- 28/04/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Spettabile avvocato,
sono un artigiano panificatore e ho visto questo semilavorato per produrre un pane viola che sembra molto interessante per i clienti diabetici e obesi. E anche per la salute di tutti.
Vorrei sapere la sua opinione su quello che si può scrivere nel negozio, e anche se si vende il pane ai pubblici esercizi che serviamo.
Grazie
Angelo
la presentazione di questo ‘pane viola’ è senza dubbio accattivante, nel riferire a concetti generali quali ‘salutare’ e all’offerta di ‘benefici unici al tuo organismo’. Con richiamo a proprietà salutistiche – ‘antiossidante’, ‘antinfiammatorio’ – e nutrizionali, quali ‘fonte di iodio’.
Le indicazioni generiche di salubrità sono sostenute da riferimenti specifici alla presenza di ‘antocianine (estratte dal riso Venere)’ e all’utilizzo di ‘lievito naturale’.
Tuttavia, come recita l’antico andagio, ‘non è tutto oro quel che luccica’. Nel senso che ogni virtù nutrizionale o salutistica relativa ai prodotti alimentari può venire vantata nella loro informazione commerciale destinata ai consumatori finali e alle collettività (1) al ricorrere di determinate condizioni.
Il regolamento CE 1924/06, c.d. NHC (Nutrition & Health Claims), disciplina infatti l’espressione di:
– ‘indicazione nutrizionale’, cioè ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o,
iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene‘;
– ‘indicazioni sulla salute’, intese come ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute‘. (2)
Le indicazioni nutrizionali ammesse sono quelle stabilite in Allegato al regolamento NHC. Nel caso del pane viola, l’indicazione ‘fonte di iodio’ può dunque venire utilizzata allorché esso sia presente nel prodotto finito in ‘quantità significativa’. (3)
Le indicazioni relative alla salute sono invece condizionate alla loro specifica approvazione da parte della Commissione europea, a seguito della valutazione scientifica dell’Efsa. (4) Le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie delle antocianine derivate dal riso Venere potranno perciò venire comunicate al consumatore finale soltanto se e alle condizioni specificamente previste. (5)
I c.d. health claims proposti in relazione al pane viola tuttavia sfuggono all’elenco delle indicazioni salutistiche autorizzate. Tra le quali figurano alcuni benefici legati alla presenza di monacolina K nel solo riso rosso, e altre virtù legate alla presenza di iodio. (6)
In conclusione, le notizie su nutrizione e salute associate al pane viola non possono venire trasmesse al consumatore finale. (7) Sia esso il cliente del negozio ovvero il pubblico esercizio di somministrazione degli alimenti (ad esso equiparato, in quanto ‘collettività’). È oltretutto dubbio che tali informazioni possano venire fornite anche nelle fasi commerciali c.d. B2B, che precedono l’offerta all’utente finale.
A fronte del rischio di incorrere in sanzioni amministrative, fino a 24 mila euro nel caso di indicazioni sulla salute non autorizzate. Con riserva di applicazione della legge penale. Il delitto di frode in commercio (8) non è affatto da escludere laddove si raffiguri falsamente l’idoneità del prodotto a individui malati (diabetici e obesi), promettendo benefici tutt’altro che dimostrati e dimostrabili.
Dario Dongo
Note
(1) ‘Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa.
Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività’ (reg. CE 1924/06, articolo 1, comma 2).
(2) Reg. citato, articolo 2.2
(3) La quantità significativa é pari al ‘15% dei valori nutritivi di riferimento (…) per 100 g’ ovvero ‘per porzione se l’imballaggio contiene una sola porzione’ (reg. UE 1169/11, All. XIII, Parte A). I VNR relativi allo iodio sono pari a 150 μg
(4) European Food Safety Authority, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare
(5) Si veda al proposito il reg. UE 432/12, e successive modifiche
(6) Gli health claims autorizzati sui prodotti recanti quantità significativa di iodio attengono peraltro a virtù salutistiche differenti rispetto a quelle vantate sul pane viola
(7) Altresì dubitabile appare la legittimità delle informazioni commerciali riportate sul sito aziendale http://www.saimaspa.com/il-cuore-viola-del-pane-nato-a-singapore/
(8) codice penale, articolo 515