- 02/12/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie

È in corso di pubblicazione la legge recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, licenziato definitivamente dal Senato il 22 novembre 2016 (atto S. 2144) nel testo unificato approvato il 18 novembre dell’anno precedente (C. 1373 – C. 1707 – C. 1859 – C 2987)1.
Non essendo stato previsto alcunché sull’entrata in vigore della legge, questa, di cui si sta parlando, acquisterà efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si compone di dieci articoli: 1. Finalità; 2. Liceità della coltivazione; 3. Obblighi del coltivatore; 4. Controlli e sanzioni. 5. Limiti di THC negli alimenti; 6. Incentivi per la filiera della canapa; 7. Riproduzione della semente; 8. Sostegno delle attività di formazione, di divulgazione e d’innovazione; 9. Tutela del consumatore; 10. Clausola d’invarianza finanziaria.
Il contenuto dei singoli articoli
Articolo 12. Il comma 1 declina le finalità della proposta, volta alla promozione della coltivazione della canapa mediante la creazione di una filiera nazionale della canapa (denominata scientificamente cannabis sativa L.3). Si riconosce che essa è una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla (riduzione della) perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di quelle eccedentarie e da rotazione.
Il comma 2 precisa che la legge si applicherà alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse – iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 20024 – le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 3095.
Per il comma 3, il sostegno e la promozione riguarderanno la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
Articolo 26. È consentita senza necessità di autorizzazione la coltivazione delle varietà di cannabis sativa L ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Dalla canapa così è possibile ottenere, in particolare: alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori.
Articolo 37. Il coltivatore è tenuto alla conservazione dei titoli di acquisto delle sementi. Lo stesso deve conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Articolo 48. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a eseguire i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. La soglia di THC (tetraidrocannabinolo) rintracciabile nelle piante potrà essere compresa entro il limite massimo dello 0,6 per cento.
Articolo 59. Si prevede la definizione dei livelli massimi di residui di THC negli alimenti. Il testo definitamente accolto è quello contenuto nel parere – espresso il 30 settembre 2015 dalla Commissione Affari sociali della Camera – favorevole ma subordinato a più condizioni tra le quali quella che si riferisce a questo articolo in discorso, come in precedenza formulato, da sostituire con il seguente: “Il Ministero della salute, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge provvede a definire con apposito decreto i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti”.
Articolo 610. Il MIPAAF, compatibilmente con la normativa europea, in materia di aiuti di Stato, destinerà annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di settecentomila euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. Si prevede, inoltre, che una quota delle risorse, iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, potrà essere destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all’individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Per gli aiuti di Stato si rinvia alla nota in calce.11
Articolo 712. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre, per un anno, la semente acquistata certificata nell’anno precedente. Quest’attività non esige alcuna autorizzazione, ma comporta previa comunicazione al MIPAAF.
Articolo 813. In base al riparto di competenze tra Stato (in concorrenza con le Regioni, trattandosi di salute pubblica, per quanto concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope) e Regioni (competenza esclusiva in materia d’agricoltura) le produzioni agricole possono essere promosse azioni di formazione in favore di chi opera nella filiera della canapa, azioni per diffondere, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi in più ambiti, tra i quali quelli agronomico, agroindustriale e nutraceutico14.
Articolo 915. Per il prodotto “canapa” è imposto in capo al MIPAAF di promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare. A tale scopo si rinvia al regolamento (UE) n. 1305/201316. Ex articolo 16 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari) il sostegno è concesso agli agricoltori e alle loro associazioni che partecipano per la prima volta a: regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi a determinati criteri o regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
Articolo 1017. La clausola d’invarianza finanziaria è la postilla che ormai per consuetudine il legislatore appone presso che in calce a qualsiasi provvedimento, senza soverchiamente preoccuparsi se a nuovi oneri imposti a quella o quell’altra amministrazione vi siano le risorse sufficienti per farvi fronte.
Le audizioni di soggetti istituzionali al Senato
Il Ministero della Salute, nel contributo offerto insieme ad altre Istituzioni, alla Commissione Agricoltura del Senato, ha illustrato e sviluppato e consegnato agli atti una circolare del 22 maggio 2009 sulla produzione e la commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l’utilizzo nei settori dell’alimentazione umana, segnatamente nei prodotti da forno, farina per pane, caramelle oli e integratori.
Nella nota ministeriale si fa presente che in molti Paesi europei, e non solo, la rispettiva legislazione consente l’utilizzazione della cannabis (o di sue parti) come ingrediente alimentare a condizione che il residuo THC (tetraidrocannabinolo) resti di sotto a un limite massimo, stabilito a garanzia della sicurezza.
Secondo la legislazione comunitaria in vigore la cannabis non può essere considerata un nuovo prodotto ex regolamento comunitario 258/199718 su i novel food.
Nel nostro Paese la disciplina di riferimento sta nel DPR 309/90, che include il principio attivo e i preparati attivi della canapa, senza alcuna previsione di un livello minimo di THC.
