- 21/05/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

L’export in Austria, come quello in Germania, incontra frequenti ostacoli a causa di complaint sulle etichette alimentari. Da parte delle autorità o della GDO, la quale si affida a sedicenti esperti con scarsa dimestichezza nel diritto alimentare europeo. Alcuni brevi esempi utili a ribadire che è ora di rispondere per le rime ai consulenti di Gruppo Rewe, in questi casi.
Premessa. L’operatore responsabile di completezza, accuratezza e veridicità dell’etichettatura è il titolare del marchio con cui l’alimento viene commercializzato. (1) Se quindi possono venire comprese le obiezioni della Grande Distribuzione sulle etichette dei prodotti realizzati a marca privata (c.d. private label), senza neppure entrare nel loro merito (poiché in tali casi è il distributore ad assumere ogni responsabilità al riguardo), non altrettanto può dirsi per le ipotesi di alimenti venduti a marchio del produttore. In tali ultime ipotesi il fornitore può dunque considerare le indicazioni del cliente a titolo di suggerimento, ma non può e non deve venire costretto ad adeguarvisi. (2) Proprio perché ricade su di esso la piena responsabilità di quanto riportato in etichetta, nei confronti dei consumatori e dunque del mercato. Oltreché di fronte alle autorità.
A) Indicazioni per l’uso dell’alimento. Le ‘istruzioni per l’uso’, secondo quanto previsto dal regolamento FIC (Food information to Consumers), sono obbligatorie nei soli ‘casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento‘. (3) Come può essere quello di un preparato per la realizzazione di un cibo (es. crema di pasticceria, purée di patate, risotto). Il quale richiede l’impiego di ingredienti ulteriori (es. latte, acqua, burro) rispetto a quelli presenti nella confezione e l’esecuzione di una ricetta che richiede particolari accortezze per ottenere il risultato promesso. Non si qualifica come obbligatoria, viceversa, l’indicazione delle modalità e/o tempi di cottura di un cereale o prodotto a base di cereali quale riso o pasta. Poiché al consumatore medio – cui l’informazione è rivolta – è sempre nota l’esigenza di cuocere l’alimento prima del consumo. E la scelta, o l’adeguatezza della preparazione è comunque soggetta ai gusti individuali.
I consulenti ‘sapientini’ di Rewe teorizzano che le ‘istruzioni per la preparazione’ debbano comunque venire riportate mediante ‘parole e numeri’. (3) Una teoria priva di fondamento razionale e giuridico. Atteso che il regolamento UE 1169/11 non pone limiti all’impiego di simboli e pittogrammi – quand’anche accompagnati da numeri (quali i minuti consigliati per la cottura degli alimenti – per esprimere le notizie volontarie in etichetta. Con particolare riguardo alle ‘istruzioni per l’uso’, il FIC precisa che le stesse ‘sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso‘. (4) Senza vincolare il logos all’impiego di apposite diciture o parole. Le prassi di settore – che si estendono ai prodotti non alimentari, quali utensili da cucina, elettronica e oggetti di arredo – contemplano invero un ampio utilizzo di immagini e didascalie grafiche.
B) Le condizioni di conservazione seguono la stessa logica. Nel senso che l’informazione obbligatoria attiene esclusivamente a ‘le condizioni particolari di conservazione‘. (5) Quali il mantenimento della c.d. catena del freddo (es. 0-4° C) per i prodotti rapidamente deperibili. O delle condizioni necessarie a preservare gli alimenti congelati e surgelati (temperatura inferiore a -18° C). Poiché tali ‘condizioni particolari di conservazione’ rilevano ai fini sanitari, per il consumo dell’alimento in condizioni di sicurezza. (6) Non solo ‘secondo l’uso previsto’ ma anche secondo le indicazioni fornite in etichetta dell’operatore responsabile. (7) Particolari accortezze nella conservazione (es. ‘conservare al riparo da fonti di luce e di calore’) sono altresì obbligatorie su alimenti soggetti a rischi sanitari di tipo diverso (es. migrazione di plastiche nelle acque minerali in bottiglie di PET abbandonate sotto il sole, proliferazione istamine in conserve ittiche sotto vetro esposte a intensa luce diretta). Ovvero a significativo decadimento delle proprietà organolettiche, le quali possono rilevare anche dal punto di vista legale (es. ossidazione degli oli vergini di oliva).
