- 07/04/2019
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Egregio Avvocato Dongo buongiorno,
ho molto apprezzato il la sua moderazione del convegno sull’etichettatura degli alimenti organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi il 3.4.19, Le chiedo un chiarimento su etichette per l’export in Giappone.
Secondo il professore che ci segue nella consulenza doganale, grazie all’accordo commerciale UE-Giappone (JEFTA), è possibile semplificare le indicazioni di origine in etichetta riportando solo l’origine UE, anziché precisare i vari Paesi di provenienza delle materie prime (es. carni, miele, frutta, olive nell’olio extravergine).
Grazie per il prezioso parere
Marco
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Marco buongiorno,
il JEFTA (Japan-European Union Free Trade Agreement) – entrato in vigore l’1.4.19 a seguito di accordo raggiunto con il consenso di tutti gli Stati membri, Italia compresa – ha effettivamente semplificato le dichiarazioni relative all’origine dei prodotti.
Nelle ipotesi in cui la citazione del Paese di origine delle merci (inteso come il territorio nazionale ove esse abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale) sia prevista come obbligatoria, si prevede infatti che essa possa venire offerta mediante dicitura ‘Made in EU’, in alternativa alla designazione del singolo Stato membro.
La semplificazione sopra accennata tuttavia non può mai in ogni caso venire applicata alle derrate agroalimentari e ittiche, le quali ne sono espressamente escluse. Come precisato nel testo dell’accordo JEFTA, nel testo che segue. ‘Article 2.21 – Origin marking
Unless otherwise provided for in this Agreement, where a Party applies obligatory country of origin marking requirements to goods other than food, agricultural or fishery goods as defined in the laws and regulations of that Party, the marking “Made in Japan” or a similar marking in the local language of the importing country, for the European Union, and the marking “Made in EU” or a similar marking in Japanese, for Japan, shall be accepted as fulfilling those requirements.’ (1)
Le regole vigenti in tema di indicazione d’origine non possono perciò venire eluse neppure attraverso il citato accordo. Sebbene il JEFTA, come chi scrive ha denunciato, abbia gravemente indebolito il regime di tutela delle DOP e IGP italiane – sdoganando espressamente il nome ‘Parmesan’ – all’insegna del neoliberismo.
L’export in Giappone, si ricordi bene, richiede particolare attenzione per quanto attiene all’indicazione in etichetta degli allergeni. Tenuto conto sia della lista delle sostanze oggetto di informazione obbligatoria specifica, sia del ‘Precautionary Allergen Labelling’, che in Sol Levante sono del tutto peculiari. (2)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Cfr. accordo JEFTA, articolo 2.21 (Origin marking), su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0192#document2
(2) Si veda il precedente articolo su export in Giappone e allergeni, su https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/export-in-giappone-la-questione-allergeni-sulle-etichette-alimentari