- 05/08/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Egregio Avvocato Dongo,
Ho comprato una busta di caramelle Galatine, e sono rimasto incuriosito dall’indicazione “Solo ingredienti buoni e naturali“. Visto che queste notizie si trovano ormai dappertutto, vorrei capire se sono corrette. In base a che cosa si può scrivere che una caramella contiene solo ingredienti buoni e naturali?
Molte grazie
Alessio
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Alessio,
il legislatore europeo, con il regolamento UE 1169/11, si è limitato a prescrivere un generale obbligo di veridicità e completezza delle informazioni offerte in etichettatura e pubblicità degli alimenti. Riservando alla Commissione europea la facoltà di precisare le condizioni d’utilizzo di varie diciture e appellativi, tra i quali il riferimento alla ‘naturalità’ del prodotto e dei suoi ingredienti.
In attesa di ulteriori iniziative di Bruxelles, si può considerare quanto segue:
– il concetto di ‘bontà‘, quando non abbinato a prerogative nutrizionali e/o salutistiche, (1) è soggetto ai criteri generali di veridicità (e quindi dimostrabilità, attraverso dati obiettivi) nonché di chiarezza dell’informazione al consumatore. Il quale dovrebbe venire messo nelle condizioni di comprendere perché un alimento o i suoi ingredienti siano distintivi, rispetto ad altri che appartengano alla stessa categoria, sotto il profilo evidenziato, (2)
– il concetto di ‘naturalità’ di un prodotto e/o dei suoi componenti può trovare legittimazione applicando criteri di buon senso (nella prospettiva del ‘consumatore medio’, riferita dal regolamento UE 1169/11). Criteri più precisi in Europa sono stati definiti dalla Food Standard Agency (UK), nelle linee guida a suo tempo pubblicate. (3)
Lo sciroppo di glucosio citato in lista ingredienti delle Galatine deriva da un processo di lavorazione piuttosto articolato, ben lontano dalla materia prima agricola primaria di base. Non certo compatibile col concetto di ‘ingrediente naturale’.
L’etichetta in esame presenta poi un’ulteriore criticità, legata all’asserita equivalenza del latte in polvere con latte fresco pastorizzato. Un’affermazione che appare a prima vista opinabile, e può meritare ulteriori approfondimenti.
Dario Dongo
Note
(1) Nel qual caso, si ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento NHC (Nutrition & Health Claims), reg. CE 1924/06 e successivi
(2) Ricorrendosi altrimenti nel divieto di cui al reg. UE 1169/11, articolo 7.1.c
(3) Cfr. linee guida della FSA sull’impiego dei termini ‘fresco’, ‘puro’ e ‘naturale’ in etichettatura e pubblicità degli alimenti, su https://www.food.gov.uk/northern-ireland/niregulation/niguidancenotes/fresh-pure-natural-ni