- 14/09/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Egregio avvocato buongiorno,
la mia famiglia lavora da sempre nel settore lattiero e ci è piaciuta molto la sua iniziativa nei confronti della pubblicità delle Galatine, che con il latte fresco non c’entrano proprio niente.
Vorrei sapere cosa ne pensa di queste sottilette che ho trovato alla Coop, le chiamano “fettine di latte”, ma le sembra possibile??? Le spedisco la foto!
Grazie
Franco
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Caro Franco buongiorno,
L’equiparazione delle caramelle Galatine con il latte fresco ci è parsa in effetti azzardata, e ne abbiamo ricevuto conferma anche da un nutrizionista di fama come il dr. Andrea Ghiselli del Cra-Nut (ex Inran).
Il caso delle ‘Fettine di Latte’ a marchio Inalpi, della cui segnalazione La ringraziamo, appare sotto certi aspetti ancor più grave. Va anzitutto chiarito che la denominazione dell’alimento non è ‘sottilette’, (1) bensì ‘formaggio fuso’. (2)
La denominazione dell’alimento
Il nome ‘formaggio fuso’ è una denominazione legale che si radica ed è consolidata nella Convenzione di Stresa. (3) La quale è tutt’oggi l’unica fonte normativa in grado di giustificare l’aggiunta di sali di fusione a un alimento citato come ‘formaggio’. (4)
‘L’espressione «formaggio fuso» è riservata al prodotto della fusione di un formaggio o di una mescolanza di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti del latte, compresi il latte in polvere, la caseina o concentrato di siero di latte, con o senza addizione di sali minerali, spezie e aromi’ (5)
Le ‘Fettine di latte’ non rispondono ai requisiti di legge, poiché il primo ingrediente dichiarato sull’etichetta in esame – il ‘latte fresco pastorizzato’ – non risulta ammesso nella composizione dei formaggi fusi. (6) Se non in quantità marginale rispetto all’ingrediente primario, che dev’essere appunto il formaggio o una mescolanza di formaggi.
Non si tratta perciò di un formaggio fuso. (7) Un’insolita mescola, piuttosto, di ‘latte fresco pastorizzato‘ e ‘formaggio, burro, sali di fusione (citrato di sodio), sale, correttore di acidità (acido citrico)‘. Una mescola che forse, in difetto di conformità alla denominazione legale, andrebbe quantomeno presentata con una denominazione dell’alimento di tipo descrittivo, che effettivamente risponda alle sue caratteristiche.
L’ingrediente ‘latte fresco pastorizzato’
L’insistente richiamo al latte sul fronte etichetta è a sua volta fuorviante. Il nome ‘Fettine di latte‘, il logo tricolore ‘solo latte fresco italiano‘ e il vanto ‘le nostre fettine di latte sono buone e realizzate con latte fresco italiano‘, accanto al marchio ‘Latterie Inalpi – Ogni giorno dal buon latte‘, sono ben più che suggestivi.
Il consumatore viene indotto a credere che tale prodotto sia una sorta di latte condensato a fette. Ma ciò non risponde al vero, poiché il ‘solo latte fresco italiano’ si accompagna a vari altri ingredienti di natura e origine diversa.
Un ulteriore dubbio sorge sulla effettiva natura dell’ingrediente in questione. Del quale si riporta l’indicazione quantitativa con una formula (‘140g per 100g di prodotto finito‘, anziché ‘..%’) che il reg. UE 1169/11 ammette solo ‘quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati nell’etichettatura supera il 100%‘. (8)
Senza entrare nel merito dei segreti industriali del produttore, è spontaneo chiedersi se l’ingrediente immesso nel processo sia davvero il latte fresco pastorizzato, o se si tratti invece di un prodotto diverso, se pure da esso derivato. Come il latte in polvere, o altre forme di concentrato, che in ogni caso snaturano l’identità del ‘fresco’ dichiarato.
Dario Dongo
Note
(1) ‘Sottilette’ è infatti un marchio registrato dal gruppo Kraft. Se pure – similmente ad altri marchi, come ‘Post.it’, ‘Bic’, ‘Scottex’ – venga associato a un determinato prodotto o categoria merceologica
(2) Sui formaggi fusi in Italia, si veda http://www.assolatte.it/it/home/news_detail/sapori_piaceri/1371225781469. Appartengono a tale categoria vari prodotti, tra cui i ‘formaggini’, le fette derivate da formaggi DOP (es. Parmigiano Reggiano, Grana Padano). Oltre alla ‘pasta filante’ utilizzata in alcune pizzerie
(3) La ‘Convenzione internazionale sull’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi’ – è stata firmata a Stresa l’1 giugno 1951
(4) V. DPR 1099/1953, Allegato 1, articolo 7, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1954/02/26/053U1099/sg;jsessionid=7ysJtaGF–ztC6E2qQyJjg__.ntc-as1-guri2a
(5) Convenzione di Stresa, art. 7. Testo in italiano su https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19510137/200503290000/0.817.142.1.pdf
(6) V. precedenti note 4 e 5
(7) La frode in commercio, delitto punito all’articolo 515 del codice penale, corrisponde alla vendita di ‘aliud pro alio’. E la vendita di un prodotto come ‘formaggio fuso’ o ‘latte’, senza che ne ricorrano i presupposti, meriterebbe un’indagine da parte delle Autorità competenti
(8) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VIII, punto 4, lettera ‘a’