <animali non destinati alla produzione di alimenti>: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi; e) <animali da pelliccia>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano; f) <animale da compagnia> o <animale familiare>: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente a una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità; g) <materie prime per mangimi>: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure a essere usati come supporto di premiscele; h) <mangimi composti>: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari; i) <mangimi completi>: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; j) <mangimi complementari>: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; k) <mangimi minerali>: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze; l) <mangimi d’allattamento>: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno post colostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione; m) <supporto>: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico; n) <particolare fine nutrizionale>: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato; o) <mangimi destinati a particolari fini nutrizionali>: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;
p) <materiali contaminati>: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE; q) <durata minima di conservazione>: periodo durante il quale la persona responsabile dell’etichettatura garantisce che un detto mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti; r) <partita> o <lotto>: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto; s) <etichettatura>: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che a esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie; t) <etichetta>: ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o a essi attaccata; e u) <presentazione>: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti”.
Articolo 12: Responsabilità – §2. La persona responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.
3) Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale.
4) Articolo 4; Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione: §1. I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente: a) se sono sicuri; b) se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali. Le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. § 2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi: a) siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile; b) siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore. Le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti. § 3. I mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all’allegato I al presente regolamento.
ALLEGATO I -Disposizioni tecniche relative a impurità, mangimi da allattamento, materie prime per mangimi utilizzate come denaturanti o leganti, contenuto in ceneri e tenore di umidità di cui all’articolo 4 – 1. Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo di cui all’articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico. 2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all’articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 %. Si considerano impurità botaniche impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto. 3. Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg è almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tenore di umidità del 12 %. 4. Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per mangimi. Sono etichettati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima per mangimi è usata un’altra materia prima per mangimi, la percentuale di quest’ultima non supera il 3 % del peso totale. 5. Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico non supera il 2,2 % del peso secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore può essere superato per: — le materie prime per mangimi, — i mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati, — i mangimi minerali, — i mangimi composti contenenti per oltre il 50 % sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero, — i mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con un tenore di farina di pesce superiore al 15 %, purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.
5) Articolo 5: Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi. § 2. 2. La persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni fornite con l’etichettatura, comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti.
6) Articolo 6. Restrizioni e divieti – § 1. I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III.
ALLEGATO III: Elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati a norma dell’articolo 6 Capo 1: Materiali vietati 1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta. 2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami. 3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati. 4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. 5. Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane , senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue. 6. Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici. 7) Imballaggi e parti d’imballaggio provenienti dall’utilizzazione di prodotti dell’industria agroalimentare. 8. Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.
7) Articolo 8: Tenore di additivi. §1. Fatte salve le condizioni d’uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. Si tratta di sostanze destinate a distruggere o inibire la crescita di protozoi il cui uso in qualità di additivi per mangimi può essere autorizzato, conformemente alla normativa in vigore sugli additivi destinati all’alimentazione animale.
8) Articolo 9: Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 (che contiene l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali) e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.
9) Articolo 11 Principi per l’etichettatura e la presentazione. 1. L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l’utilizzatore in errore, in particolare: a) riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati; b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o c) riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25. 2. Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento. 3. Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 1 ), le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime. 4. Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura rispetto a quelle enunciate nel presente capo sono stabilite nell’allegato II. 5. I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto dichiarati sull’etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’elenco di cui all’allegato IV del presente regolamento.
10) Articolo 13. Allegazioni 1. L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi; e b) la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di portare all’attenzione delle autorità competenti i loro dubbi in merito alla veridicità dell’allegazione. Qualora si giunga alla conclusione che l’allegazione non è sufficientemente sostanziata, l’etichettatura per quanto riguarda tale allegazione è considerata ingannevole ai sensi dell’articolo 11. Nel caso in cui l’autorità competente abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica dell’allegazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell’Autorità, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). 3. L’etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali a) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato; b) i mangimi hanno un particolare fine nutrizionale, come disposto nell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9, a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti. 4. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2.
11) Articolo 14 Presentazione delle indicazioni di etichettatura 1. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato. 2. Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre informazioni. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza. 3. Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell’etichettatura facoltativa di cui all’articolo 22.
12) Articolo 22: Etichettatura facoltativa 1. Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente regolamento. 2. Ulteriori condizioni relative all’etichettatura facoltativa possono essere fornite nei codici comunitari di cui all’articolo 25.
13) Articolo 25. Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura. 4. L’uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.