Agroalimentare. L’attività legislativa nella XVII legislatura della Commissione Industria del Senato

Nell’articolo pubblicato il 18 gennaio 2017 è stato avviato l’esame dei progetti di legge, riferiti alla XVII legislatura, in materia alimentare dei quali si è venuta occupando la Commissione Agricoltura del Senato. Rimanendo in tema, in questa sede si passerà in rassegna quanto si sta discutendo presso la Commissione Industria di quel Consesso.

1-3. Contraffazione di prodotti e tutela dei consumatori

La contraffazione alimentare del Made in Italy: secondo stime risalenti 2013, a livello mondiale, il giro d’affari del falso Made in Italy è stato di 60 miliardi di euro l’anno. In particolare l‘Italian Sounding è stato valutato in 54 miliardi di euro, e 6 miliardi sono di vera contraffazione. 

Presso la Commissione Industria è iniziato il 27 aprile 2016 l’esame di due disegni di legge (S.2308 e S.535) ai quali nel seguito dell’esame si è aggiunto il S. 1040:

S.2308: Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 30 marzo 2016, in un testo risultante dall’unificazione delle proposte di legge (C.1454, C.2522, C.2868 e C.3320);

S. 535, d’iniziativa di Stucchi (LN–Aut.): Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani;

S.1040, d’iniziativa di Fucksia (Misto) e altri: Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti “Made in Italy”.

Il 2308 è finalizzato a promuovere il diritto dei consumatori all’informazione e a tutelarne gli interessi, ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e a contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici degli stessi, e reca disposizioni per migliorare l’accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.

Compatibilmente e nei limiti della normativa dell’UE, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l’apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l’effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza degli elementi e delle materie prime oltre che sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

Sono previsti contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità. Contributi attribuibili a micro, piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative d’imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei d’impresa, a contratti di rete, agli start-up innovativi, e a imprese agricole e della pesca.

Intervenendo alla Camera il Sottosegretario Gentile si è soffermato sui rilievi, formulati al provvedimento in itinere, dalla Commissione europea, in particolare sul regime di aiuto de minimis, fermo restando che il testo avrebbe dovuto essere integrato da una disposizione in base alla quale ogni misura finanziata con fondi pubblici deve essere notificata o comunicata alla Commissione europea nell’ambito della procedura di esenzione conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n.702/2014, tranne i casi in cui un regime di aiuti de minimis trovi applicazione.

Nella seduta dell’11 novembre lo stesso Sottosegretario, pur consapevole del rischio di uno snaturamento del testo, si è espresso per una sua revisione, anche alla luce di analoghi provvedimenti in materia, nel rispetto di quanto espresso dalla Commissione europea. 

4-6. Riconoscimento della patente europea dei pizzaioli

Dal settembre 2015 la Commissione Industria si sta occupando dei provvedimenti relativi al riconoscimento della patente europea dei pizzaioli. Tre i disegni di legge all’esame:

S.707, d’iniziativa di Iurlaro (PdL) e altri: Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP);

S.2280, d’iniziativa di Amidei (FI-PdL XVII): Disciplina dell’attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell’albo nazionale dei pizzaioli professionisti, assunto come testo base per il seguito dell’esame congiunto dei tre disegni di legge;

S.2334, d’iniziativa di Spilabotte (PD) e altri: Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP).

In merito la Commissione ha avviato apposita procedura informativa, acquisendo agli atti un’abbondante documentazione da parte di soggetti addetti ai lavori: UPTER (Unione pizzaioli tradizionali e ristoratori); APES; Associazione verace pizza napoletana; ANPIR (Associazione Nazionale Pizzaioli e Ristoratori); Comitato italiano pizzaioli; NIP (Nazionale italiana pizzaioli); APA (Associazione pizzaioli abruzzesi); UPI (Unione pizzaioli italiani): Associazione pizzaioli napoletani; F.I.P. (Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo). Peraltro una proposta di legge è stata elaborata congiuntamente dall’Associazione pizzaioli napoletani e dall’Unione pizzaioli italiani. Da ultimo: la FIP ha formulato un’ipotesi di organizzazione di corsi di qualifica per pizzaioli.