Manca nell’Unione una normativa armonizzata nel settore delle sostanze ad azione stupefacente o psicotropa, quando la legislazione di riferimento sta nel Regolamento CE 178/20219 e dagli ultimi Regolamenti d’igiene, in particolare dal reg. 852/04.20
Ne consegue, prosegue la circolare, che un uso alimentare di alcuni componenti della cannabis potrebbe essere inammissibile al nostro interno perché la presenza di THC, ancorché in tracce, lo farebbe ricadere nei disposti del citato DPR 309/90.
Va tuttavia considerato che la canapa di recente (rispetto al 2009) è stata rivalutata sul piano nutrizionale e che i semi non contengono THC ma sostanze ad azione antiossidante e acidi grassi della serie omega-3.
Inoltre va osservato che i cannabinoidi sono prodotti soltanto dalle foglie e dalle brattee florali, a loro volta d’origine fogliare ma non dai semi.
La possibilità di rilevare tracce di sostanze psicoattive nei prodotti della lavorazione dei semi (farine e oli) sarebbe dovuta esclusivamente all’accidentale contaminazione degli organi floreali, quali le brattee che possono avvolgere il seme anche a maturazione completa.
Da ultimo: sono stati compiuti approfondimenti finalizzati a consentire l’utilizzo nel settore alimentare dei semi della pianta. Al riguardo, si è avuta conferma dell’assenza di THC nei semi di cannabis (con la conseguente esclusione dell’applicabilità del DPR 309/90) dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’Ufficio Centrale Stupefacenti.
Ad avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il disegno di legge S. 2144 risponde alle numerose sollecitazioni provenienti da diversi ambiti per il rilancio della coltura della canapa.
L’impegno del MIPAAF si è tradotto in più iniziative: composizione di uno specifico Tavolo tecnico di filiera al quale hanno partecipato Amministrazioni pubbliche e Associazioni di settore; avvio di uno studio di fattibilità; predisposizione di uno schema di “atto d’indirizzo”; cooperazione con le Amministrazioni della Salute e della Difesa nel progetto di coltivazione della canapa per uso farmacologico.
Il MIPAAF conferma la possibilità di un recupero di questa coltura e l’opportunità – venute a diminuire sensibilmente altre specie quali la barbabietola da zucchero, il tabacco e il mais – di reintrodurre la coltivazione della canapa in quei comprensori una volta elettivi.
Va altresì tenuto conto dell’interesse mostrato da numerose Regioni per le correlate iniziative industriali attivabili con una pronta ripresa della coltivazione di questo prodotto. Le potenzialità tecniche ed economiche di questa coltura sono confermate dalle numerose destinazioni di uso previste chiaramente nello S. 2144 per usi alimentari (produzione di olio alimentare di buona qualità e semi utilizzabili per la produzione di farine, molto ricercate); e non solo (esemplificando: prodotti per la salute).
Non marginale, fra l’altro, per le aziende agricole la possibilità di introdurre questa coltura come coltura da rinnovo nelle rotazioni agronomiche, particolarmente necessaria nelle nuove pratiche imposte dall’attuale P.A.C. La pianta di canapa, inoltre, manifesta un elevato carattere di sostenibilità ambientale.
In punto di osservazioni alle singole norme del provvedimento, il MIPAAF ritiene necessario prevedere un decreto ministeriale che definisca le procedure e gli adempimenti, indicati nel 2144, come normativa e disposizioni vigenti. Tale decreto dovrebbe procedere alla definizione di un quadro normativo di riferimento in cui trovino espressione compiuta i diversi aspetti di carattere più marginale e più operativo.
Non irrilevante, inoltre, la necessità di regolamentare tutte le attività di controllo.
Altro elemento da verificare: la previsione di tracciare il materiale semenziero e porre un limite alla commercializzazione – soprattutto sui mercati telematici e di Internet – delle piccole quantità di seme di canapa per uso non agricolo.
Le osservazioni del CREA (Consiglio per ricerca in agricoltura e l’analisi per l’economia agraria) attengono ad alcuni commi degli articoli 4 (Controlli e sanzioni), 5 (Limiti di THC negli alimenti) e 7 (riproduzione della semente).
Per il testo degli articoli si rinvia alle note, passim.
Di seguito i puntuali rilievi del CREA.
Articolo 4, comma 4. Valutare se fare diventare obbligatorio il rilascio del campione all’agricoltore. S’intenderà un unico campione rappresentativo da suddividere in due: uno da dare all’agricoltore sigillato e l’altro da impiegare per le analisi.
Articolo 4, comma 5. E’ opportuno integrare con il riferimento normativo europeo che prevede che le varietà, che per due annate consecutive presentano il 10% dei campioni analizzati e prelevati sul territorio nazionale con un valore di THC superiore allo 0,2%, siano sospese sino a quando il costitutore riesce a riportare il valore medio di THC di sotto il limite previsto per legge dello 0,2%.
Articolo 5, comma 1. Si suggerisce di aggiungere agli alimenti anche tutti i derivati della canapa (comprendendo i cosmetici, olio e qualsiasi derivato per evitare un pericolo potenziale per il consumatore e un veicolo di sostanze stupefacenti che potrebbero essere presenti in varie forme).
