Ingredienti DOP e IGP in etichetta e pubblicità di altri prodotti, chiarimenti MiPAAFT

L’utilizzo di ingredienti  DOP  e  IGP  nei prodotti alimentari di seconda trasformazione, e la loro citazione in etichetta e pubblicità può senza dubbio contribuire alla loro valorizzazione. Oltre a contribuire alla visibilità e al prestigio delle Indicazioni Geografiche (Geographical Indications, GIs)  richiamate. Il MiPAAFT offre alcuni chiarimenti sulle regole da seguire.

DOP e IGP in etichetta di prodotti composti, le regole UE

Il ‘Food Information Regulation esprime i criteri generali  di lealtà delle pratiche commerciali nei termini di divieto di indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche del prodotto alimentare. In particolare per quanto attiene a ‘natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione’. (1)

Gli ingredienti DOP e IGP possono venire citati in etichetta di altri prodotti – secondo quanto indicato dalla Commissione europea in apposite Linee guida – alle condizioni che seguono:

1) nella (sola) lista ingredienti, nel rispetto delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) n. 1169/11. Senza ulteriori oneri,

2) nella  denominazione del prodotto, o in altre parti dell’etichetta (al di fuori del solo elenco degli ingredienti), o in pubblicità, a condizione che:

–  ‘il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP’.  Vale a dire che l’ingrediente recante indicazione geografica dovrebbe essere l’unico, in quella categoria di ingredienti, all’interno del prodotto composto (es. sola Bresaola della Valtellina IGP in una confezione di ravioli ove se ne vanti la presenza),

– ‘l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi’. Come è evidente, non si può definire a priori una quantità minima di ingrediente caratteristico da applicarsi a un’indefinita moltitudine di prodotti delle più varie categorie. Nondimeno, tale quantità deve poter venire valutata come ‘significativa’, secondo un giudizio da operare caso per caso. (2)

Le [DOP] e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:  a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto: (…)  nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica’ (reg. UE 1308/13, OCM, art. 103.2.a.ii). A dispetto di una controversa pronuncia della Corte di Giustizia UE, nel recente caso di un sorbetto con champagne.

DOP e IGP in etichetta di prodotti composti, regole extra ‘Made in Italy’

In Italia, il richiamo a una DOP o IGP  in etichetta (al di là della sola lista ingredienti) e/o nella presentazione o pubblicità dell’alimento (ivi compresa la documentazione commerciale, i siti web e  social network) è soggetta ad autorizzazione preventiva specifica. Da parte del rispettivo Consorzio di tutela o, in sua assenza, del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT).

ll Ministero delle Politiche Agricole, in una recente nota, ha chiarito i requisiti e le attività da compiere per poter ottenere tale autorizzazione. In particolare, i richiedenti si devono impegnare a:

• dimostrare che il prodotto a denominazione d’origine sia stato acquistato da fornitori sottoposti al controllo dell’organismo di certificazione,

• sottoscrivere un impegno a registrare i bilanci di massa. Per essere in grado di dimostrare, ove richiesto dal MiPAAFT, l’effettiva corrispondenza tra le quantità di prodotti DOP/IGP ricevuti e quelli impiegati nella produzione,

• registrare mensilmente il numero di confezioni prodotte con richiamo alla DOP/IGP,

• stoccare i DOP/IGP, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti impiegati.

Il richiamo alla DOP o IGP non può in ogni modo indurre il consumatore a credere la tutela estesa all’intero prodotto che contenga l’ingrediente a indicazione geografica. Ciò comporta che:

– il riferimento ‘DOP’ o ‘IGP’ dovrà venire collocato immediatamente dopo il nome protetto,

– il nome protetto e le successive diciture ‘Denominazione di Origine Protetta’ o ‘Indicazione Geografica protetta’, o i loro acronimi, dovranno venire posti tra virgolette.

Il carattere utilizzato nel riferire alle GIs dovrà inoltre avere una dimensione inferiore rispetto a quello impiegato per il nome dell’operatore responsabile, del suo marchio e della denominazione dell’alimento. È in ogni caso vietato riportare qualsivoglia logo, simbolo o immagine UE del DOP e IGP.

La domanda di autorizzazione

Il Consorzi di tutela riconosciuti sono altresì legittimati a concedere l’uso della DOP o IGP agli utilizzatori di prodotti composti. Tali soggetti sono tenuti a verificare la veridicità delle informazioni presenti in etichetta e a curare un apposito registro che contenga le imprese di trasformazione autorizzate all’uso della denominazione.

Nel caso in cui sia assente un Consorzio di tutela, la richiesta dovrà essere presentata  al MiPAAFT tramite posta elettronica, compilando un apposito modulo. Alla richiesta di autorizzazione devono venire allegate l’etichetta, predisposta nel rispetto dei criteri elencati, e la relativa scheda tecnica.

L’autorizzazione può venire concessa esclusivamente per i singoli prodotti oggetto di apposita richiesta e non non può venire ceduta a terzi, neanche in sub-concessione.

Le sanzioni in caso di illecita utilizzazione di denominazioni d’origine in etichettatura di prodotti composti possono avere natura penale, in ipotesi di frode, o amministrativa. Ai sensi del d.lgs. 297/04, in particolare, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 6.000 euro (art. 1.1.c).

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) V.  reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36
(2) Cfr.  reg. UE 1151/12, articolo 13. V. Comunicazione della Commissione 2010/C 341/03, ‘Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)



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