Dalla relazione introduttiva del disegno di legge S.2280 si apprende che nel nostro Paese l’insieme delle pizzerie costituisce circa il 50 per cento del fatturato della ristorazione tradizionale. Le pizzerie, i ristoranti-pizzeria, le pizzerie d’asporto, al taglio e a domicilio sono circa 48.000 ove lavorano circa 100.000 pizzaioli. Ogni esercizio commerciale produce in media ottanta pizze il giorno, quindi quattro milioni di pizze sono consumati quotidianamente in Italia presso tali locali. In trecento giorni lavorativi le pizzerie producono oltre un miliardo di pizze e vi è l’insoddisfazione per la situazione in essere e la volontà, motivata e giustificata, di tutti i pizzaioli italiani, di conseguire il riconoscimento ufficiale della qualifica di pizzaiolo quale attività professionale prevista dall’ordinamento nazionale.

Il 2280 prevede il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo previa frequentazione di uno specifico corso, e al successivo superamento di un esame teorico-pratico, e istituisce apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti. Inoltre si dettano disposizioni concernenti: le modalità con le quali si riconosce la qualifica professionale di pizzaiolo; i requisiti in base ai quali si può ottenere il diploma di pizzaiolo, previo esercizio della professione per almeno diciotto mesi; la frequenza di un apposito corso di specializzazione e superamento di un esame teorico-pratico; la registrazione della qualifica di pizzaiolo che va eseguita, a cura delle associazioni nazionali, in un apposito elenco tenuto presso la camera di commercio di ciascuna provincia; l’istituzione dell’albo nazionale dei pizzaioli professionisti, conditio sine qua non per l’esercizio dell’attività professionale; i requisiti per l’iscrizione al medesimo albo per i pizzaioli professionisti in possesso della succitata qualifica e per i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono équipe composte di almeno quattro collaboratori; l’erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti, da versare annualmente e fissato dal Consiglio nazionale dell’ordine, per assicurare la copertura dei costi che si riferiscono alle funzioni svolte sia dal Consiglio nazionale sia dai collegi professionali territoriali, ai corsi di aggiornamento professionale e sanitario e alla tenuta dell’albo; il sostenimento della candidatura della pizza a patrimonio dell’UNESCO, da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, con tutti gli strumenti a propria disposizione, per valorizzare il made in Italy e per rappresentare l’Italia in tutto il mondo. La copertura finanziaria è stimata in 5 milioni di euro.

7. Ordine nazionale maître, sommelier e convivier d’hôtel

L’argomento in titolo è oggetto del solo disegno di legge S.1386, d’iniziativa di Falanga (FI-PdL XVII):  Istituzione dell’ordine nazionale dei maître, sommelier e convivier d’hôtel.

Si regola l’ordine professionale dei maître, sommelier e convivier d’hôtel, di cui si fa parte mediante l’iscrizione ad un apposito elenco.

Spetterà alle regioni adottare eventuali disposizioni integrative che possono tenere conto delle peculiarità che dette attività professionali rivestono su ciascun territorio.

Il testo del disegno di legge si limita a enucleare i contenuti qualificanti della vita associativa nazionale e reca al suo interno le norme fondamentali che presiedono al funzionamento degli organi di autogoverno e gestione dell’ordine, e la tipologia di attività che qualificano e rendono riconoscibile una professione che altrimenti rischia di essere relegata nel limbo dell’approssimazione e dell’improvvisata condizione di assenza di controlli e inquadramento disciplinare. La creazione di un elenco degli iscritti non deve essere considerato quale limite all’esercizio di attività, ma come elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l’attività professionale dell’associato. Se ne auspica dunque la celere approvazione.

Il disegno di legge enuclea i contenuti qualificanti della vita associativa nazionale e reca al suo interno le norme fondamentali che presiedono al funzionamento degli organi di autogoverno e gestione dell’ordine, nonché la tipologia di attività che qualificano e rendono riconoscibile una professione che altrimenti rischia di essere relegata nel limbo dell’approssimazione e dell’improvvisata condizione di assenza di controlli e inquadramento disciplinare. La creazione di un elenco degli iscritti va considerato elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l’attività professionale dell’associato.