Articolo 7, comma 1. Si chiede di aggiungere che comunque le varietà riprodotte nell’ambito di attività dimostrative o culturali, non possono essere oggetto di commercio o d’impiego al di fuori di tali attività e non possono avere scopo di lucro.
Secondo l’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per una buona promozione e diffusione della reintroduzione della canapa nel sistema produttivo italiano, è necessario valersi della multifunzionalità del sistema coltivazione e produzione “canapa”.
La canapa ha potenzialità di applicazione in più settori industriali: dal tessile, dall’alimentare alla bioedilizia, ai settori energetico, farmaceutico e cosmetico, alla composizione dei biopolimeri e alla fitodepurazione di siti inquinati.
Non tutte le varietà di canapa possono essere applicate a tutti i settori. I sistemi di coltivazione, raccolta e prima trasformazione dovranno essere diversi per ciascun utilizzo. Per esempio l’uso per l’agroalimentare: essenzialmente necessita la raccolta del seme, pratica che probabilmente non è compatibile con la raccolta per altre produzioni. Pertanto per ogni applicazione della canapa è necessaria un’accurata pianificazione della coltivazione, della raccolta e in particolare della fase di stoccaggio e prima lavorazione.
La prima lavorazione è la fase nella quale il prodotto ha il minor valore e la cui movimentazione ha i maggiori costi. È necessaria la creazione di centri di raccolta e prima trasformazione diffusi sul territorio, in grado di servire agricoltori in un territorio di raggio non superiore mediamente ai 100 km. Nei centri di raccolta e prima trasformazione, gestiti direttamente dagli agricoltori, si dovranno ottimizzare le scelte delle differenti varietà prodotte e si dovranno pianificare le prime lavorazioni, secondo il tipo di coltivazione e quindi secondo la scelta di mercato da affrontare. Per questo motivo, il centro di prima trasformazione dovrà avere a disposizione impianti i più flessibili possibili nella capacità di ottenere prodotti e sottoprodotti di qualità da immettere nei mercati d’interesse, dove gli stessi agricoltori potranno entrare essi stessi nella filiera e quindi partecipare al valore aggiunto prodotto (ma anche al rischio d’impresa); avere un punto d’informazione, formazione, promozione e innovazione per gli aderenti all’iniziativa; ottimizzare la capacità multifunzionale della canapa.
Bruno Nobile
Note
1 C. 1373 – Loredana LUPO (MOVIMENTO 5 STELLE) e altri: “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”.
C. 1797 – Adriano ZACCAGNINI (MISTO): “Disposizioni per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca”.
C. 1859 – Nicodemo Nazareno OLIVERIO (PARTITO DEMOCRATICO) e altri: “Norme per la promozione della coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca”.
C. 2987 – Dorina BIANCHI (AREA POPOLARE (NCD-UDC): “Disposizioni in materia di coltivazione della cannabis sativa per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca”.
2 Testo approvato: “La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. 2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca”.
3 La lettera L. identifica il cognome dello scienziato Carlo Linnèo, medico e naturalista svedese. Riformatore – come ci informa l’Enciclopedia Treccani – della nomenclatura e fondatore della moderna sistematica, ideò il metodo di classificazione che adotta la nomenclatura binomia, assegnando agli organismi viventi due nomi: uno per il genere e uno per la specie. Sativo deriva dal latino sătīvus, da serĕre, seminare.
4 Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. Recita l’articolo 17: “Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e via via che esse le pervengono, la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, sotto la designazione “Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole”, tutte le varietà le cui sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi dell’articolo 16, non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto concerne la varietà nonché le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, relative al responsabile o ai responsabili della selezione conservatrice. La pubblicazione indica gli Stati membri che hanno beneficiato di un’autorizzazione in base all’articolo 16, paragrafo 2, o in base all’articolo 18. Tale pubblicazione comprende le varietà per le quali si applica un periodo transitorio a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma. Vi si indica inoltre la durata del periodo transitorio e, se del caso, gli Stati membri nei quali quest’ultimo non è previsto. La pubblicazione indica chiaramente le varietà geneticamente modificate”.
5 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.
6 1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all’articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione. 2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. 3. L’uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l’autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
7 Testo approvato.”1. Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente”.
8 Testo approvato: “1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. 2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale. 4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche. 5. Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge. 6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale di recepimento. 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell’agricoltore”.
9 Testo approvato. “1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti”.
10 Testo approvato: “1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. 2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all’individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
11 Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Tranne che in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (articoli 107 e 108). In particolare, ai sensi dell’articolo 107 le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione. L’articolo 108 attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti. Va ovviamente richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
12 Testo approvato: “1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell’anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”
13 Testo approvato: “1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento”.
14 Alimento naturale o geneticamente modificato, dalle proprietà terapeutiche o preventive.
15 Testo approvato: “1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
16 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
17 Testo approvato: “1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
18 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.
19 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
20 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.