Evidenza grafica dei soli ingredienti allergenici in etichetta. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile avvocato,

Leggo sempre con attenzione i Suoi articoli sulle etichette e sulla indicazione degli allergeni, che si direbbe stia a cuore anche a Lei come a tutti noi che abbiamo in famiglia qualche problema di allergie alimentari.

Vorrei sapere se Le sembra in regola questa etichetta di pangrattato, in buona parte da ingredienti biologici, che proviene dalla Coop. Agricoltura Nuova di Roma.

Mille grazie!

Tatiana


 

Cara Tatiana,

ho avuto personale occasione di visita alla Cooperativa Agricoltura Nuova, alle porte di Roma  in quel di Decima, sulla strada Pontina. E posso confermare il loro effettivo impegno sui vari fronti che attengono alla sostenibilità, in allevamento e in agricoltura.

pangrattato-grandeL’etichetta in esame denota senza dubbio l’attenzione dell’operatore verso l’informazione al consumatore relativa agli ingredienti allergenici. Soprattutto in quanto non riferisce alla possibile presenza di ‘tracce di…‘ sostanze allergeniche ulteriori rispetto ai cereali precisamente indicati. Frumento, orzo e segale, i quali tutti contengono glutine e non possono perciò venire assunti dai consumatori celiaci, oltreché dagli allergici ai singoli cereali. (1)

Il regolamento UE 1169/11 prescrive tuttavia l’evidenza grafica delle sole parole chiave che identificano gli ingredienti allergenici. (2) In grassetto, o con lettere maiuscole, o mediante sottolineatura (es. ‘farina di grano’). In modo che i consumatori allergici possano distinguere in un colpo d’occhio gli ingredienti a cui sono vulnerabili rispetto a tutti gli altri, nell’apposito elenco.

L’etichetta in esame merita quindi di venire corretta, limitando l’impiego del grassetto alle sole parole ‘grano’, ‘segale’ e ‘orzo’. Giova altresì ricordare che gli ingredienti composti – come in questo caso, la ‘pasta acida bio’ – devono sempre venire seguiti dall’indicazione tra parentesi della loro composizione. L’ingrediente ‘biofrimat bio’ va a sua volta ri-nominato con una vera e propria denominazione di vendita (legale, usuale o descrittiva). Infine, deve venire precisato il cereale d’origine del ‘cruschello’.

Cordialità

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 1
(2) Reg. UE 1169/11, articolo 21.1.b e Allegato II. L’evidenza grafica è richiesta una sola volta, non anche in successive citazioni dello stesso ingrediente allergenico



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