L’esame è stato avviato nella seduta del 15 luglio 2015. The rest is silence.

8. Marchio “Italian Quality

Costituisce l’oggetto del disegno di legge 1061, d’iniziativa di Fedeli (PD) e altri: Istituzione del marchio “Italian Quality” per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani.

La stessa Fedeli, a margine del provvedimento, osserva che l’applicazione del marchio Italian Quality, aggiuntivo e facoltativo rispetto al tradizionale Made in Italy, sarà possibile quando almeno un’altra operazione rispetto all’ultima trasformazione sostanziale sarà avvenuta in Italia, a garanzia di un livello qualitativo eccellente che giustifica le notevoli attese dei consumatori a livello internazionale. Per questa ragione dovrà essere compiuta in Italia una fase produttiva in più rispetto alle previsioni dei codici doganali, operanti nel settore dell’agroindustria così come in quello della chimica o della moda.

L’esame è iniziato il 14 gennaio 2014. Nel corso della seduta si avanzò la proposta di avviare un’indagine conoscitiva. A tali fini fu deliberato di chiedere al Presidente del Senato l’autorizzazione, in seguito accordata, a svolgere una procedura informativa per l’istruttoria legislativa del 1061, con un ciclo di audizioni delle principali associazioni interessate dal provvedimento e avviare contestualmente una consultazione pubblica attraverso la quale, in formato esclusivamente elettronico, altri soggetti sarebbero stati invitati a esprimersi.

Il 6 marzo dello stesso anno la Commissione procede all’audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana dell’artigianato (Confartigianato), della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Confesercenti nazionale, di Confcommercio – Imprese per l’Italia, e della Confederazione autonoma sindacati artigiani (Casartigiani).

Il 18 marzo successivo è la volta della Confindustria. 

15 maggio: audizione dell’Unione italiana delle camere di commercio e dell’Istituto nazionale distribuzione e servizi (INDIS).       

24 giugno: audizione del vice ministro pro tempore dello sviluppo economico, Carlo Calenda. Il rappresentante del Governo osserva che il 1061 contiene una serie di finalità in linea con il programma del Governo, richiamando tuttavia l’attenzione della Commissione sul fatto che un marchio ha un determinato valore solo qualora quest’ultimo sia generalmente riconosciuto dal consumatore finale. Si dichiara, tra l’altro, disponibile all’ipotesi di applicare, sotto forma di test, il marchio in questione a uno specifico settore, quale potrebbe essere quello agroalimentare, già caratterizzato da strumenti che garantiscono la tracciabilità del prodotto.

8 luglio: prosegue l’indagine con l’audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari. La quale osserva che il 1061 contiene diverse disposizioni che richiedono opportune modifiche per essere rese compatibili con la normativa comunitaria e che costituiscono, comunque, regole tecniche che richiedono la notifica preventiva della relativa iniziativa legislativa all’Unione europea. Nel caso del marchio italian quality, due delle tre caratteristiche su cui si fonda non si riferiscono a caratteristiche intrinseche del prodotto, ma all’origine dello stesso, essendo basate sulla marcatura d’origine made in Italy e sulla localizzazione territoriale di un’ulteriore fase di lavorazione o trasformazione sul territorio italiano. Il solo carattere che risponde ai dettami della giurisprudenza comunitaria è il richiesto rispetto dei disciplinari di settore, ed è quindi questo l’elemento da valorizzare per ottenere un consenso a livello comunitario e distinguere l’odierna iniziativa legislativa dalle precedenti non andate a buon fine.  Un’iniziativa di marchio di Stato, quale quella del disegno di legge, dovrà essere approfondita anche attraverso un opportuno coinvolgimento di altri Dicasteri, tra cui quello delle politiche agricole.

Il 28 ottobre 2015 comincia, in sede di Comitato ristretto, nel frattempo costituito, l’esame degli emendamenti. Dopo di che più nulla.

Bruno Nobile



Translate »