Integratori alimentari, la lista BelFrIt dei botanicals ammessi

Il ministero della Salute ha notificato alla Commissione Europea, nel sistema TRIS, la lista dei botanicals (sostanze e preparati vegetali) ammessi negli integratori alimentari condivisa con le amministrazioni sanitarie di Belgio e Francia (lista BelFrIt).

A esito del regolare espletamento della procedura di notifica è stato perciò pubblicato il DM 10.8.2018. Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali, che abroga il previgente Dm 9.7.12. (1)

Integratori alimentari, la lista BelFrIt

Il decreto sui botanicals non differisce in misura rilevante rispetto al precedente, al di fuori della parte relativa al mutuo riconoscimento. Laddove si precisa che, ai fini della commercializzazione di integratori alimentari non conformi alla disciplina nazionale, l’operatore interessato deve dimostrare che tali prodotti sono legalmente in commercio nello Stato membro di provenienza. E che le sostanze e i preparati vegetali contenuti non siano colà considerati ‘nuovi alimenti’, ai sensi del regolamento Novel foods (art. 4).

I due allegati riportano l’elenco di sostanze e preparati vegetali ammessi negli integratori alimentari, e la ‘Documentazione da predisporre e procedure da seguire per l’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori‘.

L’allegato 1 del decreto assembla le due liste in precedenza raccolte in allegati 1 e 1-bis (attuale ‘lista BelFrIt’) del DM 9.7.12. In analogia al precedente decreto l’elenco delle piante contempla, oltre al nome botanico, le relative parti che possono venire impiegate. Nonché un campo note che riporta, in aggiunta a quelle presenti, ulteriori avvertenze per l’etichettatura. In sintonia con le previsioni già adottate in Belgio e Francia, mediante appositi provvedimenti nazionali.

Gli Health Claim indicati dal ministero

La lista delle sostanze e preparati vegetali non riporta i riferimenti agli effetti fisiologici che è possibile rivendicare a livello nazionale in relazione a ciascun botanical. È peraltro possibile continuare a riferirsi ai claim pubblicati sul sito del ministero. (2) Aspettando Godot, vale a dire l’adozione di una decisione finale, da parte della Commissione europea, sull’autorizzazione dei claim riferiti ai botanicals (3,4).

I funghi ammessi negli integratori sono stati raggruppati in un elenco separato rispetto alle altre voci, cui si abbina un’utile tabella che identifica tutte le parti impiegabili e la relativa spiegazione.

L’allegato 2 del provvedimento riprende poi in linea generale i contenuti delle attuali ‘Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari‘.

Dario Dongo e Andrea Piccoli

Note

(1) DM 10.8.2018. Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/26/18A06095/sg

(2) Ministero della Salute (2012). Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici applicabili in attesa della definizione dei claims sui “botanicals” https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1268_listaFile_itemName_2_file.pdf

(3) La Commissione europea, si ricorda, sospese il percorso autorizzatorio nel 2010. Dopo avere dato atto dell’irragionevole disparità dei criteri di valutazione dei claim sui farmaci tradizionali di origine vegetale, rispetto a quelli su alimenti e bevande.

(4) NOTA BENE: Dario Dongo. Health claims sui botanicals, la Corte di Giustizia fa chiarezza. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.10.20



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