Lista ingredienti a risposta multipla? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Salve Dario,

mi è stato appena regalato un formaggio fresco, Ti allego fotografia. Sono rimasta molto perplessa dalle modalità con le quali si indicano le informazioni in etichetta. Che ne pensi?

Buone feste!

Romina

 


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Romina buongiorno,

L’etichetta in esame presenta una grave criticità, nella parte che attiene alla lista degli ingredienti. La denominazione dell’alimento riferisce infatti a ‘formaggio fresco di pecora’.

La lista ingredienti è purtuttavia configurata in modo ambiguo. A fronte della presenza di due diverse opzioni – con latte di pecora e latte di capra, rispettivamente – come se si trattasse di un quesito a risposta multipla. Con un segno rosso sulla prima risposta, a conferma che il formaggio di pecora è realizzato con latte di pecora (e guai altrimenti!).

formaggio

Questo approccio è anzitutto privo di senso, considerato che nella diversa ipotesi d’impiego di latte di capra (opzione ‘b’ del quesito a risposta multipla) l’etichetta – recante denominazione ‘formaggio fresco di pecora’ – risulterebbe fuorilegge.

In ogni caso, la rappresentazione in etichetta di notizie differenti relative a una medesima voce d’informazione – con ‘punzonatura’ o altro segno su quella che risponde alla singola unità di vendita – può venire ammessa esclusivamente per designare la sede dello stabilimento. (1)

L’attributo ‘digeribilissimo’, inoltre, si qualifica come un’indicazione relativa alla salute e comporta perciò l’applicazione della normativa europea su Nutrition & Health Claims (2) A tutt’oggi però non risulta autorizzato in UE alcun health claim sulla digeribilità dei formaggi di pecora. Tale indicazione non può quindi venire ammessa.

La dicitura ‘senza aggiunta di conservanti’ a sua volta è meritevole di approfondimenti, potendo la stessa venire ammessa solo allorché effettivamente esistano prodotti simili addizionati di conservanti. (3)

Cordialmente

Dario

Note

(1) V. d.lgs. 145/17. Laddove l’operatore responsabile dell’etichettatura disponga di più stabilimenti, ‘è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno’
(2) Cfr. reg. CE 1924/06, reg. UE 432/12 e successive modifiche
(3) Incorrendosi, altrimenti, in una violazione del reg. UE 1169/11, articolo 7.3.1. Per le sanzioni applicabili, si veda l’articolo sul tema



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