- 13/06/2016
- Postato da: Marta
- Categorie: Approfondimenti, Notizie

Arrivano al Senato i rilievi mossi in sede comunitaria al disegno di legge Atto Senato n. 1061, recante “Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore”.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 5 e 20 maggio 2016, ha trasmesso al Senato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317[1]:
i pareri circostanziati emessi dalla Commissione europea, dai Paesi Bassi e dalla Svezia (Atto n. 764), nonché le osservazioni formulate dall’Ungheria (Atto n. 782), ai sensi rispettivamente dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2015/1535/UE[2], in ordine al disegno di legge A.S. n. 1061, recante “Istituzione del marchio Italian Quality per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani”; le osservazioni formulate dalla Commissione e dalla Svezia (Atto n. 763), ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva n. 2015/1535/UE, in ordine al disegno di legge A.S. n. 2308, recante “Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore”, già approvato dalla Camera dei deputati.
Al Senato la predetta documentazione è stata trasmessa alla 10° (Industria) e alla 14a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea).
Analoga comunicazione è stata trasmessa alla Camera dei Deputati.
I testi dei predetti pareri e osservazioni non sono ancora disponibili. Non appena possibile si ritornerà sull’argomento.
Bruno Nobile
[1]
1. Legge 21 giugno 1986, n. 317: “Procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998”. Articolo 9-bis (Adempimenti procedurali): “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 [Differimento della messa in vigore di regole tecniche], l’Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo.
2. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo affinché formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.
3. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell’articolo 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l’Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l’Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L’Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell’articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l’Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell’articolo 9.
7. Le comunicazioni dell’Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare.
8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d’applicazione della presente legge è inviato all’Ispettorato tecnico, all’atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all’articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l’Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea.
[2]
Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
Articolo 5- Paragrafo 2: “La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica”.
Articolo 6 – Paragrafo 2: “2. Gli Stati membri rinviano:
— di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto ii),
— fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, di sei mesi l’adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi,
a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito del mercato interno,
— fatti salvi i paragrafi 4 e 5, di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola relativa ai servizi, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno.
Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell’Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.
Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica, se del caso, i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati”.