- 20/10/2015
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie

La tutela dei consumatori affetti da allergie alimentari si radica nel c.d. ‘General Food Law’ (1), nonchè nella c.d. direttiva allergeni (2) e da ultimo nel c.d. ‘Food Information Regulation‘ (3). Il regolamento UE 1169/11 é già ‘obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri‘ (4). Ma le autorità sanitarie sono abbandonate a se stesse, in attesa che il governo aggiorni l’ormai vetusto d.lgs. 27.1.92 n.109 con apposite sanzioni (5). A ben vedere tuttavia, tali norme hanno un rilievo sanitario ed è perciò possibile garantirne l’applicazione riferendosi al d.lgs. 6.11.07 n. 193 (6). Vediamo come.
Informazione specifica relativa agli ingredienti allergenici, dove e come. La presenza, anche involontaria, delle ‘sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze‘ (7) deve venire specificamente dichiarata sia sui prodotti alimentari in vendita al consumatore finale (imballati, sfusi e preincartati), sia in relazione a ciascun alimento e bevanda somministrato in bar e pubblici esercizi, ristoranti, mense, ‘catering’. Il Ministero della Salute, con propria circolare 6.2.15, ha precisato il dovere di un’informazione dettagliata, da esporre in apposito registro degli ingredienti a disposizione dei consumatori e delle autorità di controllo (8).
Doveri di autocontrollo. Gli operatori del settore alimentare, e così i pubblici esercenti, devono garantire la sicurezza degli alimenti da essi venduti e/o distribuiti. Ciò comporta il dovere di predisporre ed effettivamente applicare buone prassi igieniche e sistemi Haccp al preciso scopo di prevenire, controllare e mitigare i rischi di contaminazione fisica, chimica o microbiologica tra i quali figura la c.d. ‘cross-contamination‘ da allergeni non volontariamente impiegati nel processo.
Le autorità di controllo, a tal fine, possono intervenire con diversi strumenti:
– laddove l’OSA non abbia rispettato ‘i requisiti generali in materia di igiene di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004‘, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 (9),
– qualora si riscontri che l’OSA ha omesso ‘di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP’, può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 (10). E soprattutto,
– ‘nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure (..) fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000’ (11).
L’atto amministrativo di prescrizione ed eventuale sanzione può quindi ben venire motivato (12), facendo richiamo alle succitate disposizioni che attribuiscono una rilevanza sanitaria all’eventuale omissione di informazioni circa la presenza di ingredienti allergenici sui alimenti in vendita o a servizio. Omissione che si rivela in una notizia incompleta o ridondante, la cui inesattezza comunque riflette un approccio inadeguato alla prevenzione del rischio di sicurezza alimentare. Senza bisogno di attendere ulteriormente, qui e ora.
(Dario Dongo)
Note:
(1) Reg. CE 178/02, articolo 14
(2) Dir. 2003/89/CE e successive modifiche, tutte abrogate dal reg. UE 1169/11
(3) Reg. UE 1169/11, art. 9.1.c e Allegato II,
(4) Reg. UE 1169/11, art. 55, ultimo capoverso,
(5) http://www.ilfattoalimentare.it/sanzioni-ministero-sviluppo-economico.html, http://www.ilfattoalimentare.it/regolamento-ue-11692011-sanzioni.html,
(6) D.lgs. 193/07, ‘Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore’,
(7) Reg. UE 1169/11, Allegato II,
(8) Si veda http://www.ilfattoalimentare.it/allergeni-cartello-unico-bar-mense-ristoranti.html,
(9) D.lgs. 193/07, articolo 6, comma 5,
(10) D.lgs. 193/07, articolo 6, comma 6,
(11) D.lgs. 193/07, articolo 6, comma 7,
(12) Legge 241/90 e successive modifiche, articolo 3, su http://www.unife.it/ateneo/uffici/staff-direttore-amministrativo/ufficio-legale/legge-241-90/at_download/file