Al contrario, suggerimenti generici – quali ‘conservare in luogo fresco e asciutto’, come d’uso per la quasi totalità degli alimenti – valgono solo a condividere con il consumatore un pizzico di buon senso. Per evitare che il fatidico ‘consumatore medio’ cada in grossolani errori come il deposito di alimenti in magazzini umidi, o sotto il sole giaguaro). La circostanza che il Codex Alimentarius austriaco (8) interpreti la parola ‘kuhl‘ riferita alla conservazione (cool storage, in inglese) a una temperatura precisamente ristretta nel range termico tra +9° e +18° C è del tutto priva di rilievo:
per il consumatore medio, il quale non è certo uso misurare né tenere sotto controllo la temperatura dei locali della sua abitazione. Né vi è tenuto, potendosi utilmente limitare a seguire il semplice consiglio ricevuto (evitando, ad esempio, di custodire le scorte in una cantina umida),
per l’operatore del settore alimentare che produca e immetta nel Mercato interno prodotti realizzati in conformità alle regole europee vigenti. Il principio del libero scambio, primo pilastro del Trattato UE (articolo 30), prevale senza ombra di dubbio.
C) Dichiarazione nutrizionale. La tabella nutrizionale è obbligatoria sulla quasi totalità delle etichette alimentari oggi sul mercato in Europa, alle condizioni stabilite nel regolamento UE 1169/11. (9) ‘I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante (…)‘. (10)
L’operatore responsabile può esporre i nutrienti come risultano dai referti analitici, ovvero decidere di arrotondarli secondo le linee guida CE. (11) La rounding guidance, giova sottolineare, è contenuta in un atto di interpretazione del regolamento FIC che è di per sé privo di valore legale. La sua applicazione concreta, oltretutto, richiede l’impiego di risorse materiali ulteriori rispetto alla semplice trascrizione dei dati analitici. E non può certo venire pretesa a titolo obbligatorio, come invece asserito dai consulenti di REWE / BILLA. Un altro teorema errato, nonché privo di fondamento.
La nostra squadra di FARE è a disposizione di tutte le industrie e imprese che intendano concentrare le attività su produzione e commercio delle loro eccellenze. Alla revisione delle etichette (food e non-food) destinate a ogni mercato (Italia, UE ed extra-UE) (12) – e alle relazioni su tali aspetti, con i clienti e i loro consulenti, le autorità e gli stakeholders – possiamo pensare noi. (13)
Dario Dongo
Note
(1) Reg. EU 1169/11, articolo 8.1
(2) Si configura in tal caso una pratica commerciale abusiva, c.d. unfair commercial practice, che merita di venire segnalata alle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e il mercato nonché alla Commissione europea, DG Entreprise
(3) ‘List of mandatory particulars – instructions for use, where it would be difficult to make appropriate use of the food in the absence of such instructions‘ (reg. UE 1169/11, articolo 9.1.j)
(4) ‘The instructions for use of a food shall be indicated in such a way as to enable appropriate use to be made of the food‘ (reg. UE 1169/11, articolo 27.1)
(5) Reg. EU 1169/11, art. 9.1.g
(6) Ai sensi del c.d. General Food Law, reg. CE 178/02, articolo 14. NB: tali informazioni devono perciò venire indispensabilmente offerte anche sulle etichette dei c.d. preincarti, o alimenti preincartati
(7) Sull’operatore responsabile ricade tra l’altro, si ricorda, la determinazione e citazione in etichetta della c.d. shelf life del prodotto. ‘Da consumarsi preferibilmente entro (…)’ o ‘da consumarsi entro (…)’, rispettivamente denominati ‘termine minimo di conservazione’ e ‘data di scadenza’ (regolamento UE 1169/11, art. 24). Sulla base, tra l’altro, proprio del rispetto delle ‘condizioni particolari di conservazione’ indicate. Per quanto attiene alla scadenza dei prodotti deperibili, in particolare
(8) Codex Alimentarius austriaco, 4a edizione, CAP. A5
(9) Reg. EU 1169/11, articoli 9.1.l, 29-35
(10) Reg. citato, articolo 31.4
(11) Cfr. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf
(12) Si vedano, a titolo di esempio, questioni già affrontate nei Paesi del Golfo, Iran, Israele
(13) In Austria oltretutto, prima di cercare non-compliance inesistenti su prodotti italiani a regola d’arte, farebbero bene a correggere le gravi violazioni delle regole UE da parte delle loro grandi industrie. Si veda a esempio https://foodagriculturerequirements.com/notizie_1/domande-e-risposte/un-bicchiere-di-succo-può-equivalere-a-metà-della-frutta-e-verdura-raccomandata-risponde-l’avvocato-dario-dongo